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Quando è obbligatoria la nomina del revisore legale?

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(@carlos-arija-garcia)
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La normativa stabilisce dei limiti entro i quali è necessaria la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Ecco le società interessate.

La revisione legale è la procedura che serve a verificare la conformità del bilancio di una società alla normativa di riferimento. Deve essere fatta secondo i princìpi stabiliti dall’Unione europea, cioè i «princìpi di revisione Isa». Vengono, in pratica, effettuati diversi controlli allo scopo di identificare i rischi di errori significativi in bilancio e i criteri per la valutazione di tali rischi. Il procedimento è affidato al revisore legale che, come vedremo più avanti, deve essere in possesso di determinati requisiti. Ma quando è obbligatoria a nomina del revisore legale?

In linea di massima, la revisione dei conti è obbligatoria:

  • per le società per azioni;
  • per gli enti giuridici partecipati da enti locali.

Tuttavia, la riforma del Codice della crisi [1] ha posto nuovi limiti prevedendo che la nomina del revisore o dell’organo di controllo sia obbligatoria quando la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

È anche obbligatoria quando la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Se la società non supera uno di questi limiti per tre esercizi consecutivi, cessa l’obbligo di nomina del revisore legale.

Le società a responsabilità limitata (Srl) e le società cooperative costituite al 14 febbraio 2019 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice della crisi), quando ricorrono i citati requisiti, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro nove mesi dalla data menzionata.

L’incarico al revisore dura tre esercizi.

Il Codice civile [2] assegnava in passato questo compito al collegio sindacale. Questa disposizione è stata riformata con un decreto legislativo del 2010 [2] che mette la procedura nelle mani di un professionista, cioè del revisore legale, o della società di revisione. Il collegio dei sindaci può occuparsi della revisione solo nelle società che non sono obbligate a presentare il bilancio consolidato. Il collegio deve essere costituito da revisori iscritti nell’apposito registro tenuto dal ministero di Giustizia.

Chi è il professionista revisore legale

Può svolgere la revisione legale obbligatoria una persona fisica che:

  • sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
  • abbia un titolo di laurea almeno triennale, tra quelle individuate dalla legge;
  • abbia svolto il tirocinio triennale previsto;
  • abbia superato l’esame di idoneità professionale.

I requisiti di onorabilità richiesti sono:

  • non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

Viene, inoltre, richiesto di non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:

  • reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  • reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile;
  • reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  • reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo.

Il revisore legale deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

  • laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L 18) o Scienze economiche (L 33);
  • laurea magistrale in scienze dell’economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
  • classi di lauree corrispondenti a quelle indicate nei punti precedenti;
  • diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti.

Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni.

Chi è la società di revisori legali

Possono svolgere la revisione legale obbligatoria le società in possesso dei seguenti requisiti:

  • i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità;
  • la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, è costituita da persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l’esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
  • nelle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice, la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
  • nelle società per azioni ed in accomandita per azioni, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata;
  • nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
  • i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro.
 
Pubblicato : 4 Giugno 2023 16:00