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Quando il vicino ha una servitù di passaggio sul mio fondo?

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(@angelo-forte)
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Ho recintato il mio fondo lasciando una striscia di terreno per consentire il passaggio pedonale del mio vicino che non può altrimenti raggiungere la strada pubblica. Lo stesso vicino mi chiede di permettergli di transitare con il trattore sulla mia proprietà perché esisteva un accordo in tal senso (non trascritto) con il precedente proprietario del mio fondo. Ha ragione a pretendere questo tipo di passaggio sulla mia proprietà?

Diciamo innanzitutto che l’accordo tra il suo confinante ed il precedente proprietario non costituisce una servitù (perché le servitù sono pesi che gravano su di un fondo, vincolando tutti i proprietari che si susseguono nel tempo, e che necessitano per avere tale efficacia non solo di atto scritto, ma anche e soprattutto della loro trascrizione nei pubblici registri) e non ha efficacia nei suoi confronti a meno che lei non lo abbia accettato espressamente.

Quindi, in assenza di una servitù di passaggio, lei ben poteva, come ha fatto, recintare la sua proprietà anche se questo comportava e comporta per il suo confinante una maggiore difficoltà per transitare con i trattori.

Pertanto oggi il proprietario del fondo confinante con il suo per poter passare nuovamente con il trattore:

  • dovrà accordarsi con lei costituendo o una servitù volontaria con atto scritto che andrà poi trascritto nei pubblici registri (alle condizioni che riterrete opportune) e che vincolerà in futuro tutti i successivi proprietari dei due fondi, oppure stipulando un contratto per la nascita di un diritto di passo (che non andrà trascritto nei pubblici registri) che vincolerà però solo lei e l’attuale confinante e non avrà efficacia nei confronti dei successivi proprietari dei fondi;
  • oppure dovrà ricorrere al giudice per chiedere la costituzione, tramite sentenza, di una servitù di passaggio coattiva ai sensi dell’articolo 1051 del Codice civile a vantaggio del fondo che gli appartiene e a carico del suo.

In quest’ultimo caso il suo confinante dovrà dimostrare che il suo fondo:

  • è intercluso in modo assoluto (cioè non ha alcuna possibilità di accesso alla via pubblica, intendendosi per tale anche una via privata aperta al pubblico transito) o in modo relativo (caso che si verifica quando la possibilità di accesso alla via pubblica vi sarebbe, ma per ottenerla occorrerebbe eccessivo dispendio o disagio);
  • che lo scopo della domanda giudiziale finalizzata alla costituzione della servitù coattiva di passaggio con mezzi meccanici sia finalizzata alla coltivazione o all’uso conveniente del fondo (come sancì la Corte di Cassazione con sentenza n. 832 del 1977, la servitù coattiva di passaggio può essere costituita non solo per la coltivazione del fondo, ma anche con riferimento a qualsiasi conveniente uso di cui lo stesso fondo sia suscettibile, ivi compresa la sua destinazione ad area fabbricabile).

Pertanto il suo confinante, per poter sperare di vincere una causa per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio con mezzi meccanici, dovrà dimostrare che ciò che chiede (cioè la costituzione di una servitù) è finalizzato a coltivare i fondi oppure a farne un altro uso conveniente per il quale sia necessario il transito di mezzi meccanici (attualmente non mi pare, stando al testo del suo quesito, che il suo confinante possa fornire una dimostrazione del genere).

Concludo dicendo che il suo confinante non può chiedere l’applicazione dell’articolo 1051, 3° comma, del Codice civile che consente di chiedere al giudice l’ampliamento di un passaggio già esistente perché il presupposto affinché si possa applicare questa norma è che già esista una servitù di passaggio sul fondo servente (circostanza che nel suo caso non sussiste perché non esiste alcuna servitù costituita a carico del fondo di sua proprietà, ma solo, nella migliore delle ipotesi, un diritto di passaggio che è cosa ben diversa da una servitù).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 18 Novembre 2023 07:30