Quando scatta il furto?
Quando si verifica la consumazione del reato di furto: la condotta del reo e la pena prevista dal codice penale.
Se una persona dovesse prendere un oggetto altrui per pochi minuti per poi lasciarlo dove l’ha trovato per timore di essere scoperto potrebbe parlarsi ugualmente di furto? Quando scatta il furto e quali sono le condizioni per poter ritenere il suo autore un vero e proprio “ladro”? Quali sono le pene previste dalla legge per il furto? Di tutto ciò ci occuperemo nel seguente articolo dedicato appunto a spiegare quali sono i presupposti e le condizioni di tale reato. Ma procediamo con ordine.
Cos’è il furto
Il furto è quel reato che si verifica quando una persona si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
Questa espressione, apparentemente semplice, racchiude in sé i numerosi elementi del reato di furto. Vediamoli qui di seguito.
Innanzitutto analizziamo quali cose possono essere oggetto di furto. La legge parla di beni mobili, come il denaro, un libro, uno smartphone, un computer, un’auto o una biciletta e, in generale, qualsiasi altro oggetto non ancorato saldamente al suolo.
Anche l’energia elettrica può essere oggetto di furto (si pensi a chi si allaccia alla corrente del vicino per non pagare la bolletta).
Da ciò evinciamo che il furto non sussiste per gli immobili. Pertanto chi si introduce in casa altrui risponde quindi di un altro reato (ad esempio il reato di violazione di domicilio o invasione di terreni ed edifici).
Il secondo aspetto da trattare è l’individuazione della vittima del furto. Tale è colui che detiene la cosa. La norma quindi non si limita a parlare del solo proprietario. Quindi una persona che abbia in prestito la cosa altrui e ne venga spossessata è vittima di furto.
Addirittura scatta il furto anche quando si ruba una cosa a una persona che, a sua volta, l’aveva rubata: quest’ultima infatti, pur non vantando alcuna proprietà sull’oggetto, ne aveva la detenzione.
C’è poi l’azione del furto che consiste nella sottrazione del bene. Quindi una persona che già detiene un bene altrui e si rifiuta di restituirlo al proprietario non commette furto ma il diverso reato di appropriazione indebita. Si pensi a una coppia che si separi. La donna, che ottiene l’assegnazione della casa, si rifiuta di far entrare l’ex marito per riprendersi i suoi oggetti: in tal caso non parliamo di furto ma di sottrazione indebita. E lo stesso dicasi per una persona che possegga un’auto in leasing e che, alla scadenza del contratto, non restituisca il veicolo.
Come si punisce il furto?
Per punire il furto è necessaria una querela da parte della vittima. Nessun altro, se non la vittima stessa, può chiedere la punizione del colpevole.
Non si può punire per furto il coniuge: si tratta di un reato che non si integra nei rapporti tra familiari conviventi.
La querela, che può essere presentata direttamente dalla vittima (senza necessità dell’avvocato), va depositata alla polizia, carabinieri o Procura della Repubblica entro 3 mesi da quando si è avuto conoscenza del furto.
Quando scatta il furto?
Quando parliamo di furto, il reato si considera “consumato” non appena l’oggetto viene tolto al legittimo proprietario e il ladro riesce a controllarlo, anche se solo per un attimo. Immagina di appoggiare il tuo telefono su un tavolo in un caffè, e qualcuno lo afferra: in quel momento, anche se per pochi secondi, il furto si considera compiuto perché il telefono è passato sotto il controllo del ladro, lontano dalla tua sorveglianza.
È importante quanto tempo il ladro tiene l’oggetto? No, non importa quanto tempo il ladro abbia l’oggetto né se è costretto a lasciarlo subito dopo per l’intervento inaspettato di qualcun altro, che non ha a che fare con il legittimo proprietario. Per esempio, se qualcuno ruba una borsa e la lascia cadere perché spaventato da un passante che interviene, il furto si considera comunque avvenuto.
Il furto è considerato compiuto anche se l’oggetto è subito recuperato?
Sì, il furto si considera compiuto anche se l’oggetto rubato rimane vicino al proprietario e può essere facilmente recuperato. Questo significa che anche se il ladro non riesce a portare via l’oggetto o viene subito fermato, il reato di furto è già avvenuto. Ad esempio, se qualcuno strappa il tuo telefono dalle mani e viene immediatamente fermato dalla polizia, il furto è comunque considerato compiuto.
Per far scattare il furto è sufficiente che la cosa sia passata, anche per breve tempo, sotto l’«autonoma disponibilità dell’agente». “Autonoma disponibilità” significa che il ladro ha il controllo completo sull’oggetto, anche senza averlo fisicamente con sé. Questo può accadere, per esempio, quando qualcuno sposta un oggetto da un luogo all’altro senza permesso, come nel caso di una panchina comunale spostata in un’altra area della città. Non importa che l’oggetto rimanga in un luogo pubblico; ciò che conta è che il ladro ha deciso dove e come spostarlo.
È necessario però che tale sottrazione sia rivolta a generare un profitto al ladro. Il profitto può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale, ed è sufficiente che il soggetto attivo abbia operato per il soddisfacimento di un qualsiasi interesse anche psichico.
Pertanto, quando è certo che la ragione dello spostamento della cosa altrui dal luogo in cui si trova e del successivo impossessamento non possa essere ricondotta allo scopo di “sfruttare”, in qualsiasi maniera il bene, non c’è furto.
Quando viene punito il furto in supermercati?
La Cassazione ritiene consumato il furto nel momento in cui il cliente, prelevata la merce dai banchi di vendita, la occulta sulla propria persona: tal momento il possesso illecito è da lui acquisito.
Risponderà di furto consumato e non tentato colui che sia stato sorpreso all’interno del negozio e prima di passare per la cassa, con la merce occultata, avendo in tal modo creato le condizioni per il superamento di detta barriera senza pagare il prezzo della merce trafugata. E ciò salvo che l’avente diritto, o persona da lui incaricata, abbia sorvegliato tutte le fasi dell’azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, ravvisandosi allora solo la fattispecie tentata.
In particolare, si è ritenuto consumato il delitto di furto nel caso in cui l’agente si sia impossessato all’interno di un centro commerciale di un portafoglio sottraendolo con destrezza, sia pure per un breve lasso di tempo, al controllo del proprietario che accortosi abbia seguito e bloccato l’imputato.
Cosa si rischia per il furto?
La pena per il furto è la reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a euro 516.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500 se ricorrono le seguenti aggravanti:
- il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
- il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
- il fatto è commesso con destrezza;
- il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;
- il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
- il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
- il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
- il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
- il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
- il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
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