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Quali sono i limiti legali della privacy domestica?

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(@angelo-greco)
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Quando scatta il reato di interferenze illecite nella vita privata: ecco i casi in cui è possibile fare registrazioni o mettere cimici in casa e quelli in cui invece è reato.  

La riservatezza e la segretezza all’interno delle mura di casa  sono diritti fondamentali protetti dall’articolo 615 bis del Codice penale. Tale norma mira a prevenire le interferenze illecite nella vita privata delle persone. Tuttavia, i confini tra il lecito e l’illecito, in questo ambito, possono apparire sfumati, soprattutto quando si tratta di registrazioni audio e video fatte da uno dei conviventi ai danni dell’altro.

Una recente pronuncia della Cassazione ha chiarito quali sono i limiti legali della privacy domestica. Si tratta della sentenza numero 12713 del 27 marzo 2024, emessa dalla quinta sezione penale.

Analizziamo alcuni esempi concreti di condotte penalmente rilevanti, alla luce dei passaggi chiave di tale provvedimento emesso dalla Suprema Corte. Qui di seguito distingueremo i casi in cui tali registrazioni non costituiscono violazione della privacy e quelli invece in cui integrano reato. Ma procediamo con ordine.

Quando filmare o registrare viola la privacy domestica?

Filmare il partner senza consenso in momenti intimi, come nel bagno o nella camera da letto, rappresenta una chiara violazione della privacy, in quanto l’altro non è a conoscenza di essere osservato e non ha espresso il desiderio di condividere tali momenti. Pertanto, in queste ipotesi, si configura il reato di interferenze illecite nella vita privata.

Lasciare un dispositivo di registrazione nascosto in casa per ascoltare le conversazioni del coniuge in sua assenza costituisce un’ulteriore interferenza illecita, poiché il soggetto registrato non è consapevole di essere spiato. E ciò vale anche quando tale azione è rivolta a precostituirsi la prova di un eventuale tradimento in un giudizio di separazione.

Installare telecamere nascoste per spiare la vita familiare durante la propria assenza è parimenti ritenuto reato, in quanto si viola la sfera privata di moglie e figli. Ad esempio commette reato il padre che lascia la telecamera accesa per verificare se la compagna tenta di manipolare i figli o li sgrida. Se ha sospetti di reato, egli dovrebbe rivolgersi alla polizia che provvederà a effettuare le intercettazioni, previa autorizzazione della Procura della Repubblica.

In quali casi la registrazione non è considerata reato?

La registrazione di momenti intimi condivisi, come i rapporti di coppia, non configura alcun reato: la persona “filmata” infatti, pur non sapendo della telecamera, è comunque consapevole della presenza del soggetto che la sta immortalando di nascosto. E tanto basta per escludere il reato.

Allo stesso modo non è reato registrare una conversazione in casa propria con il coniuge o il partner, magari per strappargli la confessione di un tradimento da portare poi in Tribunale.

Come capire quando è reato?

In buona sostanza, l’elemento distintivo tra le condotte che configurano reato e quelle invece che non lo sono è la presenza del soggetto che registra nel momento in cui avviene la captazione video o audio. Se questi infatti si limita a lasciare il dispositivo acceso affinché funzioni anche in propria assenza scatta l’illecito penale; se invece è presente e partecipe ai momenti “captati” dall’apparecchio, allora non si configura il reato.

Il contesto delle separazioni coniugali

Nei procedimenti di separazione, l’utilizzo di fotografie, filmati o registrazioni ottenuti illecitamente per dimostrare l’infedeltà del partner è una pratica rischiosa e spesso illegale. Sebbene fotografare il coniuge in pubblico con un terzo non costituisca reato, ottenere immagini o audio all’interno di un’abitazione privata senza consenso viola il diritto alla privacy e può portare a conseguenze penali.

Non rileva il fatto che tali documenti fotografici, audio o video siano indispensabili per far valere i propri diritti in Tribunale.

L’articolo 615 bis del Codice penale sancisce che chiunque, mediante l’utilizzo di dispositivi di ripresa visiva o sonora, acquisisce indebitamente informazioni o immagini relative alla vita privata altrui, commette un reato punibile con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Questa disposizione legale estende il concetto di violazione di domicilio non solo agli accessi fisici non autorizzati ma anche alle intrusioni indirette, come la cattura di immagini o suoni all’interno di una dimora privata senza il consenso dei suoi occupanti.

L’illecito si verifica quando si registra segretamente la vita privata altrui all’interno di spazi privati, riservati alla personalità dell’individuo, anche in assenza di quest’ultimo, a patto che tali spazi rimangano impregnati della sua essenza personale. Invece, non si configura reato se le riprese riguardano comportamenti visibili dall’esterno senza l’ausilio di strumenti particolari.

Chi può commettere questo reato?

Interessante notare che il reato di interferenze illecite può essere commesso anche all’interno della stessa unità abitativa da parte di chi vi risiede. Ogni individuo ha il diritto di mantenere una sfera minima di privacy rispettata anche dai propri conviventi. Di conseguenza, un coniuge che registra l’altro senza il suo consenso infrange la legge, a meno che non partecipi in modo palese e consensuale all’evento registrato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36109 del 27 luglio 2018, ha ribadito che catturare immagini o informazioni riguardanti la vita privata di persone all’interno della propria abitazione, senza parteciparvi attivamente, integra il reato di interferenze illecite, anche se gli individui coinvolti sono conviventi o ospiti occasionali.

Il reato previsto dall’articolo 615 bis c.p. procede su querela della persona offesa, ma in certe circostanze, come nel caso di abuso di potere da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, o di esercizio abusivo della professione di investigatore privato, la legge prevede l’azione penale d’ufficio con un inasprimento della pena.

 
Pubblicato : 28 Marzo 2024 08:30