Quando i lavori non sono eseguiti a regola d’arte?
Obbligazione di mezzi e di risultato: qual è la differenza? Quali sono le regole che bisogna rispettare per eseguire correttamente una prestazione?
Quando si affida a qualcuno un lavoro ci si aspetta che questo sia eseguito in maniera perfetta (o quasi). Ciò vale sia nel caso in cui l’incarico sia assegnato a una ditta (un’impresa edile, per esempio) sia quando il lavoratore è un autonomo, come ad esempio un idraulico. Lo stesso dicasi per le prestazioni di tipo intellettuale, come quella di medici e avvocati. Con questo articolo risponderemo a un preciso quesito: quando i lavori non sono eseguiti a regola d’arte?
Come vedremo, il Codice civile non fornisce una spiegazione del concetto in esame, cosicché dobbiamo affidarci a ciò che comunemente si intende quando si parla di prestazione eseguita regolarmente. Ciò che più importa, però, sono le conseguenze all’inadempimento di chi esegue il lavoro, oltre ai rimedi che è possibile esercitare per tutelarsi. Se l’argomento t’interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme quando i lavori non sono eseguiti a regola d’arte e cosa fare di conseguenza.
Lavori a regola d’arte: cosa dice la legge?
Come anticipato, il Codice civile parla più volte di “lavori a regola d’arte”, senza però specificarne il significato.
I riferimenti principali sono quelli alla prestazione eseguita dall’appaltatore e a quella del lavoratore autonomo (manuale o intellettuale che sia).
Ad esempio, a proposito dell’appalto, il Codice afferma che, “Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo” [1].
E ancora che “Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno” [2].
Ugualmente, ma questa volta a proposito del lavoratore autonomo, il Codice civile stabilisce che “Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni” [3].
Lavori a regola d’arte: cosa significa?
Cosa significa concretamente che i lavori devono essere eseguiti “a regola d’arte”? In effetti, con tale locuzione la legge ha voluto riferirsi di volta in volta ai criteri stabiliti per la singola prestazione da effettuare.
Ad esempio, una casa è realizzata “a regola d’arte” quando è sicura e può essere adibita allo scopo per cui è stata costruita. Il lavoro di un avvocato è eseguito “a regola d’arte” quando il professionista ha svolto con diligenza il proprio incarico.
Le regole dell’arte sono quindi differenti a seconda del tipo di incarico da svolgere: l’”arte” a cui la legge si riferisce è infatti il diverso tipo di mestiere che svolge il soggetto incaricato di eseguire la prestazione.
Ad esempio, nell’ambito dei lavori edili, è necessario fare riferimento alla normativa tecnica di settore, che definisce ampiamente requisiti, regole e caratteristiche da rispettare nel processo di realizzazione di un’opera o dell’impiantistica.
Obbligazione di mezzi e di risultato: differenza
Non tutte le prestazioni sono uguali: da una parte, infatti, c’è il lavoro manuale mentre, dall’altra, quello intellettuale. In genere, quando la prestazione è intellettuale (si pensi al medico, all’avvocato, ecc.), questa è eseguita a regola d’arte anche se il risultato finale non è quello in cui sperava il cliente.
Questo perché, secondo la legge, l’obbligazione che assume il lavoratore intellettuale è di mezzi e non di risultato; in altre parole, ciò che assicura il professionista è il massimo impegno per soddisfare le richieste del committente, non potendo però garantire l’esito finale.
Si prenda il caso dell’avvocato, il quale va retribuito anche se la causa dovesse andare male, purché si sia impegnato al massimo per ottenere un buon risultato.
Non vale la stessa regola per il lavoratore manuale, il quale (di solito) deve garantire il risultato. Si pensi all’idraulico chiamato a riparare la perdita o la ditta edile che deve costruire la casa.
Quindi, a seconda del tipo di obbligazione assunta, per lavoro eseguito “a regola d’arte” s’intende:
- la realizzazione del lavoro fatta con la massima scrupolosità, se trattasi di obbligazione di mezzi (avvocato, medico, ecc.);
- la realizzazione del lavoro in linea con le aspettative del committente, se si tratta di obbligazione di risultato.
Lavori: quando non sono eseguiti a regola d’arte?
Alla luce di quanto detto sinora, possiamo affermare che i lavori non sono eseguiti a regola d’arte quando:
- non è stata dedicata la massima diligenza alla loro realizzazione (obbligazione di mezzi);
- non corrispondono alle aspettative del committente o, comunque, a ciò che era stato promesso (obbligazione di risultati).
Lavori non a regola d’arte: cosa fare?
Se i lavori non sono a regola d’arte, allora il committente potrà rivalersi su colui che li ha eseguiti male.
Ad esempio, in materia di appalto, la legge [4] afferma che il committente può agire contro l’appaltatore nel caso in cui i lavori non siano eseguiti a regola d’arte e, nello specifico, se risultano esserci vizi o difformità.
In tal caso, entro il termine di due anni dalla consegna dell’opera, è possibile chiedere all’appaltatore di eliminare i difetti a proprie spese oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito; se invece il lavoro è del tutto inidoneo a soddisfare le pretese del committente, allora è possibile perfino chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni [5].
Stesse regole si applicano nel caso di lavoro non eseguito a regola d’arte da parte del singolo lavoratore autonomo, come ad esempio dall’imbianchino, dall’idraulico, dal carpentiere, ecc.
Nel caso di preazione intellettuale, invece, poiché la “regola dell’arte” impone la massima diligenza ma non il raggiungimento di un risultato, non è prevista una specifica garanzia per i vizi; si potrà tuttavia agire contro il professionista per ottenere il risarcimento dei danni, se si dimostra che egli è colpevole di un errore che ha compromesso l’esito della prestazione. Si pensi all’avvocato che dimentica di fare opposizione a decreto ingiuntivo.
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