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Quali sono i tipi di fotografia tutelati dalla Legge sul diritto di autore?

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(@angelo-greco)
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Differenza tra opere fotografiche e semplici fotografie: come fare a capire quando una foto è protetta dal copyright. 

La fotografia gioca un ruolo sempre più importante nel mondo digitale di oggi, ma comprendere i diritti d’autore associati a quest’arte può essere complesso. Non tutte infatti le fotografie sono tutelabili con il cosiddetto “copyright”: per questo è bene prestare molta attenzione ai criteri di differenziazione previsti dalla legge tra le varie opere realizzate da un fotografo. 

In questo articolo, vedremo quali sono i tipi di fotografia tutelati dalla Legge sul diritto d’autore, analizzeremo la distinzione tra opere fotografiche e fotografie semplici esaminando la giurisprudenza e fornendo esempi concreti per aiutare a comprendere meglio la tutela legale delle immagini.

Quanti tipi di fotografia esistono

Il diritto d’autore italiano prevede tre tipi di fotografie:

  • fotografie d’autore, anche dette opere fotografiche 
  • fotografie semplici;
  • fotografie documentali, anche dette riproduzioni fotografiche.

Le opere fotografiche sono tutelate dall’articolo 2, n. 7, della Legge sul diritto d’autore.

Le fotografie semplici sono tutelate dall’articolo 87 della Legge sul diritto d’autore.

Le riproduzioni fotografiche sono infine disciplinate dal secondo comma dell’articolo 87 della Legge sul diritto d’autore. 

Ciascuna di queste categorie, con caratteristiche proprie, ha una regolamentazione differente. 

In particolare, solo le opere fotografiche sono considerate opere dell’ingegno dotate di carattere creativo e quinti completamente tutelate dal diritto d’autore al pari di un libro, una poesia, una creazione musicale. Invece le fotografie semplici godono di una tutela minore. Vedremo a breve quali sono.

Fotografie d’autore: quando la creatività è protagonista

Le fotografie d’autore, o opere fotografiche, sono protette dal diritto d’autore in modo simile ad altre opere d’arte, come dipinti e sculture. Il che significa che nessuno, tranne il suo autore, può pubblicarle o diffonderle o sfruttarle economicamente. Non è possibile utilizzare tali opere senza il consenso del titolare, neanche riportando il relativo nome accanto alla riproduzione. 

Il semplice fatto di aver reso pubblica un’opera fotografica non significa farla diventare di pubblico dominio: ogni riproduzione e sfruttamento infatti restano riservati al fotografo, anche se non espressamente scritto accanto all’immagine. Di tanto parleremo meglio più avanti.

Caratteristiche delle opere fotografiche

La caratteristica principale che distingue le fotografie d’autore dalle altre categorie è la creatività e l’impronta personale del suo autore. Il fotografo deve aver utilizzato la propria immaginazione, gusto personale e interpretazione della realtà per creare l’opera. La creatività può manifestarsi in qualsiasi fase della produzione fotografica, dalla scelta delle lenti alla post-produzione. Ad esempio, una fotografia che presenta un’illuminazione unica, una prospettiva originale o un soggetto inusuale potrebbe essere considerata un’opera fotografica. 

Esempi di opere fotografiche possono includere i paesaggi di Franco Fontana o le foto di viaggio di Steve McCurry.

Un fotografo scatta una foto di un paesaggio urbano con un’illuminazione e una prospettiva che mettono in risalto gli edifici in modo artistico e originale. Questa fotografia potrebbe essere considerata un’opera fotografica.

Come viene tutelata un’opera fotografica?

L’autore dell’opera fotografica è titolare dei diritti morali e di sfruttamento economico dell’opera.

I diritti morali riguardano la tutela dell’integrità e della paternità dell’opera. Questi includono il diritto dell’autore di rivendicare la paternità dell’opera (ossia a essere considerato come autore esclusivo), opporsi a modifiche, deformazioni o altre alterazioni dell’opera che possano danneggiarne l’integrità e, in caso di gravi motivi morali, ritirarla dal commercio.

I diritti di sfruttamento economico si riferiscono ai diritti dell’autore di trarre profitto dalla sua opera. Ciò comprende il diritto di pubblicazione, modificazione, riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione e inserimento dell’immagine in raccolte. Inoltre, l’autore ha diritto a un compenso per alcune forme di utilizzo privato dell’opera e al diritto di seguito, che riguarda la partecipazione agli utili derivanti dalla rivendita dell’opera.

