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Quali sono i poteri del Presidente della Repubblica?

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(@paolo-remer)
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Ruolo, funzioni, attribuzioni e prerogative del Capo dello Stato: cosa fa, quanto incide nella vita politica italiana e perché è una figura così importante.

Siamo abituati a pensare al Presidente della Repubblica come a una figura autorevole, indipendente e sempre super partes, anche se talvolta interviene nel dibattito politico, soprattutto per lanciare moniti e richiami, che vengono ascoltati con grande attenzione e, quasi sempre, vengono recepiti dagli interessati: quindi nel suo caso anche le parole hanno un forte effetto. Di certo il Presidente della Repubblica non governa direttamente la nazione, ma è altrettanto certo che i governanti – a partire dal presidente del Consiglio e dai suoi ministri – in tutte le epoche hanno avuto, ed hanno tuttora, un grande rispetto, ed un timore non soltanto reverenziale e formale, nei confronti del Capo dello Stato: ciò dimostra che il suo ruolo ha un notevole rilievo, e non è affatto quello di un monarca di pura rappresentanza, e senza poteri effettivi, o di un notaio che si limita a registrare le volontà altrui.

Ma in concreto quali sono i poteri del Presidente della Repubblica? È importante saperlo per conoscere il vero meccanismo di funzionamento della vita politica italiana, ed anche per capire perché tutti, anche i normali cittadini, nutrono fiduciose aspettative nei confronti del cosiddetto “inquilino del Colle”: spesso chiamato così con riferimento alla durata settennale del suo mandato al Quirinale (anche se può essere prorogata per almeno una volta, come è accaduto con Giorgio Napolitano ed, attualmente, con Sergio Mattarella).

Del resto, il dibattito sulla prossima riforma della Repubblica con una decisiva svolta in senso “presidenziale” passa proprio attraverso la ridefinizione, in senso ampliativo, delle prerogative del presidente, che sono stabilite dalla nostra Costituzione, risalente al lontano 1946. E molti ne chiedono un aggiornamento per arrivare all’elezione diretta del Capo dello Stato; in tal caso – come spiegano parecchi esperti costituzionalisti – occorrerebbe ridisegnare i suoi poteri, per evitare un’eccessiva concentrazione.

Anche queste preoccupazioni dimostrano che gli attuali poteri del presidente della Repubblica sono già adesso notevoli ed incisivi, soprattutto perché, come vedremo fra poco, operano in maniera trasversale: incidono sulla legislazione, sul Parlamento, sul Governo, sulla giustizia (e, in particolare, sulla magistratura), sugli apparati burocratici e militari dello Stato. Insomma, questo direttore d’orchestra non suona nessuno strumento, ma ha tra le mani una bacchetta molto potente, che in determinati casi può interrompere la musica e le danze, e in altri casi può decidere di accelerare, o di rallentare, il ritmo; anche se non è lui che sceglie quale musica suonare.

Il Presidente della Repubblica nella Costituzione

La nostra Costituzione dedica al Presidente della Repubblica un intero titolo, che è composto di ben nove articoli; ma ulteriori disposizioni che lo riguardano sono disseminate nella Carta costituzionale, a comprova della trasversalità dei suoi poteri, che incidono su tutti gli aspetti fondamentali della politica italiana, e, in particolare, sul potere legislativo, amministrativo e giudiziario, ossia le tre “colonne” di ogni sistema democratico moderno.

Il Presidente della Repubblica non è titolare esclusivo di nessuna di queste tre funzioni, o di altre, ma può intervenire nei confronti degli organi che le rappresentano e le esercitano. Infatti, a livello generale, il Presidente della Repubblica esercita i suoi poteri – che fra poco esamineremo nel dettaglio – in funzione di:

  • controllo della regolarità del funzionamento degli organi democratici, compresi quelli eletti dai cittadini, come il Parlamento;
  • garanzia della corretta applicazione delle disposizioni costituzionali, soprattutto per evitare conflitti e travalicamenti di potere; in questo senso si dice che il Presidente della Repubblica è il primo «garante della Costituzione», e in tal senso può agire di propria iniziativa, mentre la Corte Costituzionale interviene successivamente, in base ad un particolare meccanismo;
  • influenza politica, sollecitando e stimolando il Parlamento ed il Governo ad intervenire su determinate questioni, e ad eliminare provvedimenti non consoni allo spirito ed alla lettera della Costituzione, sino al punto di poter sciogliere anticipatamente le Camere;
  • integrazione, nominando il presidente del Consiglio (e, su proposta di questi, i ministri), ed i componenti di alcuni organi e collegi previsti dalla Costituzione stessa, come un certo numero di senatori a vita, e di giudici della Corte Costituzionale.

