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Quando non è necessaria la cartella esattoriale

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(@angelo-greco)
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La guida sulla nuova procedura di riscossione esattoriale delle imposte.

Un tempo, prima di procedere al pignoramento dei beni del contribuente, l’Agenzia Entrate Riscossione doveva sempre notificare una cartella esattoriale, anche nota come cartella di pagamento. Questa però è stata progressivamente sostituita dalla cosiddetta “lettera di presa in carico”, un avviso informale che l’Esattore invia tutte le volte in cui l’Agenzia delle Entrate procede, a monte, con un avviso di accertamento “immediatamente esecutivo”. Quest’ultimo infatti costituisce già “titolo esecutivo” (perciò non necessita più della successiva cartella”).

A seguito però della recente riforma fiscale [1] le cartelle vengono quasi del tutto sostituite, anche per i tributi minori, dall’accertamento esecutivo che pertanto è stato esteso a numerose fattispecie. Si continuerà ad utilizzare le cartelle principalmente per le liquidazioni e i controlli formali delle dichiarazioni.

Vediamo allora, più nel dettaglio, quando non è necessaria la cartella esattoriale. La conoscenza di tali ipotesi servirà al contribuente a orientarsi nella procedura di riscossione sapendo che, dopo l’avviso di accertamento, si passerà direttamente al pignoramento senza dover attendere alcun atto intermedio, com’era un tempo, da parte di Agenzia Entrate Riscossione.

In particolare, oltre agli atti di recupero dei crediti e a quelli di irrogazione delle sanzioni, anche tanti altri atti di rettifica, liquidazione e accertamento per tributi minori emessi dall’Agenzia delle Entrate diventano immediatamente esecutivi, con la conseguenza che una volta emessi non sarà più necessaria la successiva cartella per pretendere il pagamento di quanto dovuto.

Quando c’è l’accertamento immediatamente esecutivo

Fino a ieri, gli accertamenti immediatamente esecutivi erano quelli emessi ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva. A questi, si aggiungono ora anche le seguenti ipotesi:

  • atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione;
  • avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti;
  • atti di irrogazione delle sanzioni;
  • avvisi di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro (valore immobili e aziende o occultamento di corrispettivo) dell’imposta di successione (casi in cui la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia ritenuta incompleta o infedele);
  • avvisi di accertamento e liquidazione di ufficio ai fini dell’imposta di successione;
  • avvisi di rettifica e liquidazione in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;
  • avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale; imposta sulle successioni e donazioni; imposta sostitutiva sui finanziamenti; imposta di bollo;
  • atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: tasse automobilistiche erariali; addizionale erariale della tassa automobilistica.

Cosa deve contenere il nuovo avviso di accertamento immediatamente esecutivo?

Con la riforma, gli atti di rettifica, accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni:

  • devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di versamento delle somme richieste mediante l’accertamento stesso;
  • devono recare l’indicazione degli importi da pagare a titolo provvisorio in caso di proposizione del ricorso;
  • devono espressamente riportare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste – in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo – è affidata all’Agente della Riscossione, ai fini dell’esecuzione forzata.

Qual è la procedura di riscossione delle imposte?

Notificato l’avviso di accertamento, questo diventa esecutivo dopo 60 giorni, ossia dopo che è decorso il termine per fare ricorso.

Il contribuente dovrà quindi versare le somme senza attendersi la notifica della cartella di pagamento.

Se tale pagamento non viene effettuato, decorsi 30 giorni, l’ente titolare del credito incarica l’Agente della Riscossione esattoriale al recupero di tali somme.

L’esecuzione forzata resta sospesa per 180 giorni dalla data di tale affidamento.

La lettera di presa in carico

Dicevamo ad inizio articolo che la cartella esattoriale non viene più notificata. Al suo posto, una volta ricevuto l’incarico per il recupero del credito, l’Agente per la Riscossione deve informare il contribuente, con una raccomandata semplice o posta elettronica, di aver preso in carico le somme per la riscossione. È appunto ciò che si chiama lettera di presa in carico.

Non c’è, tuttavia, obbligo d’informazione se sussiste un fondato pericolo per il buon esito della riscossione.

La richiesta di rateazione all’Agente della Riscossione non può esser effettuata fino a quando non è stato preso in carico il credito inviato dall’ente impositore.

 
Pubblicato : 25 Marzo 2024 16:45