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Quando il recesso dalle trattative è giustificato?

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(@paolo-florio)
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Cosa succede in caso di rottura delle trattative? Come comportarsi durante la trattativa di un contratto: quando è necessario tutelare l’affidamento della controparte. 

Cosa succede se ci si ritira ingiustificatamente da un contratto se le trattative sono già in corso e in uno stadio avanzato? Come proteggere i propri interessi se un potenziale datore di lavoro, dopo aver promesso un impiego, nega poi l’assunzione? Cosa accade se il proprietario di una casa ritira la sua offerta di vendita dopo che l’acquirente, indotto a ritenere l’affare già “cosa certa”, disdice il contratto di affitto? In questo articolo chiariremo quando il recesso dalle trattative è giustificato e quando invece non lo è. Tutto ciò trova giustificazione nelle regole di comportamento secondo buona fede che devono essere rispettate durante le negoziazioni. Ma procediamo con ordine.

Durata delle trattative e obbligo di buona fede

Non c’è un termine massimo entro cui le trattative devono essere portate a termine, oltre il quale si può dire che ogni impegno assunto ha una scadenza. La durata delle trattative contrattuali infatti può variare in base alla complessità dell’accordo e alle divergenze tra le parti. Per evitare ritardi, è consigliabile stabilire un’agenda per ogni incontro, documentando i punti discussi e gli accordi raggiunti. 

Una parte che prolunga intenzionalmente le trattative con l’intenzione di esplorare altre opportunità, viola l’obbligo di buona fede. 

Supponiamo che Tizio prolunghi ingiustamente le trattative con Caio, tenendo quest’ultimo impegnato mentre cerca altrove altre opportunità: in questo caso, Tizio avrebbe violato l’obbligo di buona fede.

Recesso ingiustificato dalle trattative

La parte che si ritira ingiustificatamente dalle trattative quando queste sono in una fase avanzata viola il principio di buona fede. Ne consegue una sua responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno.  

In particolare la responsabilità sussiste quando sussistono i seguenti presupposti:

  • il recesso dalle trattative deve avvenire senza un giustificato motivo;
  • le trattative devono essere giunte ad uno stadio avanzato; 
  • lo stadio delle trattative era tale da creare il legittimo affidamento della controparte sulla futura conclusione del contratto inducendola a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli. 

Pertanto, fino a che non si è creato tale affidamento le parti sono libere di recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di un giustificato motivo. 

Una parte può essere ritenuta responsabile se si ritira dalle trattative dopo aver ricevuto un’offerta più vantaggiosa se non ha informato l’altra parte delle trattative parallele in corso. Il legittimo affidamento sorge quando le parti hanno preso in considerazione gli elementi essenziali del contratto che intendono stipulare. Ad esempio, se “Mario” riceve un’offerta di lavoro più vantaggiosa ma non informa “Luigi” con cui stava trattando, Mario potrebbe essere ritenuto responsabile per i danni subiti da Luigi.

Quando il recesso dalle trattative è legittimo

La legittimità del recesso dalle trattative può dipendere da vari fattori. Il motivo di recesso si considera legittimo quando, ad esempio, le trattative si sono protratte a lungo e si rende necessario aggiornare le condizioni dell’accordo alle nuove dinamiche di mercato. 

Al contrario, il recesso si considera ingiustificato quando una parte invoca una circostanza già nota prima dell’inizio delle trattative. 

Per stabilire se c’è stato un ingiustificato recesso dalle trattative, il giudice deve valutare il comportamento complessivo tenuto dalle parti durante le trattative e dopo la loro rottura.

Esempi di recesso ingiustificato dalle trattative  

Secondo la Cassazione è ingiustificato la rottura delle trattative quando: 

  • le parti si sono accordate su tutti gli elementi del contratto e alla formazione dello stesso manca solo la redazione in forma scritta, necessaria per la validità del contratto; 
  • quando si sono raggiunte intese su alcuni punti del contratto o eventuali accordi parziali, anche di carattere provvisorio.
  • il contraente adduce una diversa valutazione della convenienza dell’affare senza che siano sopravvenute circostanze estranee alla propria sfera e che abbia colpevolmente ignorato;

Esempi di recesso giustificato dalle trattative

Non c’è affidamento legittimo e quindi si può recedere legittimamente dalle trattative quando: 

  • è stato definito solo prezzo e oggetto del contratto di compravendita immobiliare ma non ci sono altri elementi che garantiscono il progredire delle trattative verso l’accordo finale;
  • il contraente si accorge di essere stato indotto alla trattativa dall’intento della controparte di pregiudicare diritti precedentemente costituiti a favore di altro soggetto riguardo allo stesso bene;
  • le trattative sono durate troppo tempo e gli interessi sono mutati.
 
Pubblicato : 24 Maggio 2023 17:45