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Quando si fattura una prestazione di servizi?

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(@paolo-remer)
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Quando sorge l’obbligo di emettere il documento fiscale per i professionisti ed i lavoratori autonomi; come si calcolano i termini.

Una domanda ricorrente che si pongono i professionisti ed i lavoratori autonomi è: quando si fattura una prestazione di servizi? I dubbi nascono dal fatto che ai fini Iva il cosiddetto momento impositivo – quello in cui sorge l’obbligo di emettere il documento fiscale – è diverso da quello previsto per le cessioni di beni fisici, effettuate da imprenditori e commercianti.

La prestazione di servizi è per sua natura immateriale e tipicamente viene svolta nel corso del tempo, in maniera prolungata, anziché in un’unica occasione: basti pensare all’avvocato incaricato di avviare una causa che potrà durare parecchi anni, o all’architetto che deve elaborare il progetto di costruzione o ristrutturazione di un immobile. In questi casi, generalmente il cliente rilascia al professionista uno o più acconti (di solito senza fattura), per poi pagare il saldo sulla base della fattura finale. Ma questa procedura non è del tutto corretta dal punto di vista fiscale.

Obbligo di fattura per le cessioni di beni

La fattura è il documento essenziale per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. La normativa sull’Iva [1] prevede, in modo piuttosto laconico, che la fattura deve essere emessa nel momento in cui l’operazione viene effettuata.

Ma questa previsione generale riguarda anche, e soprattutto, le cessioni di beni (mobili ed immobili), per le quali non sorgono particolari problemi interpretativi: ad esempio, una compravendita immobiliare si considera realizzata alla data di stipula dell’atto, mentre una normale vendita commerciale di oggetti e prodotti di qualsiasi tipo diventa imponibile al momento della consegna, o della spedizione, dei beni all’acquirente.

Obbligo di fattura per le prestazioni di servizi

Per le prestazioni di servizi esiste una disposizione specifica: «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo» [2]. Tuttavia, se le prestazioni sono «di carattere periodico o continuativo», si considerano effettuate, ai fini degli adempimenti Iva, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Fatturazione anticipata: quando?

Volendo, la fattura può essere emessa dal professionista anche indipendentemente dal pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo. In tali casi c’è un’equivalenza alternativa tra il momento di fatturazione e quello di pagamento, nel senso che «l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento». In altre parole, potrà esserci, a seconda dei casi:

  • la fatturazione anticipata, ossia l’emissione della fattura prima di ricevere il pagamento;
  • il pagamento anticipato, che comporta sempre l’obbligo di emettere fattura per il corrispettivo incassato.

L’avvocato Pandetta riceve da un cliente un acconto di 1.000 euro su un preventivo di complessivi 3.000 euro: dovrà emettere subito la fattura per i 1.000 euro ricevuti.

Esigibilità dell’Iva fatturata

La giurisprudenza più recente della Cassazione [3], recependo le Direttive comunitarie in materia (in quanto l’Iva è un tributo armonizzato a livello europeo), distingue il momento impositivo che abbiamo esaminato dal successivo momento di esigibilità dell’Iva fatturata, che dovrà essere versata all’Erario: ciò rileva, ai fini pratici, soprattutto per le prestazioni di servizi compiute a cavallo di due annualità diverse, ad esempio tra il 2022 ed il 2023 (per conoscere le scadenze periodiche, leggi “Liquidazioni e versamenti Iva“), oppure quando un professionista cessa l’attività (leggi: “Compensi incassati dopo chiusura attività: come si dichiarano?“).

La Suprema Corte, dopo aver premesso che «l’orientamento secondo il quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate soltanto all’atto del relativo pagamento, cosicché prima di tale momento non sussiste alcun obbligo, ma solo la facoltà di emettere fattura, non è allineato alle Sezioni Unite [4] e alla giurisprudenza unionale», afferma il seguente principio di diritto: «Il fatto generatore dell’obbligazione tributaria, che comporta l’obbligo di fatturazione, in caso di prestazione di servizi è costituito dalla materiale esecuzione della prestazione, laddove il pagamento del corrispettivo identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell’imposta, ossia quello di riscossione, nonché il termine per l’adempimento dell’obbligo di emettere la fattura».

In definitiva, per “stare tranquilli”, essere in regola con la normativa ed evitare contestazioni fiscali, è sempre bene emettere la fattura nel momento in cui si percepisce il compenso (e talvolta anche prima, specialmente quando proprio la fattura può essere utile per riuscire ad incassare il dovuto dal cliente che non paga spontaneamente, ad esempio chiedendo ed ottenendo sulla base di essa un decreto ingiuntivo).

 
Pubblicato : 5 Agosto 2023 14:45