Quando si deve compilare il modello Rli?
Per che cosa è obbligatoria la presentazione del modulo, oltre alla registrazione della locazione immobiliare? Chi è tenuto a farlo online?
Il modello Rli (Registrazione locazione immobili) è il documento dell’Agenzia delle Entrate con cui è possibile richiedere la registrazione degli atti riguardanti un contratto di locazione. Diversi anni fa ha sostituito il cosiddetto modello 69 ed oggi può essere presentato alle Entrate sia in versione cartacea sia online. Me quando si deve compilare il modello Rli?
Il modulo deve essere compilato:
- per registrare presso l’Agenzia delle Entrate un contratto di affitto;
- per comunicare all’Agenzia ulteriori adempimenti relativi alla locazione, come ad esempio proroghe, cessioni, rinegoziazioni o risoluzione del contratto.
Chi si occupa della registrazione (il proprietario oppure l’inquilino) deve compilare il modello Rli in tutte le sue parti e verificare la correttezza dei dati riportati.
Il modello serve anche per introdurre o per revocare l’opzione della cedolare secca. Quando viene scelto questo regime agevolato, bisogna registrare il modulo Rli per le annualità successive. Nel modello, bisogna barrare la casella relativa alla cedolare, presente nel quadro D.
Il modulo Rli può essere presentato di persona presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate oppure compilato e inviato telematicamente. Questa modalità è obbligatoria per:
- gli agenti immobiliari;
- i possessori di almeno dieci immobili.
È anche possibile procedere alla registrazione del contratto di locazione tramite intermediario.
La presentazione del modello Rli online
Per la registrazione online del contratto di locazione con il modello Rli è necessario essere in possesso di:
- Spid;
- Carta di identità elettronica;
- Carta Nazionale dei Servizi.
È necessario utilizzare l’applicazione Rli web sia per la registrazione del contratto sia per il versamento delle imposte di registro e di bollo. L’app può essere installata sul computer oppure usata direttamente via web sul sito dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it).
RLI web consente, infatti, di registrare direttamente online, senza installare alcun software, i contratti di locazione, comunicare proroghe, cessioni e risoluzioni, esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca.
Per la registrazione con RLI web è necessario allegare copia del contratto, in formato TIF, TFF o PDF/A. Non è obbligatorio allegare copia del contratto se:
- locazione è di tipo abitativo;
- il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione;
- il numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non è superiore a tre;
- c’è una sola unità abitativa con un numero di pertinenze non superiore a tre;
- tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
- il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni.
Nel caso in cui è compilata la casella «casi particolari», è sempre obbligatorio allegare il contratto.
La presentazione del modello Rli in ufficio
Chi non ha l’obbligo della registrazione telematica può richiedere la registrazione presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate (non necessariamente, quindi, presso quello competente per territorio).
Per la registrazione è necessario portare la seguente documentazione:
- almeno 2 originali del contratto o in alternativa 1 originale e 1 copia di cui l’ufficio ne attesterà la conformità all’originale;
- la richiesta di registrazione, ossia il modello RLI compilato;
- se i contratti da registrare sono più di uno, bisogna predisporre un elenco, utilizzando il «modello RR», in cui vanno indicati i contratti da registrare;
- i contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo, con data di emissione non successiva alla data di stipula, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe;
- la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro effettuata con Modello F24 Elementi identificativi. I contribuenti che hanno optato per la cedolare secca (regime sostitutivo) non devono versare l’imposta di registro ma sono tenuti al pagamento dell’imposta sostitutiva (acconto e saldo) da versare entro gli stessi termini previsti per l’Irpef.
In alternativa, le imposte di bollo e di registro possono essere versate richiedendo l’addebito sul proprio c/c utilizzando il modello richiesta di addebito su conto corrente bancario.
Dopo la richiesta di registrazione del contratto, l’ufficio:
- restituisce timbrata e firmata la copia del contratto se la registrazione è contestuale alla ricezione;
- rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna e comunica al contribuente quando sarà disponibile la copia del contratto registrato. Questo avviene quando la registrazione non è contestuale alla ricezione ma differita.
La presentazione del modello Rli tramite intermediario
Terza possibilità: compilare il modello Rli e registrare il contratto di locazione tramite un intermediario. Il quale, innanzitutto, deve rilasciare, nel momento in cui assume l’incarico, una dichiarazione, datata e sottoscritta, con cui si impegna a provvedere, a seconda del tipo di adempimento richiesto:
- alla trasmissione della richiesta di registrazione;
- all’esecuzione dei pagamenti telematici delle imposte relative ai canoni per le annualità successive;
- alle proroghe;
- alle cessioni;
- alle risoluzioni.
Inoltre, deve consegnare al contribuente:
- due copie della ricevuta di avvenuta registrazione o dell’esecuzione dei pagamenti delle imposte relative ai canoni per le annualità successive, delle proroghe, anche tacite, delle cessioni, delle risoluzioni (una è destinata all’altra parte contraente che non ha richiesto la registrazione)
- una copia della ricevuta di pagamento delle imposte dovute.
La delega può essere conferita compilando l’apposita sezione del Modulo di richiesta di abilitazione al servizio telematico Entratel, da presentare nelle modalità previste per l’abilitazione al servizio.
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