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Quando l’assicurazione può rivalersi sull’assicurato?

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(@paolo-remer)
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Come funziona il diritto di rivalsa dell’assicurazione sul suo cliente, cosa comporta e in quali casi si applica.

Siamo abituati a credere che, quando l’assicurazione sulla responsabilità civile è intervenuta e ha risarcito i danneggiati, la vicenda sia definitivamente chiusa: chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato, direbbe Totò. In realtà non è così: esiste il diritto di rivalsa, che è previsto dalla legge ed è inserito quasi sempre nelle clausole dei contratti assicurativi (le compagnie conoscono bene il loro mestiere). Per effetto di queste disposizioni, l’assicurazione che ha pagato il dovuto può rivolgersi all’assicurato per chiedere il rimborso, entro i limiti del massimale assicurato.

Ma, precisamente, quando l’assicurazione può rivalersi sull’assicurato? Conviene saperlo per capire come comportarsi. È bene individuare in anticipo cosa potrebbe costringere a dover pagare di tasca propria cifre consistenti, come nel caso di incidenti stradali con vittime o che comunque hanno provocato danni ingenti a persone e a cose: parliamo di decine, e talvolta di centinaia di migliaia, di euro.

Ti anticipiamo che le fattispecie che danno all’assicurazione il diritto di rivalsa sono diverse, ma tutte accomunate da una cattiva condotta dell’assicurato: come l’incidente stradale provocato da chi guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.

Diritto di rivalsa dell’assicurazione sull’assicurato

Il Codice delle assicurazioni private [1] stabilisce che: «Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione».

Questo importante principio comporta che l’assicurazione prima risarcisce i danneggiati, e poi si rivale sul proprio assicurato per ottenere il rimborso di quanto versato: non fino a concorrenza piena, ma solo entro il limite del massimale previsto nella polizza (perché oltre quella soglia la copertura assicurativa non opera più e il responsabile risponde dei danni ulteriori con il suo patrimonio personale).

Azione di rivalsa dell’assicurazione: quando opera?

L’azione di rivalsa dell’assicurazione sull’assicurato è facoltativa, non obbligatoria, ma in genere le imprese assicuratrici la esercitano ogni volta che è possibile avvalersene. Ciò accade quando risulta che gli incidenti sono stati provocati da dolo o colpa grave del conducente assicurato. Vediamo i casi principali.

Guida sotto effetto di alcool o di droghe

Quando risulta, dall’accertamento del tasso alcolemico nel sangue (eseguito mediante l’alcoltest o le analisi) che il conducente al momento del sinistro guidava in stato di ebbrezza, o di intossicazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (gli psicofarmaci) l’assicurazione che ha risarcito i danneggiati eserciterà nei suoi confronti il diritto di rivalsa.

La Corte di Cassazione [1] ha precisato un importante limite all’operatività dell’azione di rivalsa in questi casi, affermando che lo stato di ebbrezza è soltanto quello previsto dal Codice della strada: quindi non rilevano le soglie inferiori ai limiti di legge, a meno che la clausola contenuta nella polizza assicurativa non preveda un valore diverso.

La guida in stato di ebbrezza è punita come illecito amministrativo se la quantità di alcool nel sangue (misurata con l’etilometro o attraverso le analisi ematiche) risulta superiore a 0,5 grammi per litro, e diventa reato al superamento della soglia di 0,8 grammi per litro. Nel caso deciso dalla Suprema Corte, il soggetto aveva un tasso alcolemico di soli 0,28 grammi per litro, quindi è stata esclusa l’azione di rivalsa dell’assicurazione nei suoi confronti.

Violazioni del Codice della strada

Tra le numerose violazioni del Codice della strada che possono fondare il diritto di rivalsa vi sono:

  • la circolazione del veicolo senza revisione o con revisione scaduta;
  • la guida senza patente o con patente scaduta, revocata, sospesa o irregolare (ad esempio, perché di categoria diversa da quella del mezzo condotto);
  • veicolo condotto da persona non autorizzata (come un genitore che mette il figlio minorenne alla guida di un’autovettura);
  • trasporto di un numero di passeggeri superiore a quello consentito dall’omologazione del veicolo e dalla carta di circolazione;
  • informazioni false fornite dall’assicurato al momento di stipula del contratto (ad esempio, non aver comunicato un grave handicap visivo o motorio);
  • partecipazione a gare di velocità o altre competizioni illegali (si pensi alle corse notturne su un’autostrada usata come pista);
  • danni causati da veicoli alimentati a Gpl o a metano in aree in cui non potevano circolare o sostare.

Rinuncia alla rivalsa: come funziona?

Esistono formule complementari e garanzie opzionali, con cui l’assicurazione, in cambio di un aumento del premio di polizza, si impegna a rinunciare alla rivalsa in alcuni, o tutti, casi che abbiamo descritto, oppure le limitano a condizioni particolari (come l’esclusione della rivalsa per guida in stato di ubriachezza se il tasso accertato non supera gli 0,8 grammi per litro), oppure prevedono una rivalsa di importo limitato (ad esempio, fino a 5mila euro e non oltre). Le condizioni offerte cambiano da compagnia a compagnia.

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Pubblicato : 4 Agosto 2023 09:45