Ma finora ciascuno dei 12 presidenti che si sono succeduti in 75 anni di storia repubblicana ha interpretato queste funzioni e prerogative in modo alquanto diverso, e con uno stile proprio ed inconfondibile: basti pensare al disinvolto Giovanni Leone – costretto alle dimissioni anticipate, nel 1978, per un “falso scandalo” – al dinamico e schietto Sandro Pertini, al “picconatore” (ma solo nell’ultimo biennio) Francesco Cossiga, all’austero Oscar Luigi Scalfaro, fino ad arrivare al riservato, ma comunicativo, attuale presidente Sergio Mattarella; quindi occorre esaminare più da vicino e in dettaglio cosa prevede la nostra Costituzione riguardo agli specifici poteri attribuiti al Presidente della Repubblica.

I poteri legislativi del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica ha vari poteri di intervento nei meccanismi di formazione delle leggi e sugli stessi organi deputati a produrle, cioè la Camera dei deputati ed il Senato, che costituiscono i due rami del Parlamento. In particolare:

  • indice le elezioni e fissa la prima riunione delle due Camere (Deputati e Senatori);
  • può convocare in via straordinaria le due Camere;
  • ratifica i trattati internazionali ai quali l’Italia ha aderito;
  • può sciogliere le Camere quando esse non riescono ad esprimere una valida maggioranza e a dare la fiducia a nessun Governo, e perciò senza questo intervento – che comporta nuove elezioni anticipate – ci sarebbe una paralisi istituzionale; questo potere non può essere esercitato durante l’ultimo semestre del suo mandato, il cosiddetto “semestre bianco”;
  • può inviare messaggi alle Camere, per segnalare problemi di rilievo e sollecitare il Parlamento ad intervenire;
  • autorizza la presentazione dei disegni di legge governativi;
  • promulga le leggi o, se le ritiene non conformi alla Costituzione, le rinvia alle Camere, con un messaggio, per un ulteriore esame (è, quindi, un potere di veto sospensivo); se, però, le Camere approvano nuovamente il testo di quella legge, il Presidente della Repubblica deve promulgarla senza più poter respingerla o fare osservazioni;
  • nomina 5 senatori a vita, scelti tra personaggi illustri «per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario»;.
  • scioglie, nei casi previsti, i Consigli comunali, provinciali e regionali;
  • indice i referendum popolari, nei casi previsti dalla Costituzione.

Poteri esecutivi del Presidente della Repubblica

Per quanto concerne l’attività di governo e di alta amministrazione dello Stato, il Presidente della Repubblica:

  • nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questi, i vari Ministri;
  • nomina i sottosegretari di Stato;
  • nomina i dirigenti di grado più elevato delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici di importanza nazionale (è una ratifica delle decisioni adottate dai competenti Ministeri);
  • dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
  • ha il comando delle Forze Armate e presiede il Consiglio Supremo di Difesa;
  • conferisce la cittadinanza italiana;
  • conferisce le onorificenze (riconoscimenti di ordine morale, come il cavalierato del lavoro e altri titoli di merito);
  • accredita e riceve i rappresentati diplomatici degli altri Stati.

Poteri giudiziari del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica esercita le sue prerogative anche in ambito giudiziario, e precisamente:

  • presiede di diritto il Csm, ossia il Consiglio Superiore della Magistratura, che è l’organo di autogoverno dei giudici e dei pubblici ministeri;
  • nomina 5 giudici della Corte Costituzionale (quindi un terzo dei suoi 15 membri complessivi);
  • può concedere la grazia e commutare le pene ai condannati in via definitiva: è un atto di clemenza particolare e individuale (in questo si differenzia dall’amnistia e dall’indulto, che hanno carattere generale e vengono deliberati dal Parlamento).
 
Pubblicato : 21 Maggio 2023 14:00