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Quando c’è reato di maltrattamenti in famiglia

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(@raffaella-mari)
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Configurabilità del delitto di maltrattamenti anche in caso di cessazione della convivenza matrimoniale.

La giurisprudenza ha più volte delineato i confini del reato di maltrattamenti in famiglia: un reato che scatta non solo tra marito e moglie (ossia in presenza di coppie sposate) ma anche tra conviventi. A dire il vero non è nemmeno necessaria la convivenza o la coabitazione, essendo sufficiente che intercorrano relazioni abituali tra le due parti. 

In particolare, l’articolo 572 cod. pen. punisce chiunque maltratti persone di famiglia o comunque conviventi, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o un’arte. Vediamo, più nel dettaglio quando c’è il reato di maltrattamenti in famiglia.

Quando scatta il reato di maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti in famiglia scatta in presenza di una serie atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni [1]. 

La vittima non è solo il soggetto maltrattato (coniuge o convivente) ma anche il figlio minorenne che assiste ai maltrattamenti. Egli quindi ha diritto a ottenere il risarcimento del danno.

Affinché si possa configurare il reato è necessaria la commissione di una serie ripetuta di maltrattamenti tale da integrare l’abitualità della condotta.

Cosa si rischia per maltrattamenti in famiglia? 

La pena prevista per il reato è la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita dalla legge 104/1992 o se il fatto è commesso con armi. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, la pena è della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena è della reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, è della reclusione da dodici a ventiquattro anni [2].

Condotte che fanno scattare i maltrattamenti in famiglia

Le condotte che possono far scattare il reato di maltrattamenti in famiglia possono anche essere prive di una chiara connotazione negativa e consistere in comportamenti che, seppur astrattamente neutri o anche lodevoli, con la loro eccessiva e patologica esasperazione integrano l’ipotesi di maltrattamenti di cui alla norma. Si pensi al caso del marito eccessivamente geloso o della madre che sorveglia la figlia sino a privarla della propria libertà. Pertanto un comportamento di iperaccudienza e di iperprotezione rivolti verso il figlio minore laddove vadano a ledere lo sviluppo e l’integrità psicofisica del soggetto sono da considerarsi a tutti gli effetti come maltrattamenti.

Quando si possono denunciare i maltrattamenti in famiglia?

La commissione del reato è limitata a una cerchia ben definita e definibile di soggetti ossia agli appartenenti alla stessa famiglia. Proprio il vincolo familiare è elemento indispensabile del reato. 

Ma, ai fini del reato di maltrattamenti, cosa si intende con famiglia? Secondo una recente e interessante sentenza del tribunale di Frosinone [3] affinché si configuri il reato di maltrattamenti non è richiesto che vi sia una condizione di “totale soggezione” della vittima nei confronti del soggetto attivo, ma non è nemmeno necessaria la convivenza o la coabitazione: è sufficiente che intercorrano relazioni abituali tra le due parti. Del resto l’articolo 572 cod. pen. si riferisce:

  • a un gruppo di persone legate da vincoli di parentela naturale o civile (come quelli scaturenti dalla famiglia);
  • ad una unione di persone, tra le quali – per intime relazioni e consuetudini di vita – siano sorti legami di reciproca assistenza, protezione e solidarietà per un apprezzabile lasso di tempo, con l’altrettanta reciproca volontà di vivere insieme, di avere figli, di avere beni in comune, ovvero di dar vita a un nucleo stabile e duraturo [4].

Ulteriori e successivi interventi hanno ampliato e specificato tale generico concetto, ritenendo, ad esempio, che il reato di maltrattamenti in famiglia si possa configurare al di fuori della famiglia legittima, poiché anche nella famiglia di fatto il rapporto di stabile convivenza (determinato dalla mera volontà di vivere insieme, di avere figli e beni comuni, e di dar vita a un nucleo stabile e duraturo), comporta il nascere di obblighi di solidarietà e mutua assistenza [5] nonché il realizzarsi di relazioni di affetto, fiducia e stima analoghe a quelle che contraddistinguono la famiglia legittima.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 172/2012 – di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale – il testo della norma include tra i soggetti passivi anche la persona “comunque convivente“.  

Cessazione della convivenza: c’è reato di maltrattamenti?

La Cassazione ha riconosciuto la configurabilità del delitto di maltrattamenti anche in caso di cessazione della convivenza, purché permanga una aspettativa di solidarietà nei rapporti fra le parti come nel caso in cui dalla relazione sentimentale siano nati dei figli e purché, anche in quest’ultimo caso, il legame non risulti caratterizzato da precarietà ed instabilità.

Il delitto di maltrattamenti in famiglia persiste anche in caso di separazione legale tra agente e vittima, trattandosi di stato che, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale nonché di collaborazione.

Nel sostenerlo, la Cassazione si allinea al pensiero giurisprudenziale per il quale è ben possibile rinvenire la sussistenza del delitto di cui trattasi, anche ove commesso «in danno di persona non convivente o non più convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione». In tal senso, invero, il Collegio di legittimità si era già espresso in diverse occasioni.  

La cessazione del rapporto di convivenza, sottolinea la Corte – «non influisce sulla configurabilità del reato in esame, la cui consumazione può aver luogo anche nei confronti di persona non convivente con l’imputato», purché risulti unita al reo da vincoli matrimoniali o di filiazione [6].

Comportamento violento 

Il reato di maltrattamenti è un «reato abituale» che richiede pertanto una pluralità di atti lesivi, la cui reiterazione protratta nel tempo fa scattare l’illecito penale. Infatti gli stessi atti singolarmente considerati potrebbero anche non avere rilievo penale alcuno, e consistere in comportamenti non punibili quali ad esempio atti di infedeltà o di umiliazione generica.

La norma non identifica le concrete modalità atte a realizzare l’evento, ma identifica la tipicità della condotta nel risultato che si deve raggiungere, ossia il “maltrattare”. Si tratta, quindi, di un reato a forma libera, che può essere realizzato attraverso atti lesivi dell’integrità fisica, dell’onore, della libertà o del decoro del soggetto passivo, ma anche per il tramite di atti di minacce, di scherno o di disprezzo che si risolvono in vere e proprie sofferenze morali e sono in grado di causare uno stato fisico e psicologico di avvilimento e di disagio continuo [7].

La configurabilità del reato non resta inoltre preclusa dalla presenza di periodi di normalità nella condotta del colpevole, che vanno a intervallarsi con gli atti lesivi. Gli eventuali momenti di pausa e i periodi di accordo fra le parti non fanno, infatti, venir meno il reato.

Con il divorzio cui non segua la ricomposizione di una relazione e consuetudine di vita improntata a rapporti di assistenza e solidarietà reciproche deve ritenersi cessato, a differenza che nell’ipotesi di separazione, ogni presupposto per la configurabilità del reato di maltrattamenti [8].

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Pubblicato : 17 Gennaio 2023 15:00