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Quando l’erede deve fare l’inventario?

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(@angelo-forte)
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Il mio coniuge è deceduto. Non so ancora se accettare, accettare con beneficio d’inventario o rinunciare. L’inventario è sempre obbligatorio? Come si fa e a chi ci si rivolge per farlo? Quali sono le conseguenze dell’accettazione con beneficio d’inventario e della rinuncia?

Diciamo innanzitutto che l’inventario lei è tenuta a farlo nel caso in cui decida di accettare con beneficio d’inventario oppure di rinunciare, mentre l’inventario non è necessario se lei decide di accettare puramente e semplicemente l’eredità (accollandosi tutti i debiti di suo marito e rispondendone con il suo patrimonio personale).

E’ consigliabile attenersi alla recente sentenza della Corte di Cassazione (che, peraltro, conferma altra precedente sentenza, sempre della Corte di Cassazione, del 2003, la n. 4.845) e, quindi, anche nel caso in cui volesse rinunciare all’eredità, dovrà prima fare l’inventario dei beni ereditari e poi rinunciare.

Questo le dico perché le sentenze citate hanno imposto l’inventario anche per chi intende rinunciare e lo hanno fatto dando questa interpretazione all’articolo 485 del Codice civile secondo il quale il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari è obbligato a fare l’inventario entro tre mesi dalla morte della persona della cui eredità si tratta.

E per possesso dei beni ereditari si intende la relazione anche per un brevissimo periodo ed anche con uno soltanto dei beni dell’eredità (compresi gli effetti personali del defunto come ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 4.456 del 14 febbraio 2019): nel suo caso, perciò, è scontato che il possesso dei beni ereditari ci sia avendo lei la disponibilità materiale dell’autoveicolo del defunto e quella dei suoi effetti personali.

L’inventario (come precisa l’articolo 769 del Codice di procedura civile) è compito o del cancelliere del Tribunale o di un notaio.

Per accelerare i tempi, nella grande maggioranza dei casi, ci si rivolge ad un notaio e la legge (sempre l’articolo 769 del Codice di procedura civile) consente all’interessato, cioè lei nel nostro caso, di scegliere direttamente un notaio senza dover aspettare che sia il Tribunale a nominarlo.

Quindi nel caso in cui lei si orienti verso la rinuncia o verso l’accettazione con beneficio di inventario, dovrà recarsi da un notaio che, dopo averla consigliata al meglio, provvederà prima di tutto a redigere l’inventario (che è semplicemente un elenco dei beni che costituiscono l’eredità).

Sarà il notaio a curare tutti gli adempimenti necessari per compilare l’inventario: chiaramente le chiederà collaborazione per stilare un elenco il più preciso possibile e nel minor tempo possibile (bisogna infatti elencare e descrivere gli immobili, descrivere e stimare i beni mobili, indicare la quantità di monete, se c’è denaro contante, ed indicare infine tutte le altre eventuali attività ed i debiti).

I beni immobili vanno indicati specificando la loro natura (cioè se sono appartamenti, terreni, box o altro), la loro situazione, i loro confini e gli estremi catastali: si tratta perciò di dati accessibili telematicamente dal notaio consultando le opportune banche dati pubbliche senza necessità di effettuare spostamenti e senza alcuna necessità di incaricare un altro notaio.

Per quanto riguarda il garage:

  • se lei accettasse l’eredità anche la sua quota di proprietà del garage (e tutti i suoi beni personali) saranno aggredibili dai creditori di suo marito (che con l’accettazione pura e semplice diventano anche suoi creditori);
  • se lei rinunciasse all’eredità, i debiti che erano di suo marito non sarebbero un suo problema e nessun creditore di suo marito potrebbe mai aggredire i suoi beni personali;
  • se lei scegliesse l’accettazione con beneficio d’inventario (una procedura nella quale l’erede viene assistito da un notaio perché bisogna liquidare, cioè pagare, i creditori del defunto), i creditori di suo marito potrebbero aggredire soltanto i beni che erano di suo marito (e quindi anche il 25% del garage) e fino al limite del loro valore complessivo.

Infine, gli spostamenti che suo marito ha effettuato da propri conti verso conti di terze persone possono essere oggetto di azione revocatoria da parte del creditore se quegli spostamenti comportano una diminuzione della garanzia del creditore di poter recuperare l’importo del suo credito: l’Agenzia delle Entrate può controllare i movimenti sui conti correnti, in particolare i movimenti in entrata sui conti (quindi, nel suo caso, è più probabile che un’eventuale controllo avvenga sui conti di chi ha ricevuto il bonifico).

L’azione revocatoria consente al creditore di ottenere dal giudice una sentenza che dichiara inefficace l’atto: in pratica, il giudice potrebbe dichiarare che quello spostamento di denaro non ha efficacia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate creditore che potrà aggredire quelle somme come se fossero ancora di suo marito (quelle somme, in sostanza, verrebbero considerate parte dell’eredità).

L’azione revocatoria può essere avviata dal creditore fino a cinque anni dopo il compimento dell’atto (cioè, nel suo caso, fino a cinque anni dopo lo spostamento del denaro da un conto all’altro) ed è necessario, come dicevo prima, che il creditore dimostri che quell’atto ha reso più difficile il soddisfacimento del proprio credito e che il debitore (se lo spostamento del denaro è avvenuto prima che il credito dell’Agenzia delle Entrate nascesse) abbia intenzionalmente spostato il denaro per impedire al creditore di soddisfarsi.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 20 Maggio 2023 05:45