Quando annullare il contratto concluso da un incapace
Contratti conclusi dall’incapace, dal minorenne, da soggetto infermo di mente, interdetto o inabilitato: come funziona l’azione di annullamento.
Non tutti sanno cos’è l’azione di annullamento di un contratto e spesso si confonde la nullità con l’annullabilità. Cerchiamo di comprendere meglio quando annullare un contratto concluso da un incapace, quali sono le condizioni per agire e i termini per farlo. Ma procediamo con ordine.
Chi non può concludere contratti?
Nel nostro ordinamento, la capacità d’agire, ossia il potere di concludere contratti e di assumere obbligazioni, si acquista a partire da 18 anni. Si perde invece, oltre che con la morte, quando si è in condizioni di incapacità di intendere e volere. Tale incapacità può essere definitiva (come nel caso di un soggetto interdetto per una grave malattia mentale) o transitoria (come chi è momentaneamente ubriaco, assume psicofarmaci o sotto l’effetto di droghe).
Un soggetto può essere ritenuto incapace di stipulare un contratto nei seguenti casi:
- se è minorenne;
- se è stato interdetto o inabilitato;
- se, al momento della conclusione del contratto, era incapace di intendere e di volere a causa di infermità mentale, ubriachezza, assunzione di droghe o altre cause di incapacità naturale.
Nelle prime due ipotesi non c’è bisogno di dimostrare l’incapacità poiché essa discende direttamente dalla legge.
Nella terza ipotesi invece, trattandosi di una incapacità naturale, essa va dimostrata caso per caso da parte di chi chiede l’annullamento del contratto.
Il contratto concluso da un incapace è annullabile?
Il contratto concluso da un incapace è efficace temporaneamente: esso cioè produce effetti salvo che, entro cinque anni, venga proposta l’azione di annullamento del contratto stesso. Tale azione però può essere esperita solo se ci sia stata la malafede dell’altro contraente o un grosso danno per l’incapace.
Se l’azione di annullamento non viene esperita, il contratto diventa definitivo e gli effetti, che prima erano temporanei, si solidificano nel tempo.
Qual è la normativa sull’annullamento dei contratti stipulati da incapaci?
L’articolo 428 del Codice Civile stabilisce che Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.
L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.
L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.
In quali casi si può richiedere l’annullamento di un contratto?
L’annullamento per incapacità naturale può essere richiesto nei seguenti casi:
- se il contratto è in grado di recare pregiudizio all’incapace;
- se l’altro contraente ha agito in malafede, consapevole di stipulare un contratto con un incapace.
È necessario che ci sia un grave pregiudizio per l’incapace?
No, non è necessaria l’esistenza di un grave pregiudizio per l’incapace. Tuttavia, un pregiudizio può costituire un indizio della malafede dell’altro contraente.
Nel caso di una donazione, l’annullamento per incapacità naturale richiede un accertamento particolarmente rigoroso dell’idoneità a recare pregiudizio all’autore della donazione.
Come si dimostra la malafede nell’annullamento del contratto?
Per dimostrare la malafede non è sufficiente evidenziare un pregiudizio economico derivato all’incapace al momento della stipulazione del contratto. È necessario dimostrare l’effettiva malafede dell’altro contraente.
Qual è il termine di prescrizione per l’azione di annullamento?
L’azione di annullamento si prescrive entro cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.
Azione di annullamento per incapacità: cosa dice la Cassazione?
Ai fini dell’annullamento di un contratto, perché concluso in stato d’incapacità naturale, il gravissimo pregiudizio a carico dell’incapace costituisce elemento indiziario dell’ulteriore requisito della malafede dell’altro contraente, ma, di per sé, non è idoneo a costituirne la prova. Cassazione, ordinanza 30 settembre 2015, n. 19458
Ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell’articolo 428, comma 2, Cc, non è richiesta, a differenza dell’ipotesi del comma 1, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell’essenziale requisito della mala fede dell’altro contraente; quest’ ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all’incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l’altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente. Peraltro, la prova dell’incapacità deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto.
Cassazione, sentenza 26 febbraio 2009, n. 4677
Ai fini dell’annullamento del contratto concluso da un soggetto in stato d’incapacità naturale, è sufficiente la malafede dell’altro contraente, senza che sia richiesto un grave pregiudizio per l’incapace
Cassazione, sentenze 12 luglio 1991, n. 7784
Laddove, in concreto, tale pregiudizio si sia verificato, esso tuttavia ben può costituire un sintomo rivelatore di detta malafede
Cassazione, sentenza 9 agosto 2007, n 17583
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