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Quando non c’è addebito in caso di separazione

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(@angelo-greco)
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Separazione e divorzio: la colpa per la fine del matrimonio non è sempre causa di addebito. 

Quando marito e moglie decidono di lasciarsi e i due non riescono a raggiungere un accordo, è il giudice che pronuncia la separazione su ricorso di uno dei due. Nella richiesta di separazione, il coniuge che ritiene l’altro responsabile per la fine del matrimonio, può chiedere che il giudice dichiari, a carico di questi, il cosiddetto addebito. L’addebito è l’accertamento della violazione degli obblighi coniugali previsti dal codice civile: fedeltà, convivenza, assistenza morale e materiale, rispetto reciproco, contribuzione ai bisogni della famiglia. Subisce l’addebito, ad esempio, il coniuge che tradisce l’altro, che va via di casa senza una valida ragione, che maltratta l’altro o che viola la sua privacy ecc.

Non tutte le separazioni però finiscono con l’addebito. Ciò innanzitutto succede quando la separazione e il divorzio sono “consensuali”, ossia frutto di un accordo. Ma non è l’unica ipotesi. Vediamo dunque quando non c’è addebito in caso di separazione e quali sono le conseguenze, invece, nel caso contrario.

Cosa comporta l’addebito?

Come abbiamo anticipato, l’addebito è l’imputazione di responsabilità per la fine del matrimonio. Le uniche conseguenze dell’addebito sono:

  • la perdita del diritto a chiedere il mantenimento, anche in caso di difficoltà economiche;
  • la perdita dei diritti sull’eredità dell’ex coniuge se questi dovesse morire prima del divorzio. 

Ad esempio, la moglie disoccupata che tradisce il marito non può ottenere gli alimenti proprio perché ha subìto l’addebito. Il marito che scappa di casa non potrebbe pretendere la quota di legittima sull’eredità dell’ex moglie se questa dovesse morire dopo la separazione. Si consideri, a tal proposito, che la separazione non fa venir meno i diritti ereditari, salvo appunto nel caso di addebito; invece, con il divorzio, cessa definitivamente la qualità di erede dell’ex coniuge anche senza addebito.

L’addebito non implica anche l’obbligo di risarcire i danni all’ex coniuge a meno che non si sia sostanziato in una violazione dei diritti costituzionali. È ciò che succede ad esempio quando il tradimento si consumi in pubblico, con conseguente lesione dell’onore e della reputazione del coniuge; quando le vessazioni comportano un danno psicologico; quando i maltrattamenti si traducano in violenze fisiche con attentato alla salute della vittima e così via.

Quando c’è addebito?

Affinché venga dichiarato l’addebito è necessario presentare un’esplicita richiesta al giudice con il ricorso di separazione e/o di divorzio. Quindi l’addebito non può essere pronunciato in caso di separazione/divorzio consensuale ma solo con la separazione/divorzio giudiziale.

Inoltre è necessario fornire le prove del fatto che la convivenza è divenuta intollerabile per colpa del coniuge. Quindi chi chiede l’addebito deve dimostrare la violazione delle regole del matrimonio da parte dell’ex. Queste regole sono, come abbiamo detto:

  • fedeltà;
  • convivenza;
  • assistenza morale e materiale;
  • adempimento dei rapporti sessuali;
  • rispetto reciproco;
  • contribuzione ai bisogni della famiglia in proporzione alle rispettive capacità economiche (può consistere anche nel semplice fatto di prendersi cura del ménage domestico e dei figli). 

Quando non c’è addebito?

L’addebito non può essere pronunciato quando la cessazione del matrimonio non è dovuta alla colpa di un coniuge. Ciò avviene innanzitutto quando cessa l’amore anche se ciò dipende da un solo coniuge. Quindi se il marito o la moglie si dichiara non più “coinvolto” dal rapporto e affettivamente non legato all’altro, questi non subisce l’addebito. Seppur infatti la causa della separazione è riconducibile alla volontà di una sola delle parti, tale comportamento non costituisce una violazione dei doveri coniugali: l’amore non può essere un obbligo di legge. Quindi, chi non è più innamorato dell’altro può chiedere la separazione anche se quest’ultimo si oppone, senza temere l’addebito.

L’addebito non scatta anche quando ci sono continui litigi e i coniugi non vanno più d’accordo. Anche in questo caso, infatti, la circostanza di non condividere più le scelte del coniuge non è una violazione degli obblighi del matrimonio.

Ed ancora, secondo la Cassazione [1], la separazione non può essere addebitata a uno dei coniugi se i conflitti derivano da un modo radicalmente diverso di vedere la vita in generale e di concepire quella familiare in particolare della coppia. Si pensi al caso di un matrimonio lampo di una coppia conosciutasi attraverso un sito di incontri e in breve tempo giunta al matrimonio.

Infine non c’è addebito quando un coniuge viola sì i doveri matrimoniali ma riesce a dimostrare che il matrimonio era già alla deriva e che la comunione di vita matrimoniale era cessata per altre cause. Ad esempio, la moglie maltrattata, picchiata e derisa dal marito, non può subire l’addebito se, a seguito di ciò, trova conforto tra le braccia di un altro uomo: il suo tradimento è infatti la conseguenza di una situazione di crisi matrimoniale preesistente. E lo stesso dicasi per il marito che va via di casa perché scopre che lei lo tradisce o che si disinteressa completamente alla vita matrimoniale e ai rapporti con il coniuge. 

Insomma, le comuni cause di addebito non implicano l’addebito se sono la conseguenza di una causa già preesistente. 

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Pubblicato : 22 Novembre 2022 07:30