Quando è possibile utilizzare la telecamera nei condomini
L’installazione e l’utilizzo di telecamere di videosorveglianza nei condomini deve rispettare alcune regole dettate dal Garante della Privacy.
Nell’ambito di un condominio, l’uso delle telecamere di videosorveglianza negli spazi comuni è consentito sia al condominio che ai singoli condomini che vogliano proteggere il proprio appartamento dai ladri. La disciplina però è diversa a seconda dell’angolo di ripresa della telecamera.
In questo articolo vedremo, alla luce delle regole dettate dal Garante della Privacy [1], quando è possibile utilizzare la telecamera nei condomini, quali sono le condizioni e le autorizzazioni da rispettare, i limiti per la tutela della altrui privacy e le conseguenze per chi, con la scusa della sicurezza, spia i vicini. Ma procediamo con ordine.
Telecamera condominiale
L’uso delle telecamere nelle aree comuni può innanzitutto essere deciso dall’assemblea di condominio. In tal caso la telecamera può essere installata in qualsiasi area comune come ad esempio l’androne, la porta d’ingresso, i garage, il cortile, ecc.
Collocazione
Poiché l’uso della telecamera deve essere rivolto a garantire tutti i condomini, l’angolo di ripresa deve essere rivolto verso gli spazi comuni e non contro la proprietà di un singolo individuo; diversamente questi potrebbe sporgere querela per illecite interferenze nella propria vita privata.
Autorizzazione e cartelli
Quanto al quorum deliberativo, per l’approvazione della telecamera condominiale è necessaria, in seconda convocazione:
- la maggioranza dei presenti (50%+1);
- che rappresentino almeno metà dei millesimi (500/1.000).
La presenza della telecamera deve essere comunicata con apposito cartello di avviso in bella mostra.
Spesa
La spesa viene ripartita tra tutti i condomini secondo millesimi. Ciò riguarda:
- l’installazione;
- la manutenzione;
- la riparazione;
- l’eventuale collegamento diretto con un servizio di vigilanza.
Uso delle immagini
Le immagini possono essere conservate solo per il tempo strettamente necessario alla repressione di eventuali illeciti e, comunque, non oltre cinque giorni lavorativi.
Ciascun condomino ha diritto di prendere visione delle immagini.
Le immagini possono avere valore di prova in un eventuale processo (ad esempio per danneggiamento).
Telecamera individuale
Ciascun condomino è libero di installare una propria telecamera, fissandola sugli spazi comuni come il pianerottolo, a patto però che l’angolo di visuale sia limitato allo spazio antistante la propria unità immobiliare (quindi l’area relativa alla porta d’ingresso).
Collocazione
La telecamera non può riprendere né le parti comuni, né la proprietà altrui (ad esempio la porta del vicino), salvo che lo spazio disponibile sia così ristretto da non consentire altrimenti la tutela dai ladri (si pensi ai palazzi con i pianerottoli particolarmente piccoli).
Il condomino che dovesse inquadrare la proprietà altrui potrebbe essere querelato per il reato di interferenze illecite nella vita privata. Tale reato però non sussisterebbe se la telecamera fosse finta (un giocattolo); in tal caso il vicino non potrebbe lamentarsi del fatto che l’obiettivo di plastica sia indirizzato verso la sua proprietà, non essendo in grado di carpire immagini.
Autorizzazione e cartelli
La telecamera individuale non deve essere autorizzata dall’assemblea, neanche se collocata negli spazi comuni. Né deve essere presente il cartello con l’avviso.
Uso delle immagini
Le immagini possono essere usate solo per gli scopi di tutela della proprietà e non possono pertanto essere diffuse a terzi.
Telecamere esterne
La telecamera può essere installata anche sul balcone in direzione dell’auto parcheggiata nel cortile, a patto che non venga ripreso tutto lo spazio comune ma ciò serva a prevenire furti del veicolo o altri atti vandalici.
Nel caso di negozio o abitazione al piano terra (fronte strada), l’angolo delle riprese deve essere limitato al solo accesso all’abitazione e le riprese non devono riguardare altre aree comuni o ambiti vicini alla casa degli altri condomini. In questo caso però è necessario mettere in evidenza un cartello che informi quanti transitino sull’area che la stessa è soggetta a videosorveglianza. Inoltre, le immagini non possono essere conservate per più di 24 ore, salvo particolari esigenze da motivare al Garante.
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