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Quando il Comune deve risarcire il pedone che cade

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(@angelo-greco)
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Buca stradale, tombino e responsabilità del Comune: quando si ha diritto al risarcimento dei danni per le ferite.

Può sembrare strano ma anche un fatto così frequente come la caduta in una buca o in un tombino può generare incertezze di carattere giudiziario. Il diritto al risarcimento non è infatti così scontato come potrebbe apparire.

Più volte la Cassazione si è occupata di spiegare quando il Comune deve risarcire il pedone che cade. Le sentenze non sono sempre dello stesso segno e una certa prudenza va osservata in cause di questo tipo, specie perché le circostanze di fatto in cui si verifica il sinistro sono assai diverse tra loro.

In altri termini, non è facile vincere una causa contro l’ente locale quando la caduta viene determinata da un difetto di manutenzione del manto stradale, del marciapiede, di una scalinata.

Scopo di questo articolo è spiegare quando c’è la colpa del Comune per la caduta in una buca o in un tombino e quando invece non si può contare nel risarcimento dei danni. Ma procediamo con ordine.

Quando il Comune è responsabile per la caduta del pedone?

Chiaramente il Comune non risponde se la caduta avviene per un piede messo male, per la spinta di un passante, per un tacco della scarpa che si rompe e per tutte quelle circostanze che non hanno, come causa immediata e diretta, il suolo pubblico.

Ma non basta il difetto di manutenzione della strada o del marciapiedi. È anche necessario che l’asperità del terreno possa essere qualificata come una insidia stradale: in altri termini non deve essere visibile ed evitabile con la normale diligenza. Questo perché il buon senso – così come la legge – impone a ciascun pedone di essere prudente.

Qual è la norma che sancisce la responsabilità del Comune?

La responsabilità del Comune è disciplinata dall’articolo 2051 del codice civile a norma del quale il custode di una cosa che genera un danno a terzi è responsabile se non riesce a dimostrare che l’incidente si è verificato per caso fortuito.

Il caso fortuito è quell’evento che non può né essere impedito, né previsto, né quindi evitato. Tipica è la condotta imprudente del pedone che magari cammina guardando il display del cellulare o che, pur davanti a una buca grande, ci cade dentro perché sbadato.

Quali sono le prove che deve offrire il danneggiato?

Per ottenere la tutela di un diritto bisogna anche dimostrarne i presupposti. È il cosiddetto onere della prova che spetta al danneggiato. Tuttavia – osserva la Cassazione con l’ordinanza n. 27648 del 2023 – quest’ultimo deve solo dimostrare di essersi fatto male e che tale infortunio è stato causato dall’insidia stradale. Potrà farlo anche con prove testimoniali e fotografiche. In più la consulenza del medico legale nominato dal giudice come perito deve confermare la compatibilità delle lesioni con l’incidente dedotto dal danneggiato.

Dall’altro lato, il Comune è automaticamente responsabile – una volta fornite dette prove – anche se non ha alcuna colpa per l’incidente, per il solo fatto di essere il custode della strada. A meno che, come anticipato sopra, non dimostri il caso fortuito. In tal caso potrebbe anche parlarsi di un concorso di colpa con il danneggiato se risulti che questi è stato distratto e, con un minimo di attenzione, poteva quantomeno ridurre le lesioni.

Che cos’è successo nel caso del tombino?

Un pedone è caduto a causa di un tombino posizionato in maniera non adeguata e ricoperto da foglie e cartacce. Il sinistro è avvenuto in orario serale, la strada non era ben illuminata, ragion per cui i giudici hanno ritenuto che il danneggiato non avesse alcuna colpa. La sentenza ha stabilito che la responsabilità era interamente del Comune, escludendo anche la possibilità di un concorso di colpa.

Così la Cassazione, con l’ordinanza sopra richiamata, ha condannato il Comune a risarcire al pedone ben 44.000 euro.

Il Comune non è riuscito a dimostrare che il danno fosse avvenuto per un caso fortuito. Il tombino, infatti, non era a norma: mancava una striscia di asfalto, rendendo i bordi incoerenti con il marciapiede. La situazione di pericolo, poi, era resa invisibile dai detriti accumulati (una serie di foglie) e non era stata segnalata in alcun modo.

 
Pubblicato : 2 Ottobre 2023 05:45