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Quali sono i beni significativi?

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(@antonio-pagano)
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Tutto quanto c’è da sapere sui beni significativi: cosa sono, la loro disciplina, come sono tassati.

Si definiscono beni significativi quei beni finiti il cui valore è prevalente rispetto al valore della prestazione; essi sono stati istituiti, elencati e disciplinati da apposita normativa [1].

Sono beni significativi:

  1. ascensori e montacarichi;
  2. infissi esterni (finestre e portefinestre) ed interni (porte e portoni);
  3. caldaie (a condensazione e non; a metano, GPL o pellet);
  4. video citofoni;
  5. apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  6. sanitari e rubinetterie da bagno;
  7. impianti di sicurezza.

Quindi, oggetti come porte, finestre, lucernari, pompe di calore, condizionatori, climatizzatori, wc, bidet, piatti docce, lavandini, antifurto, allarmi, videocamere sono tutti beni significativi, ossia dall’alto valore secondo il Ministero delle finanze.

L’attributo significativo, che qualifica detto bene, deve essere inteso in senso estensivo; rientrano in tale definizione anche quegli oggetti che svolgono la medesima funzionalità: ad esempio, una stufa a pellet che, mediante un fluido, trasferisce calore ad altre stanze viene assimilata alla caldaia; se dovesse riscaldare solo l’ambiente in cui verrà installata potrà godere di un’imposta IVA agevolata (10%).

Di contro, la stufa che genera acqua calda sanitaria per i rubinetti non potrà godere dell’iva agevolata [2].

Non ricadono sotto la voce dei beni significativi le materie prime, i semilavorati ed altri beni necessari (ferramenta, viti, minuterie, ecc.) per la posa di tali oggetti proprio perché non finiti. [3]

L’Iva da applicare ai beni significativi

Quando la ditta o l’impresa fornisce dei beni di valore significativo si applica il 10% di iva, ma unicamente fino alla concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni stessi.

Essendo il disposto normativo contorto nella sua formulazione, proviamo a renderlo con un esempio semplice: se il costo totale dell’intervento fosse di 10.000 euro, di cui 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa, i restanti 6.000 euro rappresentano il costo dei beni significativi.

L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 – 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Pertanto, una parte dei beni è assoggettata a Iva agevolata al 10%, l’altra sconta l’Iva ordinaria al 22%.

Ne consegue che, se il bene significativo viene solo fornito, allora l’Iva è tutta al 22%.

Infatti, la legge prevede che la fattura emessa da chi realizza l’intervento debba specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento, proprio al fine di determinarne l’Iva in maniera rispondente alla legge.

I chiarimenti sulla normativa dei beni significativi

L’Agenzia delle Entrate, tramite una circolare [4], ha fatto chiarezza sui beni significativi e su come incidono nell’agevolazione Iva al 10% negli interventi di ristrutturazione, in particolare specificando la qualificazione dei “beni significativi” e i casi di autonomia funzionale delle componenti staccate rispetto al manufatto principale anche attraverso esempi concreti su tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere e inferriate o grate di sicurezza.

L’Agenzia, partendo dal presupposto che la Finanziaria 2000 abbia previsto l’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria se eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa, ha chiarito che l’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.

Si prosegue ricordando come il DM 29 dicembre 1999 indichi come “beni significativi” quelli il cui valore, in linea di massima, assume una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio.

Un elenco di beni significativi riportato dal DM prevede appunto: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza, ecc., pur se tale elencazione non sia esaustiva, non è esaustiva, facendone parte anche beni con le stesse funzionalità di quelli elencati, tra cui (come menzionato sopra) le stufe a pellet che, se utilizzate per riscaldare l’acqua, alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, possono essere assimilate alle caldaie in quanto “beni significativi”.

La circolare chiarisce inoltre che il valore delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della prestazione, gode quindi dell’aliquota agevolata al 10%, solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale. A tal proposito vengono illustrati come esempi l’installazione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza. Tali sistemi, oscuranti o protettivi, sono generalmente autonomi rispetto agli infissi (beni significativi) e il loro costo non viene da essi attratto.

Nel caso in cui invece le tapparelle, gli altri sistemi oscuranti e le zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, diversamente, risultano essere sempre autonome e vanno sempre considerate al 10%.

Sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, la circolare precisa che da questo deve essere escluso il mark-up, vale a dire il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene.

In riferimento alle indicazioni sulla fatturazione, la circolare precisa che il prestatore è tenuto a indicare puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore degli stessi beni, evidenziando separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.

Da ultimo la Circolare chiarisce che la norma ha efficacia retroattiva; tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non risulta rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.

 
Pubblicato : 22 Settembre 2023 14:15