Quali sono le caratteristiche di un contratto?
Gli elementi ed i requisiti necessari affinché l’atto sia valido: l’accordo, la forma, l’oggetto, la causa.
Il Codice civile [1] definisce il contratto l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Ma quali sono le caratteristiche di un contratto? E quali i requisiti essenziali?
Ce lo dice proprio la definizione contenuta nel Codice civile, da cui si evince che il contratto:
- è un accordo che presuppone la presenza di almeno due parti, quindi è per forza bilaterale o plurilaterale;
- ha una natura patrimoniale e, pertanto, non incide su questioni di carattere personale;
- ha come funzione costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico, di conseguenza ne crea uno nuovo o interviene su uno già esistente.
Altra caratteristica importante di un contratto è la sua forza di legge: una volta stipulato, l’atto ha valore legale tra le parti.
Il contratto, inoltre, non produce effetto rispetto ai terzi.
Ci sono, poi, altre caratteristiche del contratto ritenute elementi essenziali, cioè:
- l’accordo delle parti;
- l’oggetto;
- la causa;
- la forma.
Caratteristiche del contratto: l’accordo
Affinché un contratto abbia valore legale, ci deve essere un accordo fra le parti, che si può manifestare in due modi:
- l‘accordo tacito: l’intenzione di stipulare il contratto è manifestata dal comportamento delle parti;
- l’accordo espresso: l’intenzione viene manifestata con una dichiarazione specifica, scritta o orale.
L’accordo, secondo la normativa, si ritiene raggiunto quando due o più persone manifestano reciprocamente le proprie volontà e queste sono dirette allo stesso scopo. Si perfeziona:
- quando la parte che ha fatto la proposta ha notizia dell’accettazione della stessa;
- quando l’accettazione giunge all’indirizzo del proponente.
Trattandosi di un requisito fondamentale, la mancanza di un accordo determina la nullità del contratto.
Caratteristiche del contratto: l’oggetto
L’oggetto è il bene materiale o immateriale per il quale le parti concludono il contratto. Deve essere:
- possibile: è qualcosa che esiste o può venire a esistenza;
- lecito: non è di per sé contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
- determinato o determinabile: nel primo caso, la sua esatta individuazione materiale e giuridica è contenuta nel contratto. Si dice, invece, determinabile quando nel contratto si stabilisce come l’oggetto della pattuizione verrà determinato in un momento successivo alla chiusura dell’accordo.
La mancanza dell’oggetto o di una di queste caratteristiche dell’oggetto può rendere nullo il contratto.
Caratteristiche del contratto: la causa
Altra caratteristica del contratto è la causa per cui viene stipulato, ritenuta normalmente la funzione economico-sociale del contratto stesso. Ad esempio, la causa di un contratto di affitto è il godimento dell’immobile.
La causa determina una distinzione tra i contratti:
- tipici o nominati: l’operazione economica perseguita si traduce in un modello già previsto e disciplinato per legge;
- atipici o innominati: le parti sono libere di agire in forza dell’autonomia contrattuale, pur con i limiti di legge;
- misti: un unico contratto contiene più elementi di fattispecie contrattuali distinte (si pensi al contratto di parcheggio, con elementi tipici sia della dell’affitto sia del deposito).
Caratteristiche del contratto: la forma
La forma è il modo in cui si manifesta la volontà negoziale. L’ordinamento italiano prevede la libertà formale nell’ambito dell’autonomia contrattuale. Un contratto, quindi, può essere concluso in forma scritta o orale.
Tuttavia, la validità di un contratto può essere subordinata in certi casi alla forma scritta. Può essere richiesta:
- per richiamare l’attenzione del dichiarante sull’importanza dell’atto e conferirgli maggior certezza;
- per dar prova del compimento dell’atto.
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