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Quali sono i danni risarcibili?

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(@adele-margherita-falcetta)
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Le varie tipologie di danno patrimoniale e non patrimoniale, quali tra essi possono essere risarciti e quali sono i presupposti della responsabilità di chi li provoca.

È risaputo che chi cagiona un danno ad altri è tenuto a risarcirlo. La casistica è praticamente infinita: dalla persona che maldestramente rompe un oggetto in un negozio al chirurgo che, a causa di una distrazione, dimentica una garza nell’addome di un paziente; dal leone da tastiera che, utilizzando i social, diffama una persona all’automobilista che, eccedendo in velocità, provoca un incidente dal quale deriva la morte di qualcuno. In alcune ipotesi, si è addirittura tenuti a rispondere per disastri che sono stati provocati da altri. È il caso, ad esempio, del bambino che, giocando a calcio, rompe una finestra: del danno risponderanno ai suoi genitori.

Insomma, il pregiudizio che può derivare a una o più persone dal comportamento altrui può assumere svariate forme; ma esso deve essere sempre risarcito? In questo articolo spiegheremo quali sono i danni risarcibili, esaminandone le varie tipologie. Inoltre, vedremo quali sono i presupposti perché chi ha provocato il danno ne sia considerato responsabile e le specifiche situazioni in cui la responsabilità è esclusa.

Risarcimento del danno: cosa dice la legge?

Il Codice civile [1] stabilisce che se un fatto, commesso per dolo o colpa, provoca un danno ingiusto a qualcuno, il suo autore è tenuto al risarcimento.

I presupposti di tale responsabilità dunque sono:

  • un fatto doloso o colposo. Il dolo consiste nel provocare intenzionalmente un danno: si pensi a chi colpisce una persona con l’intento di ferirla. La colpa, invece, è l’atteggiamento di chi pone in essere un comportamento con negligenza (ossia senza la necessaria attenzione), imprudenza oppure imperizia (cioè non utilizzando le competenze richieste nella circostanza specifica). Alcuni esempi: il caso, già visto, del chirurgo che dimentica una garza nell’addome del paziente (negligenza); l’automobilista che guida e nel contempo conversa tenendo un cellulare in mano (imprudenza); il geologo che commette un errore nella valutazione del terreno sul quale dovrà sorgere una costruzione, che poi manifesta cedimenti (imperizia);
  • un danno ingiusto, consistente nel pregiudicare un diritto tutelato dal nostro ordinamento giuridico: ad esempio la vita, l’integrità fisica, la privacy, la proprietà, la salute (anche psicologica), e così via;
  • un nesso di causalità tra il fatto e il danno: il secondo deve essere conseguenza immediata e diretta del primo. Facciamo un esempio elementare per rendere chiaro questo concetto. Tizio guida la sua auto superando il limite di velocità; il veicolo sbanda e investe un uomo che si trova riverso sul ciglio della strada, del quale viene constatato subito il decesso. Sembra che l’investito sia stato ucciso dal veicolo di Tizio. Successivamente, però, l’autopsia rivela che il poveretto, al momento del sinistro, era già deceduto a causa di un infarto; non vi è quindi un rapporto di causalità tra l’investimento e la sua morte.

Se manca uno dei presupposti sopra descritti il danno non è risarcibile.

Cos’è la responsabilità oggettiva?

Si ha responsabilità oggettiva quando un soggetto risponde di un danno cagionato ad altri senza dolo né colpa. Le situazioni in cui ciò avviene sono tassativamente previste dalla legge [2]. Ne sono esempi la responsabilità dei genitori per i danni provocati dai figli minori; quella dei proprietari di animali per i comportamenti dannosi di questi ultimi; quella di chi esercita un’attività pericolosa (come certe produzioni industriali o la commercializzazione di esplosivi).

In tutti i casi di responsabilità oggettiva, per evitare il risarcimento non basta che l’autore del fatto dimostri di avere agito senza dolo e senza colpa; deve invece fornire delle prove ulteriori richieste dal Codice civile, diverse secondo i casi: ad esempio di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, oppure che il danno è stato provocato da caso fortuito (cioè un evento imprevedibile e inevitabile).

Quali sono i danni risarcibili?

