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Quali obblighi ha il committente in un appalto edilizio?

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(@paolo-florio)
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Lavori di ristrutturazione in casa e nei condomini: la responsabilità del proprietario dell’immobile e dell’amministratore.

Nell’ambito degli appalti edilizi, la figura del committente assume un ruolo determinante non solo nella scelta dell’appaltatore ma anche nella gestione complessiva della sicurezza sul cantiere.

La legge italiana, in particolare il D.Lgs. 81/2008, stabilisce delle precise responsabilità per il committente che vanno ben oltre la semplice selezione della ditta appaltatrice.

Attraverso l’analisi di una recente sentenza della Corte di Cassazione, esploreremo quali rischi corre e quali obblighi ha il committente in un appalto edilizio, le implicazioni legali che possono derivare da una cattiva gestione del cantiere e dalla scelta inadeguata della ditta di lavori di ristrutturazione, come ad esempio quelli domestici.

Chi è il committente?

Il committente di un’opera edilizia, secondo l’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, è colui per conto del quale l’intero progetto viene realizzato. Di norma è il proprietario dell’immobile (ad esempio l’intestatario dell’abitazione in cui vengono fatti lavori di ristrutturazione). Quando invece i lavori riguardano il condominio, la figura del committente è impersonificata dall’amministratore che agisce per conto della collettività dei condomini.

Che obblighi ha il committente?

Il ruolo di committente comporta la responsabilità di verificare non solo l’iscrizione dell’appaltatore alla Camera di Commercio ma anche la sua idoneità tecnica, come specificato all’art. 91 del medesimo decreto.

Tali adempimenti sono estesi anche agli amministratori di condominio, che agiscono in rappresentanza della collettività dei condomini.

Cosa accade in caso di incidenti sul cantiere?

Un caso emblematico si è verificato quando un lavoratore, durante l’intonacatura di un fabbricato, è caduto da un ponteggio non a norma. Il Tribunale ha inizialmente assolto il committente dal reato di lesioni colpose, sostenendo che non fosse il datore di lavoro della vittima. Tuttavia, su ricorso in Cassazione, la sentenza è stata annullata: secondo la Corte, il committente può essere considerato corresponsabile se oltrepassa i confini del suo ruolo, influenzando direttamente l’organizzazione e l’esecuzione dei lavori. Tutte le volte cioè in cui il committente non si limita a conferire l’incarico alla ditta ma esercita delle ingerenze nell’organizzazione dei lavori, allora si assume anch’egli la colpa se qualcuno si fa male.

La Cassazione ha chiarito che il committente assume una posizione di corresponsabilità qualora si ingerisca nell’organizzazione dei lavori, ad esempio impartendo direttive, coordinando le attività o avviando lavori in condizioni potenzialmente pericolose. Tale responsabilità è legata non solo all’affidamento dell’opera, ma anche al dovere di garantire che l’esecuzione non sia affidata a soggetti professionalmente inadeguati.

Un esempio concreto si manifesta quando il committente, pur non essendo il diretto datore di lavoro, interviene attivamente nell’organizzazione dei lavori o ignora la presenza di rischi evidenti, compromettendo la sicurezza dei lavoratori.

La responsabilità del committente nella scelta dell’appaltatore

Uno degli aspetti fondamentali che incombono sul committente nell’ambito di un contratto di appalto riguarda l’individuazione dell’impresa a cui affidare i lavori. Questa responsabilità, delineata dall’articolo 90 del D.lgs 81/2008, introduce il concetto di “culpa in eligendo“, ossia la colpa nella scelta, che può generare responsabilità civili nei confronti di terzi qualora il committente selezioni un appaltatore inidoneo. La sentenza della Cassazione n. 1234/2016 pone in evidenza come una scelta non diligente possa tradursi in conseguenze legali significative per il committente.

Criteri di scelta dell’impresa secondo la normativa

Il D.Lgs. 81/2008 impone al committente l’onere di assicurarsi che l’impresa appaltatrice sia non solo iscritta alla Camera di Commercio, ma anche in possesso del documento di valutazione dei rischi e non soggetta a provvedimenti interdittivi o sospensivi, come previsto dall’articolo 14. Ignorare questi criteri fondamentali nella selezione dell’appaltatore espone il committente a rischi legali, oltre a compromettere la sicurezza sul cantiere.

L’obbligo del committente di monitorare l’esecuzione dei lavori

Oltre alla scelta accurata dell’appaltatore, il committente deve vigilare affinché tutte le fasi lavorative, soprattutto se non contemporanee, siano delegate a soggetti specifici incaricati della loro esecuzione. Qualsiasi attività svolta al di fuori degli incarichi ufficialmente conferiti rappresenta un’ingerenza diretta nei lavori da parte del committente, implicando l’assunzione di una posizione di garanzia rispetto ai rischi lavorativi.

Le regole della Cassazione in materia di appalto condominiale

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha delineato una serie di principi fondamentali relativi ai contratti di appalto in ambito condominiale, cristallizzandosi nella sentenza n. 34964 del 2022. Questo “decalogo” offre una chiara direttiva sulle responsabilità e le dinamiche tra appaltatore, subappaltatore e committente in materia di sicurezza sul lavoro e gestione del cantiere.

