Quali sono i primi tre articoli della Costituzione italiana?
I princìpi sui quali si basa il resto delle leggi: dall’essenza dell’Italia ai diritti inviolabili fino al principio di uguaglianza.
Basterebbero i suoi primissimi articoli per rendere la nostra Costituzione l’oggetto del desiderio di qualsiasi Stato democratico. Lì è scolpita una parte dei principi fondamentali della Repubblica, lì sono contenuti i concetti come la sovranità popolare, il diritto al lavoro, la difesa dei diritti inviolabili del singolo cittadino e dell’insieme dei cittadini, la tutela della dignità e l’uguaglianza. Nello specifico, quali sono i primi tre articoli della Costituzione italiana?
L’articolo 1 recita: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».
L’articolo 2 stabilisce che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
E, infine, l’articolo 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Articolo 1 della Costituzione
La Costituzione comincia con una definizione del nostro Paese: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», dice l’articolo 1. Viene citata la parola Repubblica perché, in questo modo, chi ha scritto la Costituzione ha voluto rimarcare le distanze con la monarchia del passato, respinta dagli italiani nel referendum del 2 giugno 1946.
Repubblica ma anche democratica, voluta e gestita dal popolo e non governata da un dittatore. E fondata sul lavoro, in quanto valore di sviluppo personale e sociale.
L’articolo 1 della Costituzione sancisce anche che il popolo è sovrano di sé stesso in quanto detiene direttamente il potere, delegato poi ai suoi rappresentanti eletti affinché lo esercitino nell’interesse del Paese.
Articolo 2 della Costituzione
L’articolo 2 della Costituzione introduce i diritti inviolabili che verranno elencati a partire dall’articolo 12. Si tratta dei diritti a:
- la libertà personale;
- l’inviolabilità del domicilio;
- la libertà di corrispondenza e di comunicazione;
- la libertà di circolazione;
- la libertà di riunione;
- la libertà di associazione;
- la libertà religiosa;
- la libertà delle comunità religiose;
- la libertà di manifestazione del pensiero;
- la difesa della persona in sede penale;
- l’estradizione;
- la responsabilità penale;
- la libertà della comunità familiare;
- i trattamenti sanitari;
- la libertà scientifica, culturale ed educativa;
- la libertà sindacale e diritto di sciopero;
- la libertà economica;
- la personalità;
- la resistenza all’oppressione.
Accanto ai diritti dei singoli, la Costituzione difende anche quelli delle formazioni sociali, cioè dei gruppi, in cui si forma la personalità dell’uomo. Ad esempio:
- la famiglia;
- la scuola;
- le associazioni culturali;
- le associazioni che rappresentano i vari interessi economici (ad esempio, i sindacati), i partiti e ogni altra forma di aggregazione.
Articolo 3 della Costituzione
L’articolo 3 della Costituzione stabilisce che la legge non può fare discriminazioni in base al sesso dei cittadini, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali o qualsiasi forma di diversità. Ad esempio, è stata ritenuta illegittima la norma che, nei concorsi pubblici, pone un requisito minimo di età. Secondo la giurisprudenza, è discriminatorio prevedere anche un’altezza minima per accedere al posto di capotreno trattandosi di un requisito non pertinente alle mansioni svolte.
La norma impegna la Repubblica a mettere a disposizione qualsiasi mezzo per potersi misurare, in condizioni di parità sostanziale (e non solo formale), con gli altri cittadini, rimuovendo le difficoltà che alcuni di questi – per colpe non a loro imputabili – hanno. Ad esempio, si può riconoscere ai meno abbienti una borsa di studio per sostenere le spese legate agli studi.
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