Quando è obbligatoria la mediazione?
I casi in cui è necessario tentare un accordo previo all’azione giudiziale: dalle liti in condominio ai rapporti con banche e assicurazioni.
La mediazione si pone come strumento per risolvere una controversia come alternativa o come fase previa ad un’azione giudiziale. In alcuni casi può essere facoltativa: il cittadino può rivolgersi direttamente a un giudice senza bisogno di attuarla. Invece, quando è obbligatoria la mediazione?
Questo procedimento riguarda soltanto le controversie in materia civile e commerciale che hanno ad oggetto diritti disponibili, ad esclusione di quelle in materia di lavoro. L’obbligo scatta per le liti che riguardano:
- il condominio;
- i diritti reali;
- la divisione;
- le successioni ereditarie;
- i patti di famiglia;
- la locazione;
- il comodato:
- l’affitto di aziende;
- il risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria o da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- i contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Il ricorso obbligatorio alla mediazione è stato esteso in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, fermo restando che:
- si deve ricorrere alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie in tutti i casi in cui sia previsto da leggi speciali;
- quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione deve considerarsi avverata se il primo incontro davanti al mediatore si concluda senza l’accordo;
- in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale.
Mediazione obbligatoria nelle liti condominiali
La mediazione è obbligatoria in caso di liti che derivano dal mancato rispetto o dall’errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio. L’amministratore può partecipare al procedimento se l’assemblea lo autorizza con delibera presa a maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio.
Si parla, dunque, di situazioni come, ad esempio:
- l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e l’osservanza del regolamento di condominio;
- l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune;
- la riscossione dei contributi ed erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
- il compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;
- il rendiconto della gestione;
- il mancato pagamento dei compensi professionali in favore dell’amministratore.
Mediazione obbligatoria nelle cause su diritti reali
Tra le cause che riguardano i diritti reali per le quali la mediazione è obbligatoria rientrano:
- quelle relative ai contratti di vendita quando l’oggetto della controversia è il diritto reale, mobiliare o immobiliare, trasferito con il contratto stesso;
- quelle in cui si chiede di accertare l’acquisto di un diritto reale per usucapione;
- il procedimento di rilascio dell’immobile occupato senza titolo.
Mediazione obbligatoria in materia assicurativa, bancaria e finanziaria
La mediazione è obbligatoria anche in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari. Ciò nonostante, e in alternativa alla mediazione, è possibile ricorrere ad altri procedimenti in caso di controversie:
- tra investitori e intermediari per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali con gli investitori;
- tra clienti e intermediari assicurativi o imprese assicuratrici per controversie relative alle prestazioni e ai servizi derivanti da tutti i contratti di assicurazione;
- tra clienti e banche o intermediari finanziari per le materie regolate dal testo unico bancario.
Per controversie bancarie si intendono quelle relative a contratti che riguardano operazioni o servizi bancari e, nello specifico:
- il contratto con cui una banca si obbliga a tenere per un determinato periodo di tempo una somma di denaro, gradualmente decrescente, a disposizione del cliente che ne può disporre in un’unica soluzione, dopo l’apertura del credito, in cambio della corresponsione di somme dovute per capitale, interessi e accessori;
- i contratti di locazione finanziaria;
- i contratti di fideiussione che accedono ai contratti bancari stessi.
Tra i servizi bancari e finanziari non rientra il leasing immobiliare, anche può avere finalità di finanziamento, specificamente funzionali, all’acquisto o all’utilizzazione dello specifico bene coinvolto.
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