Autonomia dei lavori subappaltati e obblighi di protezione

La sentenza n. 12440 del 2020 sottolinea che il subappaltante può essere esonerato dagli obblighi di protezione solo se i lavori subappaltati sono completamente autonomi, senza possibilità di ingerenza nei compiti specifici del subappaltatore. Questo principio garantisce che l’autonomia operativa del subappaltatore non venga compromessa da interventi esterni.

Responsabilità antinfortunistica dell’appaltatore

Nonostante il ricorso al subappalto, l’appaltatore mantiene la qualifica di datore di lavoro e continua a essere responsabile del rispetto delle normative antinfortunistiche, in particolare se esercita un’influenza attiva sui lavori. La Cassazione, con la sentenza n. 50996 del 2011, chiarisce che l’appaltatore non può sottrarsi a tale responsabilità attraverso il subappalto.

Esonero dagli obblighi di protezione nel subappalto

Riprendendo il principio espresso al punto 1, la sentenza n. 1490 del 2009 ribadisce che l’esonero dagli obblighi di protezione per il subappaltante si verifica unicamente in presenza di lavori svolti in completa autonomia, eliminando ogni possibile ingerenza dell’appaltatore.

Autonomia organizzativa nel subappalto

La responsabilità dell’appaltatore può essere esclusa solo se il subappaltatore svolge i lavori in assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale. La sentenza n. 5977 del 2005 specifica che non è sufficiente affidare lavori determinati e circoscritti; è fondamentale che non esista una interdipendenza che coinvolga l’appaltatore nell’organizzazione del cantiere.

Prevenzione degli infortuni e responsabilità condivisa

Quando i lavori subappaltati si svolgono nello stesso cantiere, senza che l’appaltatore rinunci ai propri poteri organizzativi, entrambe le parti, appaltatore e subappaltatore, condividono la responsabilità della sicurezza. La sentenza n. 2748 del 1998 enfatizza la necessità che entrambe le figure vigilino sull’adozione delle misure di prevenzione, rendendoli congiuntamente responsabili in caso di infortunio.

L’introduzione della patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi

La riforma introdotta dal D.L. 19/2024 rappresenta un punto di svolta nel contesto della normativa sulla sicurezza nei cantieri, incidendo in maniera significativa anche sulle responsabilità dei committenti nei contratti di appalto, in particolare per quelli che riguardano la realizzazione di cantieri temporanei e mobili in ambito condominiale.  

Una delle novità più rilevanti riguarda l’obbligo, per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in detti cantieri, di possedere una “patente di sicurezza”, dotata inizialmente di trenta crediti. Questo nuovo strumento è pensato per monitorare e valutare costantemente il rispetto delle normative sulla sicurezza, attribuendo o decurtando crediti in base al comportamento e agli incidenti verificatisi.

La patente subisce decurtazioni di crediti in relazione ai provvedimenti definitivi emessi per inadempimenti o violazioni. Ad esempio, in caso di infortuni sul lavoro, la decurtazione sarà di 20 crediti per la morte, 15 per inabilità permanente e 10 per inabilità temporanea assoluta con astensione dal lavoro superiore ai quaranta giorni. Un punteggio inferiore a 15 crediti comporta l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nei cantieri, a meno che non si tratti di concludere attività già in corso al momento della decurtazione.

Operare in un cantiere con una patente il cui punteggio sia inferiore alla soglia minima di 15 crediti espone a sanzioni amministrative significative, che vanno da 6.000 a 12.000 euro, e prevede l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un semestre. Tuttavia, le imprese che dispongono dell’attestazione SOA, secondo quanto previsto dall’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, sono esonerate dal possesso della patente.

I compiti dell’amministratore nel contesto degli appalti condominiali

Nel quadro normativo relativo ai contratti di appalto di opere edilizie, il committente – che può essere rappresentato anche dall’amministratore di un condominio – riveste un ruolo di primaria importanza.

Secondo l’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008, il committente è colui per conto del quale l’opera viene realizzata, e come tale, deve assicurarsi del rispetto dei criteri indicati all’articolo 91, verificando tra l’altro l’iscrizione dell’appaltatore alla Camera di Commercio e la sua idoneità tecnica.

È stato di recente introdotto l’obbligo per il committente di verificare il possesso della “patente di sicurezza” da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, inclusi i casi di subappalto.

L’amministratore di condominio, nel suo ruolo di committente, deve pertanto esercitare una diligente supervisione in tutte le fasi del processo, dalla progettazione all’esecuzione dei lavori. Questo comporta non solo la scelta accurata delle imprese e dei lavoratori autonomi in base ai nuovi criteri stabiliti, ma anche la gestione coordinata e la programmazione temporale delle diverse attività lavorative, in modo da minimizzare i rischi e garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

L’amministratore non può esigere un ulteriore compenso per tali attività di supervisione se non lo ha esplicitato nel preventivo presentato all’assemblea all’atto della sua nomina.

 
Pubblicato : 26 Marzo 2024 13:45