Quali sono gli atti interruttivi della prescrizione?
Come si interrompe la prescrizione di un credito: cosa fare per evitare l’estinzione del diritto.
Affinché un diritto non cada in prescrizione è necessario esercitarlo. È chiaro però che, mancando la collaborazione della parte obbligata, tale esercizio non può che consistere nell’avvio di un’azione legale. Nel caso, ad esempio, di una persona che vanti un credito nei confronti di un’altra, dinanzi all’inadempimento di questa non resta che avvalersi dell’avvocato e intraprendere una causa.
Tuttavia, non è solo facendo causa all’avversario che si può interrompere la prescrizione: è sufficiente anche un atto stragiudiziale come una diffida o una messa in mora.
Insomma, affinché il diritto non si estingua basta richiedere formalmente alla controparte l’adempimento della sua prestazione. Ciò non toglie che possa essere anche quest’ultima a riconoscere spontaneamente l’esistenza del diritto altrui.
Di tanto tratteremo in questa breve guida. Vedremo cioè quali sono gli atti interruttivi della prescrizione. Ci riferiremo alla prescrizione civile le cui regole valgono anche per i crediti del fisco, relativi cioè all’omesso pagamento di imposte, tributi e cartelle esattoriali. Ma procediamo con ordine.
Cosa sono gli atti interruttivi della prescrizione?
Si definisce «interruttivo della prescrizione» ogni atto che ha l’effetto di interrompere il decorso del termine di prescrizione facendo decorrere nuovamente da capo il relativo calcolo.
Ad esempio, se un credito si prescrive in cinque anni, dinanzi a un atto interruttivo inviato pochi giorni prima del compimento della prescrizione, il termine quinquennale torna a decorrere da capo, per altri cinque anni (a partire dal giorno successivo al ricevimento dell’atto interruttivo).
In linea teorica, non c’è limite alle volte in cui si può interrompere la prescrizione. Il che significa che, se il creditore interrompe puntualmente la prescrizione prima che questa si compia, il suo diritto non si estinguerà mai.
Così, un soggetto che vanti un credito nei confronti di un altro a seguito di una sentenza di condanna può evitare che tale suo diritto si prescriva spedendo, alla controparte, una diffida di pagamento prima della fine del decimo anno (gli atti giudiziari infatti cadono in prescrizione dopo 10 anni).
Gli atti interruttivi della prescrizione, quindi, hanno lo scopo di evitare che il diritto si estingua definitivamente.
Quali sono gli atti interruttivi della prescrizione?
Gli atti interruttivi della prescrizione possono provenire dal creditore o dal debitore. Nel primo caso si può trattare della notifica di un atto giudiziario (un atto di citazione, un decreto ingiuntivo, ecc.) o di una lettera di diffida con modalità che consentano la prova del ricevimento (raccomandata a.r., Pec, telegramma, fax). Nel secondo caso invece si può trattare di una ammissione spontanea del debito, fatta in modo esplicito o implicito.
Attenzione: durante il decorso del giudizio in tribunale, la prescrizione resta sospesa. Ad esempio, se il creditore fa causa al debitore per il pagamento di una fattura, il termine di prescrizione non si calcola durante tutta la durata dell’azione legale.
Vediamo singolarmente i vari atti interruttivi della prescrizione.
Atto giudiziario
Il tipico atto che interrompe la prescrizione è quello giudiziario. In buona sostanza si può trattare di un:
- atto di citazione;
- atto di ricorso;
- decreto ingiuntivo;
- atto di precetto;
- atto di pignoramento.
Tali atti vengono notificati a mezzo dell’ufficiale giudiziario o con modalità telematiche. Per evitare la prescrizione è necessario che l’atto venga consegnato al debitore prima della scadenza del termine.
La «citazione» e il «ricorso» sono il diverso nome che assumono gli atti con cui si inizia un giudizio. Il ricorso, ad esempio, si propone in materia di crediti di lavoro o di locazione; la citazione è invece l’atto per la generalità dei crediti. La differenza procedurale sta nel fatto che la citazione viene prima notificata all’avversario e poi depositata in tribunale; il ricorso invece viene prima depositato in tribunale in attesa che il giudice apponga su di esso la data dell’udienza, e poi viene notificato all’avversario.
Il «decreto ingiuntivo» è l’ordine di pagamento emesso dal giudice quando il creditore è in possesso di una prova scritta del proprio credito. Non richiede l’avvio di un giudizio, ma deve essere notificato al debitore che, nei 40 giorni successivi, può decidere se fare o meno opposizione.
Il «precetto» è l’atto che viene notificato al debitore prima dell’avvio del pignoramento con cui gli si dà 10 giorni di tempo per adempiere.
Infine il «pignoramento» (sia che si tratti di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi) interrompe la prescrizione.
Diffida
Spesso si usano indistintamente i termini «diffida», «messa in mora», «sollecito di pagamento», «intimazione», «contestazione scritta», ecc. I fini giuristi diranno che, nella terminologia tecnica, ciascuna di queste espressioni ha un significato diverso. In realtà, nella prassi, vengono usate come sinonimi, ma occuparci di ciò richiederebbe una trattazione a parte. L’importante è sapere che la prescrizione si interrompe genericamente con una richiesta di adempimento che il creditore invia al debitore, non necessariamente sotto forma di azione giudiziaria. In buona sostanza, non c’è bisogno di avviare una causa per interrompere la prescrizione.
A tal fine pertanto basta inviare una raccomandata a.r., una posta elettronica certificata, un fax o un telegramma in cui si indica chiaramente:
- l’importo o la prestazione dovuta;
- la causa dell’obbligo (ossia la sua fonte: una sentenza, una fattura, un contratto, un atto illecito, ecc.).
Non avrebbe alcun effetto interruttivo della prescrizione una generica lettera al debitore in cui gli si intimi di «pagare le somme dovute» senza alcun riferimento all’ammontare delle stesse e alla motivazione).
Riconoscimento del debito
Il debitore che riconosca il proprio debito per iscritto interrompe la prescrizione. Ciò può avvenire innanzitutto con un atto esplicito: si pensi al caso del debitore che rilasci al creditore una dichiarazione con cui si impegna a pagargli il debito entro una determinata scadenza.
Ma il riconoscimento del debito può avvenire anche tacitamente. Ad esempio, il debitore che chieda uno sconto, un saldo e stralcio, una dilazione o una moratoria non sta facendo altro che ammettere l’esistenza di un debito non ancora adempiuto. Anche tali atti quindi interrompono la prescrizione.
La contestazione dell’importo del credito
Il debitore che, per iscritto, contesti l’importo del credito senza però contestare anche l’esistenza del credito stesso, pone un atto interruttivo della prescrizione. Anche in questo caso infatti siamo dinanzi a un implicito riconoscimento del credito altrui. E questo per la semplice ragione che tale comportamento presuppone l’esistenza dell’obbligazione, anche se è in discussione solo il suo ammontare.
Interruzione dei crediti del fisco
Ogni richiesta di pagamento proveniente dall’amministrazione finanziaria interrompe la prescrizione. Così sono atti interruttivi della prescrizione:
- l’avviso di accertamento;
- la cartella esattoriale;
- l’intimazione di pagamento;
- il preavviso di fermo auto;
- il preavviso di ipoteca;
- il pignoramento dei beni del contribuente.
Approfondimenti
Come funziona l’interruzione della prescrizione civile?
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