La protezione legale dell’opera dura 70 anni dopo la morte dell’autore. Durante questo periodo, l’autore e i suoi eredi hanno il diritto esclusivo di controllare l’utilizzo dell’opera e di proteggerla da violazioni dei diritti d’autore. Dopo questo periodo, l’opera entra nel pubblico dominio e può essere utilizzata liberamente da terzi.

Fotografie semplici: la realtà al centro

Le fotografie semplici sono quelle che non presentano un apporto creativo da parte dell’autore e si limitano a riprodurre fedelmente la realtà esterna. Anche se possono essere di alta qualità, non godono della stessa tutela delle opere fotografiche.

Sono spesso scatti realizzati per documentare eventi o situazioni, come immagini di cronaca, foto di gruppo, scatti di paparazzi e foto pubblicitarie. 

Un fotografo scatta una foto di un gruppo di persone durante un evento pubblico, senza alcuna particolare cura nella composizione o nell’illuminazione. Questa fotografia potrebbe essere considerata una fotografia semplice.

Come detto, sono protette da diritti connessi al diritto d’autore, piuttosto che dal diritto d’autore stesso. A differenza delle fotografie d’autore, le semplici fotografie sono protette solo se riportano: 

  • il nome del fotografo; 
  • l’anno di produzione della foto;
  • se si tratta di una fotografia di un’opera, il nome dell’autore dell’opera. 

Come viene tutelata la semplice fotografia?

Il fotografo che indica nella semplice fotografia le tre informazioni che abbiamo elencato sopra matura il diritto ad un mero compenso per ogni riproduzione delle proprie immagini e potrà, altresì, agire contro qualunque riproduzione non autorizzata delle stesse. 

La protezione offerta alle fotografie semplici è più limitata rispetto a quella delle opere fotografiche, e dura solo per 20 anni dalla produzione della fotografia.

Qualora, invece, non siano presenti i requisiti indicati le immagini sono liberamente utilizzabili, a meno che l’autore non provi la malafede del riproduttore.

La riproduzione di semplici fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell’anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La distinzione, dunque, tra opere fotografiche e fotografie semplici è estremamente importante in quanto la tutela che riconosciuta all’autore della fotografia è diversa. 

Fotografie documentali: l’importanza della funzione

Le fotografie documentali, o riproduzioni fotografiche, sono immagini che hanno un mero fine documentale, come foto tessera per la patente o foto di prodotti per depositare un marchio tridimensionale. Queste fotografie non sono protette né dal diritto d’autore né dai diritti connessi, ma potrebbero essere tutelate da altre norme, come quelle sulla privacy o sul segreto industriale.

La distinzione tra le fotografie documentali e le semplici fotografie risiede nella loro finalità. Le fotografie documentali hanno un obiettivo puramente documentale, mentre le semplici fotografie possono avere finalità diverse, come la pubblicità o la descrizione.

La difficoltà nella distinzione tra opera fotografica e fotografia semplice

Problemi pratici e giurisprudenza

Stabilire con certezza se una fotografia sia un’opera fotografica o una fotografia semplice può essere complicato nella pratica, poiché il confine tra i due è spesso sfumato. La giurisprudenza italiana ha cercato di individuare lo standard minimo di creatività necessario per qualificare una fotografia come opera fotografica e ha elaborato criteri per valutare i singoli casi.

Tuttavia, la valutazione della creatività in una fotografia può essere soggettiva e dipende dalla percezione individuale. Inoltre, la fotografia è ottenuta attraverso strumenti tecnici (come macchine fotografiche o smartphone) che influenzano il risultato finale. Di conseguenza, i giudici tendono a considerare la prevalenza dell’apporto del fotografo sull’aspetto tecnico per determinare se una fotografia sia un’opera fotografica o una fotografia semplice.

Esempi e criteri

Per facilitare la comprensione delle differenze tra opere fotografiche e fotografie semplici, è utile considerare alcuni esempi e criteri che possono essere utilizzati nella valutazione:

  • inquadramento e prospettiva: se il fotografo ha scelto un’inquadratura o una prospettiva particolare per dare un effetto specifico all’immagine, ciò potrebbe indicare un apporto creativo;
  • illuminazione: l’uso di luci e ombre per creare un’atmosfera unica può essere un segno di creatività;
  • scelta del soggetto: se il fotografo ha selezionato un soggetto insolito o ha influenzato l’atteggiamento e l’espressione del soggetto, ciò potrebbe essere interpretato come un contributo creativo;
  • post-produzione: se il fotografo ha modificato l’immagine in modo significativo attraverso la post-produzione, aggiungendo elementi artistici o personali, questo potrebbe rientrare nella categoria delle opere fotografiche.
 
Pubblicato : 24 Marzo 2023 19:00