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Quali sono i vincoli affettivi?

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(@mariano-acquaviva)
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In quali casi le relazioni sentimentali sono rilevanti per il diritto? Come funziona la famiglia anagrafica? Com’è punito lo stalking ai danni dell’ex?

Chi pensa che la legge sia indifferente ai sentimenti si sbaglia di grosso. Ci sono tante norme che prendono in considerazione la sussistenza di legami affettivi tra le persone: il caso più emblematico è quello dei coniugi o dei conviventi, ma si potrebbe prendere ad esempio anche quegli articoli del Codice penale che puniscono con maggiore severità chi commette un crimine nei riguardi di persona a cui si era legati sentimentalmente, come avviene nell’ipotesi di stalking. Con il presente contributo ci occuperemo di un preciso argomento: vedremo cioè quali sono i vincoli affettivi.

Ovviamente si tratterà di un’analisi giuridica volta a scoprire in quali casi i legami tra le persone sono rilevanti per la legge. Come detto, è evidente che questa situazione sia assolutamente fondamentale per individuare una coppia di persone conviventi al fine di qualificarle come coppia meritevole di tutela. Ma non solo. Se l’argomento t’interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme quali sono i vincoli affettivi giuridicamente rilevanti.

Il vincolo affettivo nella convivenza

Secondo la legge [1], formano una “convivenza di fatto” due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, che vivono sotto lo stesso tetto, perché unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Tale situazione di convivenza, se registrata in Comune, consente alla coppia di godere di alcuni diritti, non riconosciuti invece a coloro che convivono senza alcun tipo di riconoscimento (le cosiddette “coppie di fatto”).

Ad esempio, i conviventi di fatto uniti da vincolo affettivo, se registrano la loro unione, hanno:

  • la possibilità di far visita al proprio partner in carcere;
  • il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto;
  • la facoltà di nominare il convivente come proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, o di morte, in relazione alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • la possibilità che il convivente sia nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno;
  • la facoltà, in caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, di restare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni.

Il vincolo affettivo nella coppia di fatto

Anche quando la convivenza non viene registrata in Comune, sono riconosciuti alcuni diritti alla coppia di fatto, cioè ai conviventi uniti da vincolo affettivo che, però, hanno deciso di non dichiarare formalmente questa situazione.

Nello specifico, alla coppia di fatto la giurisprudenza ha col tempo riconosciuto alcuni diritti, come ad esempio quello di:

  • vivere nella stessa casa e, quindi, di non essere mandato via da un giorno all’altro in caso di fine della relazione;
  • subentrare nel contratto di locazione nel caso di decesso del convivente;
  • avere il risarcimento nell’ipotesi di decesso del convivente causato da atto illecito altrui (ad esempio, nell’ipotesi di sinistro stradale).

Il vincolo affettivo nella famiglia anagrafica

A prescindere dalla convivenza di fatto, secondo la legge [2] agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Ciò significa che fanno parte dello stesso stato di famiglia anche le persone che, pur non essendo marito e moglie, vivono sotto lo stesso tetto legate da un vincolo sentimentale.

Il vincolo affettivo nel diritto penale

Come anticipato in premessa, il vincolo affettivo tra due persone rileva anche nel diritto penale.

Ad esempio, la legge punisce più severamente lo stalking commesso nei riguardi di persona a cui si è (oppure si è stati) legati da relazione affettiva. In questa ipotesi, la pena va sempre aumentata [3].

Il vincolo affettivo è rilevante anche per stabilire se tra la vittima e il carnefice sussiste quella convivenza rilevante per far scattare il reato di maltrattamenti [4].

Ad esempio, la giurisprudenza Integra ha stabilito che integra il reato di maltrattamenti in famiglia anche il comportamento indirizzato contro l’amante anziché contro il proprio coniuge [5]. In questa circostanza, però, è necessario che il colpevole abbia con la vittima una relazione duratura simile a quella familiare.

La stabilità della relazione, quindi, determinerebbe una serie di obblighi nei confronti dell’amante, paragonabili agli obblighi di solidarietà e assistenza tipici della comunità familiare.

Più in generale, i reati riconducibili all’interno della cosiddetta violenza domestica o di genere (la quale quasi sempre presuppone che tra vittima e carnefice ci sia stato un precedente vincolo affettivo) sono perseguiti dalla legge con maggior determinazione: in queste ipotesi, infatti, scatta la procedura d’urgenza comunemente denominata “codice rosso”.

In queste ipotesi, una volta ricevuta la denuncia, la polizia deve immediatamente comunicare la notizia di reato alla Procura competente, anche oralmente (ad esempio, con una telefonata).

Il pm, ricevuta la segnalazione dalla polizia giudiziaria, ha tre giorni di tempo per assumere informazioni direttamente dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato.

Così facendo, il pm potrà valutare fin da subito se sussistono gli estremi per chiedere al giudice l’emissione di una misura cautelare (tipo l’allontanamento da casa o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima).

Vincoli affettivi: quali sono?

Alla luce di quanto detto sinora, possiamo affermare che per “vincolo affettivo” la legge intende il rapporto stabile e duraturo tra due persone, caratterizzato da un’unione sentimentale apprezzabile anche dall’esterno e traducibile in un comune progetto di vita insieme.

Non può quindi esserci un vincolo affettivo degno di rilievo giuridico tra due amici, tra parenti oppure tra persone che vivono un’avventura sentimentale di tipo occasionale.

Quanto appena detto si apprezza soprattutto con riferimento alle convivenze e alle coppie di fatto, queste ultime tutelate perfino in assenza di una formale dichiarazione resa presso il Comune di residenza.

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Pubblicato : 25 Febbraio 2023 10:30