Come abbiamo detto, sono risarcibili i danni ingiusti, ossia quelli che colpiscono un diritto tutelato dalla legge. I danni che possono essere risarciti sono riconducibili a due categorie:

  • danno patrimoniale, che comporta una perdita economica per la persona danneggiata;
  • danno non patrimoniale, che riguarda diritti aventi contenuto non economico.

Cos’è il danno patrimoniale?

Il danno patrimoniale è quello che comporta un impoverimento della persona danneggiata. Esso può assumere due forme:

  • danno emergente. Si tratta della spesa che il danneggiato deve sostenere per riparare il danno. Un esempio: Ennio, mentre è alla guida della sua auto, incorre in un sinistro con un altro veicolo che gli taglia la strada pur non avendo la precedenza. A seguito dell’incidente, la macchina di Ennio subisce danni che sono riparabili con una spesa di 3.000,00 euro;
  • lucro cessante. Esso consiste nella perdita di occasioni di guadagno conseguente al fatto di altri. Ad esempio Gianni, che è un avvocato, sta andando ad un appuntamento con un importante cliente che deve sottoporgli un caso urgente. Durante il tragitto egli viene investito mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali, riportando fratture che lo costringono all’immobilità per un mese. Il cliente con il quale Ennio aveva appuntamento è costretto a rivolgersi a un altro legale; egli perde quindi l’opportunità di guadagnare una parcella che sarebbe stata pari a 8.000,00 euro.

Cos’è il danno non patrimoniale?

I danni non patrimoniali sono quelli che colpiscono diritti non aventi contenuto economico, come (a titolo di esempio) la salute, la reputazione, la vita di relazione. Essi comunque, utilizzando criteri elaborati dalla giurisprudenza, devono essere valutati allo scopo di renderne possibile il risarcimento.

Questi danni possono assumere diverse forme:

  • danno biologico. Si tratta del danno al corpo, consistente in una o più lesioni (come avviene a seguito di un incidente) o in una malattia conseguente al comportamento altrui (causata ad esempio dall’esposizione a sostanze nocive in uno stabilimento industriale nel quale non vengono osservate le prescrizioni di sicurezza). Esso può comportare un’invalidità temporanea o permanente e viene valutato sulla base di una relazione effettuata da un medico legale. In relazione alla gravità del danno, viene attribuita all’invalidità una percentuale. In relazione ad essa viene quindi calcolato l’importo del risarcimento, utilizzando apposite tabelle elaborate dai giudici (si utilizzano solitamente quelle dei tribunali di Milano e di Roma). Dette tabelle tengono conto di diversi fattori, tra cui l’età del danneggiato;
  • danno morale. Esso è dato dalla sofferenza conseguente all’evento dannoso, che può essere fisica (ad esempio il dolore derivante dalle ferite riportate) o psicologica (si pensi alla vergogna e alla rabbia conseguenti all’aver subito una grave diffamazione. Tale danno viene valutato in via equitativa, cioè secondo ciò che appare giusto valutate tutte le circostanze del caso;
  • danno esistenziale. Si tratta del danno alla vita di relazione: si pensi alla condizione di chi, a causa di un incidente, rimane paralizzato e non ha più la possibilità di muoversi autonomamente e di condurre la vita sociale di un tempo. Anche in questo caso, la valutazione avviene in via equitativa.

Come ottenere il risarcimento dei danni?

Abbiamo visto quali sono i danni risarcibili. Come ottenerne il risarcimento? A tal fine, il danneggiato deve rivolgersi al tribunale e intraprendere una causa chiamando in giudizio il danneggiante.

Per vincere la causa egli deve dare dimostrazione:

  • del comportamento doloso o colposo del danneggiante;
  • del danno e della sua entità;
  • del rapporto di causalità tra il fatto e il danno.

Le prove da utilizzare possono essere diverse secondo le specifiche situazioni: dichiarazioni di testimoni, filmati ottenuti tramite telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il fatto, rilievi effettuati dalla polizia, perizie mediche e così via.

La causa si conclude con una sentenza che, se le pretese del danneggiato sono ritenute fondate dal giudice, si conclude con la condanna del danneggiante al pagamento di una somma a titolo di risarcimento.

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Pubblicato : 7 Gennaio 2023 18:00