Quando il padre abbandona la famiglia e scappa all’estero
È reato abbandonare la famiglia e scappare all’estero: il padre/marito ha l’obbligo giuridico di assistenza familiare nei confronti di moglie e figli.
Abbandonare il tetto coniugale e scappare potrebbe costituire un reato non solo per le coppie sposate ma anche per i conviventi. Esiste una norma, l’articolo 570 del codice penale, che sanziona il comportamento di chi lascia il domicilio domestico sottraendosi agli obblighi di assistenza che spettano ai genitori. Ma allora cosa fare quando il padre abbandona la famiglia e scappa all’estero? Le azioni che si possono intraprendere sono sia di carattere civile che penale. Cerchiamo di fare il punto della situazione.
Cosa rischia chi scappa di casa?
Per le coppie sposate, l’abbandono del tetto coniugale è innanzitutto un illecito civile contrario ai doveri del matrimonio. Esso comporta il cosiddetto “addebito”: fa cioè venir meno, in capo a chi scappa, l’eventuale diritto a chiedere l’assegno di mantenimento.
Ma questa condotta può integrare anche un reato se chi fugge è anche colui che “porta il pane a casa”: far mancare i mezzi di sostentamento ai propri familiari (coniuge e figli) integra infatti un reato – quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare – sia nel caso di coppie sposate che di conviventi (coppie di fatto o more uxorio). La pena, in questi casi, è la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1032 euro.
Pertanto, il genitore rimasto solo con i figli può sporgere una denuncia alle autorità competenti: polizia, carabinieri o direttamente alla Procura della Repubblica.
La querela può essere sporta ovunque. Invece la competenza a decidere spetta al tribunale del luogo di effettiva dimora dell’avente di diritto alla prestazione (Cass. sent. n. 29161/2016).
Essere padre non è solo un dovere giuridico, ma prima ancora un “principio etico dell’ordine familiare”. Sulla base di questo principio, il tribunale di Padova [1] ha condannato a sette mesi di reclusione un padre che, per tornare al proprio Paese d’origine, aveva abbandonato in Italia la famiglia con cinque figli minori.
L’uomo non aveva lasciato indirizzo, numeri di telefoni né alcun’altra traccia l’uomo, venendo così meno agli obblighi di assistenza familiare. Tali obblighi impongono a entrambi i coniugi (né dunque solo all’uomo, né solo alla donna) di procurare il minimo sostentamento alla propria famiglia e, in particolar modo, ai figli.
La violazione degli obblighi di assistenza familiare: il reato
Il mancato rispetto dell’obbligo di prendersi cura sia moralmente che materialmente dei figli e del coniuge costituisce, per il nostro ordinamento, un reato [2]. È chiaro però che se la coppia non è sposata, l’obbligo di mantenimento si configura solo nei confronti della prole.
La norma configura due obblighi diversi. Prendersi cura infatti significa:
- fornire i mezzi economici di sostentamento;
- fornire l’assistenza morale.
L’adempimento a uno dei due doveri non pregiudica la condanna per l’inadempimento dell’altro. Ad esempio un padre che faccia arrivare l’assegno di mantenimento per i figli può essere condannato ugualmente se vi sia un totale abbandono morale, volto a non rendere possibile un’evoluzione completa ed equilibrata del minore. Questo significa che se chi scappa di casa non ha i mezzi economici per pagare gli alimenti, può comunque essere condannato per non aver garantito l’assistenza morale (la quale, per definizione, può essere prestata anche da un nullatenente).
È importante tenere conto della «procedibilità» del reato in questione.
Se infatti, in caso di mancato versamento del mantenimento all’ex coniuge, affinché la Procura della Repubblica possa procedere è necessaria la querela della persona offesa, nel caso in cui il padre non versi il mantenimento ai figli le autorità possono agire anche d’ufficio (per cui è sufficiente la denuncia).
Come si fa a procedere contro chi scappa all’estero?
Non è necessario conoscere il luogo ove il genitore è andato a vivere per procedere contro di lui. In questi casi le notifiche si fanno con le regole per le persone irreperibili (deposito degli atti giudiziari in Comune).
Il processo si terrà in contumacia, ossia in assenza dell’imputato, e la condanna potrà essere ugualmente inflitta. Gli ordini di arresto possono essere eseguiti anche all’estero, laddove lo Stato italiano abbia stretto apposite convenzioni con il Paese straniero di destinazione del condannato.
L’azione civile e il recupero del credito
Il genitore che sia stato costretto a mantenere da solo i figli, non potendo contare sul sostegno dell’ex, può chiedere a questi i danni. Danni consistenti innanzitutto nel rimborso delle quote da questi dovute e, in secondo luogo, nel disagio economico che abbia così determinato alla propria famiglia.
Anche gli stessi figli, una volta divenuti maggiorenni, possono agire nei confronti del padre che scappa all’estero. Possono cioè chiedergli il risarcimento sia dei danni morali, per la sofferenza patita dalla perdita della figura genitoriale, sia i danni economici, per la mancanza delle disponibilità economiche che avrebbero garantito loro una crescita e una formazione più completa.
Anche in questo caso il processo contro il padre inadempiente si può svolgere anche se questi è all’estero. Le notifiche procederanno con il deposito alla Casa Comune dell’ultimo luogo di residenza conosciuta del debitore con conseguente svolgimento del processo in contumacia.
L’esecuzione della sentenza di condanna può avvenire anche all’estero – all’interno dell’UE o, se fuori Europa, con gli Stati con cui l’Italia ha stretto apposite convenzioni – a patto che il soggetto inadempiente abbia beni pignorabili.
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