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Quali reati commette chi parcheggia abusivamente in condominio

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(@mariano-acquaviva)
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Dove è possibile parcheggiare in un condominio? Chi è legittimato a lasciare in sosta il proprio veicolo? Quando scatta il reato di violazione di domicilio?

Le aree adibite a parcheggio sono quantomai contese dagli automobilisti, ovunque esse si trovino. Tanto spinge molti conducenti a lasciare in sosta la propria auto anche dove non dovrebbero, ad esempio sul suolo privato. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: quali reati commette chi parcheggia abusivamente in condominio?

Si tratta di una questione molto interessante a cui la Corte di Cassazione ha recentemente fornito una risposta per certi versi sorprendente. Approfondiamo l’argomento.

Dove si può parcheggiare in condominio?

Oltre che nell’area adibita appositamente a ciò, in condominio è praticamente possibile parcheggiare in ogni area comune, purché non se ne alteri la normale destinazione d’uso e si consenta anche agli altri condòmini di godere del bene.

In pratica, ciò significa che si può parcheggiare nel cortile, lungo la strada o il viale, nel piazzale, perfino sulla rampa che conduce ai piani interrati, purché sia lasciato libero il transito ai veicoli.

Non è invece possibile parcheggiare nel giardino, trattandosi di area adibita al verde e, pertanto, assolutamente incompatibile con la sosta dei veicoli.

Oltre a non modificare la destinazione d’uso del bene, il parcheggio delle vetture non deve impedire l’accesso alle proprietà private.

Pertanto, è vietato parcheggiare in prossimità dei beni esclusivi (porta dell’abitazione, autorimessa, ecc.) in modo tale da precludere l’ingresso a chi ne è legittimato.

Chi può parcheggiare in condominio?

In linea di massima, chiunque può lasciare in sosta il proprio veicolo all’interno di un’area condominiale, anche un soggetto diverso dai residenti (proprietari e inquilini).

Pertanto, possono utilizzare il parcheggio condominiale parenti, amici e clienti di coloro che abitano nell’edificio.

L’assemblea condominiale e il regolamento possono però stabilire il divieto di parcheggio per le auto delle persone che non sono condòmini.

In altre parole, il divieto di ingresso per le auto che appartengono a soggetti terzi è sicuramente legittimo, in quanto nessun diritto dei condòmini viene leso.

Parcheggio in condominio: quando è abusivo?

Il parcheggio in condominio diventa abusivo nel momento in cui non vengono rispettate le regole di cui sopra.

È quindi abusiva la sosta delle auto che impedisce l’ingresso ai proprietari, che altera la destinazione d’uso del bene comune, che ostacola il transito degli altri veicoli, che non rispetta le regole del regolamento condominiale e del codice della strada.

Infatti, quando si parcheggia in un’area condominiale aperta al pubblico, occorre comunque rispettare le norme poste dal codice della strada, con la conseguenza che è illegittimo parcheggiare in doppia fila, negli stalli riservati ai disabili, in curva, ecc.

Inoltre, è abusivo il parcheggio prolungato nel tempo che finisce per diventare una vera e propria occupazione permanente.

Tale condotta contrasta con quella norma del codice civile [1] secondo la quale non si può fare un utilizzo del bene comune che estrometta gli altri dal godimento della stessa cosa.

È ciò che accade nel momento in cui una persona lascia in sosta, per molti giorni, la propria auto sempre nello stesso posto, occupando il suolo in modo da trasformarlo in una sorta di stallo riservato.

Parcheggio abusivo in condominio: cosa si rischia?

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione [2], chi parcheggia ripetutamente, senza averne titolo, all’interno del condominio rischia di incorrere in due reati distinti: quelli di violazione di domicilio e di invasione di terreni.

Per la precisione, la violazione di domicilio si configura in quanto il cortile illegittimamente occupato rientra nella nozione di «appartenenza» dell’abitazione, con la conseguenza che commette reato chi entra nell’area contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

Secondo la Cassazione, nella nozione di privata dimora tutelata dalla norma penale rientrano tutti i luoghi nei quali si svolgono, in modo non occasionale, atti della vita privata e non sono aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (compresi quelli destinati all’attività lavorativa e professionale).

Ai fini della violazione di domicilio il cortile condominiale rientra quindi tra le appartenenze di cui parla la legge, anche se esso è destinato al servizio e all’uso di più abitazioni: il diritto di escludere l’intruso spetta a ciascuno dei singoli proprietari.

Per ciò che concerne l’invasione di terreni, ciò che rileva è la condotta ripetuta nel tempo da parte del soggetto che, pur non essendo condomino né avendo altro titolo che legittimasse la sosta, in spregio al regolamento e/o alla decisione dell’amministratore di revocargli l’autorizzazione, aveva occupato più volte l’area comune.

Parcheggio abusivo in condominio: approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti sul tema del parcheggio abusivo in condominio, si rinvia alla lettura dei seguenti articoli:

 
Pubblicato : 25 Luglio 2023 08:46