Quando ci si separa a chi rimane la casa?
Assegnazione del diritto di abitazione nella casa familiare: perché va sempre a finire alla ex moglie?
Spesso la giurisprudenza si è trovata a risolvere il seguente quesito: quando ci si separa, a chi rimane la casa? In realtà, piuttosto di parlare della «casa» bisognerebbe riferirsi al «diritto di abitazione». Il tribunale infatti non può attribuire la proprietà dell’immobile ma solo la possibilità di utilizzarlo entro un certo periodo di tempo.
Cerchiamo dunque di chiarire questi aspetti alla luce delle sentenze della Cassazione che, su questo, aspetto, non si sono mai contraddette tra loro.
Separazione: quando il giudice può assegnare la casa?
Il giudice può assegnare la casa solo nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la separazione di una coppia con figli o la questione relativa al loro mantenimento. Lo può fare sia se la coppia è sposata, sia se è semplicemente convivente.
Questo perché l’assegnazione della casa è finalizzata alla tutela della prole e all’interesse di questa a rimanere nello stesso ambiente domestico in cui è cresciuta.
Dunque, se si separa una coppia senza figli, alcuna decisione sulla casa può essere assunta dal tribunale. Lo stesso dicasi se i figli sono già autonomi e indipendenti o se hanno più di 30 anni, avendo infatti perso il diritto ad essere mantenuti.
Viceversa, il giudice decide l’assegnazione della casa quando la coppia ha figli minorenni o maggiorenni ma non ancora autosufficienti.
La questione dell’assegnazione della casa può essere presa in esame dal giudice solo se la coppia non ha trovato una soluzione pacifica alla crisi. Sicché nel caso di separazioni o divorzi consensuali, nessuna decisione sarà presa in merito dal magistrato. Lo stesso dicasi per la coppia di conviventi che decida di separarsi bonariamente.
A chi va la casa se la coppia si separa?
Il giudice assegna il diritto di abitazione al genitore presso cui i figli vengono collocati, ossia con cui vanno stabilmente a vivere. È il cosiddetto “genitore collocatario”. Questo perché scopo dell’assegnazione della casa non è garantire un sostegno economico al genitore (per questo ci pensa già l’assegno di mantenimento), ma evitare che i figli subiscano un ulteriore trauma, oltre alla disgregazione del nucleo familiare, derivante dal trasloco. Trasloco che spesso implica il cambiamento delle proprie abitudini, come ad esempio la scuola, le amicizie, ecc.
Poiché, il più delle volte, i figli vengono collocati presso la madre, è quest’ultima a ricevere la casa di proprietà esclusiva del marito o con questi cointestata. E ne ha diritto anche se è titolare di un proprio appartamento che ha dato in affitto o che è libero. E ciò perché l’assegnazione della casa non è rivolta a garantire un tetto, ma ad evitare che i figli debbano abbandonare il precedente habitat domestico.
Quando cessa l’assegnazione della casa?
L’assegnazione del diritto di abitazione cessa:
- se il genitore collocatario si trasferisce altrove con i figli;
- se i figli vanno a vivere da soli in modo stabile;
- se i figli raggiungo l’indipendenza economica;
- se i figli perdono il diritto al mantenimento perché hanno smesso di intraprendere un percorso formativo e non si curano di trovare un lavoro o se hanno raggiunto i 30 anni.
Qual è la casa familiare?
Il giudice assegna al genitore collocatario solo la casa familiare. Con tale concesso si intende il luogo ove la famiglia ha vissuto prima della separazione. Il tribunale quindi non potrebbe mai assegnare un altro immobile di proprietà del coniuge, come ad esempio la seconda casa o quella per le vacanze o a uso investimento.
Dunque, se una coppia vive in affitto e uno dei due è titolare di un immobile ove però la famiglia non vive, quest’ultimo non può formare oggetto di assegnazione all’ex coniuge.
Quando ci si separa, a chi va la casa?
Anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione dell’assegnazione del diritto di abitazione resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti [1].
In buona sostanza, il diritto di abitazione nella casa familiare segue i figli: ossia viene assegnata al genitore presso cui questi vanno a vivere.
In assenza di figli o in presenza di figli già autonomi non si può procedere all’assegnazione della casa familiare.
Che succede quando cessano i presupposti per l’assegnazione della casa?
Quando cessano i presupposti per l’assegnazione della casa, il relativo titolare deve intraprendere un nuovo ricorso in tribunale affinché il giudice revochi il precedente provvedimento di assegnazione, dando un termine al beneficiario di trasferirsi.
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