Quando è possibile demolire un muretto tra villette
Ho acquistato villa in campagna. Esiste un muretto fuori dal cancello che mi procura fastidio per le manovre con l’auto. Pare costruito su quella che ora è la mia proprietà. Posso abbatterlo? il confinante si oppone. Che fare?
Dall’atto di compravendita inviatomi emerge che lei è proprietario anche del sub 1 relativamente al catasto fabbricati del comune interessato.
Confrontando il numero di questo subalterno (cioè l’1) con le mappe catastali allegate all’atto di compravendita, sembrerebbe che il muretto da lei citato nel quesito sia incluso in questo subalterno n.1.
Utilizzo il condizionale perché non è possibile da parte mia accertare l’esatta corrispondenza della posizione del muretto rispetto ai confini del subalterno n. 1 indicato sulle mappe catastali.
L’esatta posizione del muretto rispetto al subalterno n. 1 può essere accertata invece solamente da un tecnico appositamente incaricato (geometra o ingegnere) che compia le opportune verifiche con sopralluogo in loco.
Pertanto posso solo avanzare due ipotesi sulla base delle possibili posizioni del muretto rispetto al subalterno n. 1 che, ripeto, risulta essere di sua proprietà come emerge dall’atto di compravendita.
Nella prima ipotesi il muretto è interamente costruito all’interno della sua proprietà (cioè all’interno del subalterno n. 1).
Se così fosse, allora in base all’articolo 934 del Codice civile il muretto sarebbe di sua proprietà perché l’articolo citato stabilisce che ogni costruzione che esiste sopra (o sotto) il suolo è di proprietà del proprietario del suolo (a meno che non risulti il contrario dal titolo, cioè dall’atto di compravendita).
Perciò, se fosse accertato da un tecnico appositamente incaricato che oggi il muretto è costruito totalmente all’interno del subalterno 1 (subalterno che è di sua proprietà), questo muretto andrebbe considerato di sua proprietà (anche perché nell’atto di compravendita non risulta il contrario) e lei potrebbe abbatterlo dopo aver verificato, sempre tramite tecnico di fiducia, la necessità di dotarsi di un qualche provvedimento autorizzativo all’abbattimento da parte dell’ufficio tecnico comunale.
Preciso che, se il muretto fosse interamente costruito all’interno della sua proprietà, lei potrebbe abbatterlo senza dover dare alcuna spiegazione e senza dover chiedere alcuna autorizzazione al confinante proprio perché se il muretto è suo, lei può farne quello che desidera (fermo restando le eventuali autorizzazioni edilizie da richiedere al comune).
Nella seconda ipotesi (meno probabile, ma sempre possibile) che possiamo avanzare, il muretto non è costruito tutto all’interno della sua proprietà, ma invece è un muro costruito esattamente sul confine tra la sua proprietà e quella del confinante.
Se così fosse, se cioè il muretto fosse stato costruito in parte su quella che è oggi la sua proprietà ed in parte su quella che è oggi la proprietà del confinante, allora (vedasi sentenza della Corte di Cassazione n. 5511 del 27 ottobre 1984), lei ed il confinante sareste proprietari di quella parte di muretto costruita sulle rispettive proprietà.
In questa seconda ipotesi l’abbattimento del muretto sarebbe possibile solo se il confinante fosse d’accordo (e sempre dopo aver verificato anche la necessità di autorizzazione edilizia comunale) poiché il confinante sarebbe proprietario della parte del muretto costruita sulla sua proprietà.
In definitiva, solo dopo aver accertato con apposita perizia tecnica sul suolo di chi sia oggi appoggiato il muretto, si potrà poi capire se lei sia il solo proprietario del muretto oppure no e se, quindi, può abbatterlo senza o con il consenso del confinante (previa, in ogni caso, verifica della necessità o meno di dotarsi di titolo autorizzativo all’abbattimento del comune).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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