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Quali sono le leggi sulla proprietà intellettuale?

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(@paolo-remer)
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Copyright, marchi, brevetti e tutela delle opere dell’ingegno: quali norme sono applicabili alla realtà attuale? Cosa succede in caso di contraffazione e pirateria?

Si parla spesso di copyright e diritti d’autore, di brevetti e di marchi, ma di preciso quali sono le leggi sulla proprietà intellettuale? È importante saperlo per fare chiarezza e conoscere i punti di riferimento che consentono di tutelare i propri diritti.

Oggi le “scopiazzature”, o i veri e propri plagi di opere, sono molto facili da realizzare in tutti gli ambiti: si possono imitare o rubare senza fatica testi letterari e giornalistici, brani musicali, immagini e altre composizioni artistiche di ogni tipo, anche in forma immateriale di file in vari formati, e tutto questo senza dimenticare le realizzazioni scientifiche e tecnologiche, che sono anch’esse a pieno titolo opere dell’ingegno e spesso hanno un notevole valore economico.

Le leggi in materia sono piuttosto antiche – quella fondamentale risale al 1941 – ma rimangono tuttora il punto di riferimento fondamentale, perché nel corso del tempo sono state adattate alle nuove tecnologie: prima la radio e la televisione, poi Internet e i social media, e, adesso, anche l’intelligenza artificiale che pone ulteriori sfide. Così un problema antico assume risvolti moderni e attuali.

L’uomo si è evoluto grazie alla sua inventiva. Creatività, fantasia, ragionamento e sensibilità sono e saranno sempre il tratto distintivo dell’essere umano, che nessuna macchina potrà mai sostituire. Quindi queste caratteristiche sono beni preziosi da tutelare, oggi e in tutte le epoche.

Cos’è e a cosa serve la proprietà intellettuale?

La cosiddetta “proprietà intellettuale” è il complesso di norme giuridiche volte a tutelare l’attività creativa e inventiva umana, che si manifesta nelle opere dell’ingegno prodotte in campo artistico, scientifico e industriale.

Per riconoscere agli autori ed ai creatori il giusto riconoscimento – morale ed economico – delle loro opere, la legge gli offre alcuni strumenti legali utili per tutelarsi da eventuali abusi commessi da soggetti che “rubano” le loro creazioni appropriandosene, plagiandole o comunque sfruttandole indebitamente. Facciamo qualche esempio per capire di che si tratta e quanto è ampia la portata del fenomeno.

Antonio ha scritto un bel romanzo. Il suo amico Marco trova casualmente il file, o il manoscritto, e lo manda a nome proprio a una casa editrice, che lo pubblica con successo, ottenendo notevoli vendite.

Antonella è una designer. La sua collaboratrice Laura apre il suo pc e carpisce alcune belle immagini e loghi da lei creati, che utilizza a suo nome e rivende ad alcune società pubblicitarie ricavando un buon profitto e notorietà nel campo.

Maurizio è un ricercatore e ha scoperto un metodo originale ed efficace per prevenire la siccità nelle coltivazioni. Il suo collega Stefano gli sottrae il progetto e brevetta l’invenzione come se fosse sua. Una grossa società alimentare acquista i diritti di utilizzazione industriale del metodo, e Stefano si arricchisce a scapito del vero inventore, Maurizio.

Negli esempi fatti, Antonio, Antonella e Maurizio possono reagire al furto e all’utilizzo indebito delle loro opere d’ingegno in base alle leggi sulla proprietà intellettuale.

Legge sul diritto d’autore

La legge numero 633 del 1941 sul diritto d’autore (chiamato anche copyright) è ancora oggi il pilastro di protezione della proprietà intellettuale. Questa legge offre tutela contro il cosiddetto “falso d’autore”, che si manifesta in molteplici ipotesi, come negli esempi appena fatti.

Le opere tutelate dal diritto d’autore sono molteplici: quadri, disegni, composizioni musicali, testi letterari (comprese le traduzioni da altre lingue), sculture, fotografie, film e documentari, produzioni scientifiche, coreografie teatrali, realizzazioni architettoniche ed anche i programmi per elaboratore, meglio noti con il nome di software, e gli algoritmi che sono alla base del loro funzionamento.

Il diritto spettante all’autore sorge automaticamente con la creazione dell’opera, e può essere di carattere semplicemente morale – come diritto a vedersi riconosciuta la paternità della propria creazione – oppure di utilizzazione economica, in modo da trarne guadagno. Questo diritto patrimoniale, però: è limitato nel tempo: dura fino a 70 anni dopo la morte dell’autore, dopodiché l’opera diventa di dominio pubblico e può essere sfruttata economicamente da chiunque. Il diritto morale, invece, non si estingue e perciò può essere fatto valere anche dagli eredi dell’autore.

Codice della proprietà industriale

Il Codice della proprietà industriale è stato emanato nel 2005, con il Decreto Legislativo numero 30, in attuazione di direttive europee e di convenzioni internazionali, in modo da proteggere le realizzazioni anche all’estero.

Questo complesso di norme serve a tutelare in modo specifico le opere dell’ingegno che si esprimono in ambito produttivo e commerciale, come le invenzioni brevettate, i marchi registrati e gli altri segni distintivi dei prodotti, i modelli industriali, le indicazioni geografiche di provenienza, le varietà vegetali ed alcune informazioni aziendali riservate, come i metodi produttivi (si pensi alla formula della bevanda Coca Cola).

La proprietà industriale viene protetta specialmente con le norme sui marchi e brevetti, che possono essere registrati seguendo un’apposita procedura amministrativa (per conoscere l’iter da seguire, leggi l’articolo “Brevetti: come tutelare la propria idea“).

Leggi contro la pirateria

La pirateria è un fenomeno diffuso da tempo, molto prima dell’avvento di Internet. Basti pensare alle copie contraffatte dei Cd musicali o dei Dvd dei film, ma anche al “pezzotto” che permette di collegarsi abusivamente ai sistemi televisivi, come quelli che trasmettono le partite di calcio ed altri eventi sportivi, senza essere abbonati al servizio.

Prima abbiamo parlato delle creazioni ed opere dell’ingegno in senso immateriale, ma non bisogna dimenticare i supporti fisici in cui esse vengono contenute e diffuse: un file, ad esempio, può essere duplicato o riprodotto milioni di volte, anche a fine di profitto e di lucro, così come un marchio distintivo di una famosa griffe di alta moda. Anche antenne e server pirata, o schede Sim clonate, possono trasmettere e trasferire illecitamente enormi quantità di dati protetti dalla normativa sui diritti d’autore.

Questi fenomeni integrano il reato di contraffazione, che è punito nelle sue varie forme di manifestazione da diverse norme del Codice penale [1] con la reclusione che nelle ipotesi più gravi arriva fino a 6 anni e con la multa fino a 150mila euro, cui si aggiunge sempre il sequestro e la confisca delle opere contraffatte e/o dei supporti informatici e telematici utilizzati per il loro trasferimento.

Sono puniti analogamente, sempre a livello penale con apposite norme introdotte nel 2009 nel Codice [2], i reati di produzione e commercializzazione di beni che usurpano i diritti di proprietà industriale ed i prodotti agroalimentari protetti, come quelli con denominazioni o indicazioni geografiche tipiche (Doc, Dop, Igp, ecc.).

Approfondimenti

Per conoscere le posizioni della giurisprudenza intervenuta in applicazione della legislazione che abbiamo menzionato, consulta le rassegne:

 
Pubblicato : 2 Luglio 2023 06:45