Quando si esce dal regime forfettario?
Fuoriuscita dalla flat tax fino a 85.000 euro: da quale importo scatta il regime ordinario.
La legge 197/2022 (Bilancio 2023) ha apportato alcune modifiche al cosiddetto regime forfettario, meglio noto come flat tax. In particolare è stata innalzato da 65mila a 85mila euro il limite di ricavi per l’accesso e la permanenza nel regime. La misura è in vigore dal 2023. In pratica, chi rientra in tale soglia di reddito dovrà versare al fisco, anziché le normali aliquote Irpef previste in base allo scaglione dei redditi percepiti, un’imposta sostitutiva del 15% di quanto dichiarato. Si tratta di notevole sconto che evita peraltro tutti gli adempimenti IVA. Peraltro la permanenza nel regime forfettario non prevede né limiti di durata, né limiti di età.
Ma cosa succede a chi sfora il limite di 85.000 euro? In altri termini, quando si esce dal regime forfettario? La questione è di particolare interesse perché chi mai dovesse superare il tetto dei redditi appena indicato si troverebbe a fare i conti con una aliquota Irpef particolarmente elevata e dunque a pagare molte più imposte di quanto aveva preventivato.
La legge di bilancio disciplina questo particolare aspetto. Ne parleremo qui di seguito.
Regime forfettario: aliquota e funzionamento
Prima di comprendere quando si esce dal regime forfettario sarà bene elencare i benefici della flat tax.
I contribuenti che aderiscono al regime forfettario pagano una tassa forfettaria che copre tutte le imposte sul reddito, le imposte indirette e le contribuzioni previdenziali. Non bisogna quindi versare né l’Irpef né le relative addizionali; al loro posto è infatti prevista una sola aliquota sostitutiva:
- al 15%, come regola generale;
- oppure al 5% nel caso in cui si rientri nell’aliquota start-up, ovvero per i primi 5 anni di un’attività, che si sta svolgendo per la prima volta in assoluto.
I contribuenti che aderiscono al regime forfettario sono tenuti a emettere fatture con una specifica dicitura e non possono detrarre l’IVA. Inoltre, non possono addebitare costi o spese che non sono strettamente necessari per l’attività svolta.
Come anticipato, non ci sono limiti di età per entrare nel regime forfettario. Tuttavia non può usufruirne chi è socio di Srl che detenga quote di controllo della stessa o chi è socio di una società di persone (Snc, Sas, Ss). La partecipazione in società di persone deve essere ceduta nell’anno precedente a quello di utilizzo del regime forfettario.
Fuoriuscita dal regime forfettario: quando?
La legge prevede la cessazione del regime forfettario se si supera il limite di 85.000 euro. Ma l’applicazione del regime ordinario scatta in modo diverso a seconda dei redditi dichiarati. In particolare:
- se i ricavi sono superiori a 85.000 euro ma non superiori a 100.000, la fuoriuscita dal regime forfetario scatta dall’anno successivo a quello della percezione dei suddetti redditi;
- se i ricavi sono superiori a 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfettario è immediata: ha cioè effetto dall’anno stesso in cui si supera il limite.
Esempi pratici
Il Sole24Ore ha pubblicato due esempi pratici per comprendere come gestire l’uscita dal regime forfettario. Li riportiamo qui di seguito.
Un professionista in regime forfettario nel 2023 emette una prima fattura di 80mila euro. Deve poi emettere una seconda fattura di 80mila euro. Vediamo come potrebbe gestire la fatturazione, considerando che con la seconda fattura supera la soglia dei 100mila euro, implicando l’uscita in corso d’anno dal regime. Come detto sopra, la legge prevede l’uscita immediata dal regime forfettario se i ricavi/compensi percepiti superano i 100mila euro. Ciò comporta l’applicazione dell’Iva a partire dalle operazioni effettuate che implicano il superamento del limite. I soggetti che supereranno la soglia di 85mila euro, ma non quella di 100mila euro, usciranno invece dal regime dall’anno successivo. Pertanto, nel caso di specie, l’emissione della seconda fattura di 80mila euro comporta la fuoriuscita dal regime forfettario con effetti immediati. Se si vuole evitare di perdere i benefici del regime forfettario bisogna quindi verificare se in relazione al contratto è possibile individuare dei criteri di maturazione del corrispettivo diversi.
I contribuenti in regime forfettario non addebitano l’Iva in rivalsa in fattura, documento pertanto soggetto a imposta di bollo. Quale sia la natura del riaddebito è stato chiarito nella risposta 428/E/2022 delle Entrate. Con tale pronuncia, l’Agenzia, con conclusioni non del tutto condivisibili, giunge a dire che il riaddebito al cliente fa parte integrante del suo compenso, risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfettaria del reddito. Questa conclusione, se per il forfettario comporta solo degli effetti sulla cassa, per un soggetto in regime ordinario ha effetti contestuali per Iva, cassa e ritenute.
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