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Quando il domicilio può essere violato?

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(@angelo-greco)
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Entrare in una casa disabitata ed abbandonata è violazione di domicilio?

Fa discutere una recente sentenza della Cassazione che ha condannato per violazione di domicilio dei ragazzi introdottisi all’interno di una veranda di una casa disabitata, accessibile dalla spiaggia, per organizzarvi un rave party. A rendere poco credibile la versione della difesa, secondo cui il tutto era avvenuto in buona fede, vi era il fatto che la casa fosse dotata di un cancello che gli imputati avevano coscientemente oltrepassato. È stata inoltre ritenuta ininfluente la circostanza che l’irruzione sia avvenuta all’interno di una semplice pertinenza e non dell’abitazione. Ciò che però pone maggior interesse è il fatto che l’abitazione, in quel periodo, non fosse abitata (trattandosi di dimora estiva). Di qui la domanda: quando il domicilio può essere violato?

La buona fede esclude la violazione di domicilio

Il primo elemento del reato di violazione di domicilio è il dolo, ossia la coscienza e la consapevolezza di intrattenersi nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora, con il divieto, espresso o tacito, del titolare. Quindi il reato è escluso quando c’è semplice “colpa” e quindi “buona fede“: quando cioè il soggetto in questione oltrepassa i confini della proprietà privata senza averne coscienza, credendo magari che si tratti di un luogo pubblico. Così, chi entra sul terreno adiacente a una villa, appartenente a quest’ultima ma senza segni di delimitazione che facciano capire che si tratta di proprietà privata, non può essere punito. 

Entrare in una casa disabitata è violazione di domicilio?

Per far scattare il reato di violazione di domicilio è necessario che vi sia l’attuale fruizione dell’immobile: in altre parole questo deve essere utilizzato dal titolare o da altro soggetto che ne ha il legittimo possesso (ad esempio l’affittuario), anche se, nel momento in cui avviene l’irruzione, quest’ultimo non si trova all’interno. L’assenza potrebbe essere momentanea (ad esempio è il caso di chi esce per lavoro) o protratta (ad esempio chi è fuori per un viaggio). 

Per configurare la violazione di domicilio non basta l’astratta destinazione alla vita domestica dell’immobile. È necessario che questa venga abitata, anche se saltuariamente.

Dunque una casa abbandonata non garantisce il diritto tutelabile della libertà individuale inteso in senso di libertà domestica. Risultato: entrare in una casa da sempre disabitata non costituisce violazione di domicilio. La casa però deve essere in completo disuso e non momentaneamente disabitata. 

Entrare in una casa disabitata al mare o in montagna è violazione di domicilio?

Abbiamo detto che violare i varchi di una casa disabitata non è violazione di domicilio. Ma questo concetto merita di essere meglio precisato. Cosa si intende per casa disabitata? La seconda casa, quella utilizzata cioè per le vacanze (si pensi alla casa al mare o in montagna), non può dirsi “disabitata”. Essa infatti, anche se stagionalmente, viene utilizzata dal proprietario. Pertanto, anche se nella stagione invernale nessuno vi dimora, l’introduzione in tale immobile costituisce violazione di domicilio anche quando all’interno non vi sia nessuno. A tanto è arrivata di recente la Cassazione [2] secondo cui ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio, il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa d’abitazione: esso comprende non solo la dimora abituale, quella cioè all’interno della quale si svolge gran parte della vita della vittima (quindi quella abitata durante quasi tutto l’anno), ma anche ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venga usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di atti di vita privata. 

Il reato di violazione di domicilio, è vero, richiede che vi sia un uso attuale dell’immobile ma questo concetto non implica un uso contenuto. Pertanto il reato scatta anche in caso di assenza, più o meno prolungata nel tempo, del proprietario, la quale non comporta affatto, di per sé sola, la volontà di non tornare ad accedere all’abitazione né quella di abbandonare il domicilio.

Entrare in una casa completamente abbandonata è violazione di domicilio?

Per poter escludere la violazione di domicilio, insomma, bisogna avere dinanzi una casa completamente abbandonata, dove il proprietario o chiunque altro ne abbia il legittimo possesso, non entri più, né abbia intenzione di farlo, seppur saltuariamente. È l’immobile pericolante, la villa in disuso perché gli eredi sono partiti e non se ne prendono più cura: è insomma quella casa in cui nessuno fa più ingresso. Il che deve essere chiaramente visibile dall’aspetto estetico. 

Scrive il tribunale di Taranto: «Non integra il reato di violazione di domicilio quando l’introduzione dell’imputato avvenga in un appartamento disabitato da tempo, tanto da essere spoglio di qualsivoglia arredo, e presso il quale il legittimo proprietario si recava periodicamente al solo fine di controllare la situazione. In tale situazione di fatto, infatti, manca uno degli elementi costitutivi propri del reato predetto: il domicilio ovvero il luogo di privata dimora». Invece, la semplice circostanza per cui l’appartamento della persona offesa sia disabitato all’epoca dei fatti, non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato di violazione di domicilio.

Entrare in un ufficio o una fabbrica è reato?

Non integra il reato di violazione di domicilio l’introduzione abusiva (e contro la volontà del proprietario) in un locale destinato ad uffici o in una fabbrica, in quanto non qualificabili come privata dimora. Possono essere equiparati a privata dimora i luoghi di lavoro in cui vengano svolti atti della vita privata e nei quali sia precluso l’accesso a soggetti terzi. Quindi la fabbrica non è tale.

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Pubblicato : 10 Ottobre 2022 15:22