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Quali dispositivi medici sono detraibili?

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(@paolo-remer)
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La lista dei prodotti e delle attrezzature sanitarie che fruiscono della detrazione Irpef al 19%; come indicarli in dichiarazione dei redditi.

Le malattie che compromettono più o meno gravemente la salute umana sono un’infinità, ma la medicina, assistita dalla tecnologia moderna, ha reso disponibili una serie di rimedi, non solo farmaceutici, per curarle. Così le spese sanitarie rappresentano una quota consistente e inevitabile per moltissimi italiani, che vogliono sapere: quali dispositivi medici sono detraibili?

È bene saperlo in anticipo, prima di programmare e sostenere la spesa per l’acquisto, non solo per munirsi della documentazione necessaria a comprovare l’esborso – per sé o per i propri familiari a carico – ma anche per evitare amare sorprese quando ci si accinge a compilare la dichiarazione dei redditi, o ci si reca al Caf per avere assistenza, e si scopre che quel dispositivo medico, magari costoso, che abbiamo comprato non può fruire della detrazione Irpef al 19%.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate non ritiene validi i documenti fiscali (fatture, ricevute e scontrini) che riportano la dicitura generica «dispositivo medico»: serve sempre una descrizione specifica del prodotto, che il venditore dovrà inserire nel documento fiscale rilasciato all’acquirente [1].

Dispositivi medici: cosa sono?

Partiamo dalla definizione di dispositivi medici, per capire esattamente di cosa stiamo parlando. In generale, i dispositivi medici sono tutti i prodotti e strumenti utilizzati dal personale sanitario per finalità diagnostiche o terapeutiche.

Nello specifico, la normativa europea sulla marcatura CE [2] considera dispositivo medico «qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull’uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d’suo mediche specifiche: diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie – diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità – studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico – fornire informazioni attraverso l’esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, e che non esercita nel o sul corpo umano l’azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi».

Dispositivi medici: quali sono detraibili?

La legislazione italiana [3] qualifica i dispositivi medici con definizioni analoghe ,che recepiscono le direttive europee in materia. È una definizione ampia, nella quale rientrano molteplici oggetti, tra cui le protesi, gli occhiali da vista, il materasso ortopedico o antidecubito, l’apparecchio per l’aerosol. Sul sito ufficiale del ministero della Salute è possibile consultare la lista aggiornata dei dispositivi medici inseriti nell’apposita banca dati istituita a fini sanitari, ma la normativa fiscale è parzialmente differente, per cui conviene esaminare quali di essi sono detraibili.

Ecco la lista dei dispositivi medici detraibili secondo l’elencazione fornita dall’Agenzia delle Entrate [4] contenente «i dispositivi medici di uso più comune»:

  • apparecchi di protesi dentaria (indipendentemente dal materiale impiegato);
  • apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
  • occhiali da vista (lenti e montatura, ma con esclusione delle spese sostenute per l’impiego nella montatura di metalli preziosi, quali oro, argento e platino);
  • lenti a contatto (comprese le spese per l’acquisto del liquido o soluzione);
  • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, comprese le batterie di alimentazione;
  • arti artificiali e apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché su misura);
  • apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, eccetera;
  • apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc);
  • siringhe e termometri;
  • macchine per aerosol;
  • apparecchi per misurare la pressione del sangue;
  • ausili per persone incontinenti, come i “pannoloni”;
  • materassi ortopedici e antidecubito;
  • penne “pungidito” per la misurazione della glicemia;
  • ausili per disabili (cateteri, sacche per urine, padelle ecc.);
  • prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.);
  • contenitori di campioni (per raccogliere urine o feci da analizzare);
  • test di gravidanza, di ovulazione e di menopausa;
  • strisce o strumenti per la determinazione del glucosio, del colesterolo e dei trigliceridi;
  • test di autodiagnosi per intolleranze alimentari, prostata PSA, determinazione del tempo di protrombina (INR), rilevazione del sangue occulto nelle feci, o per la celiachia.

Detrazione spese per dispositivi medici: come funziona

La detrazione delle spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi medici è pari al 19% dell’imposta lorda a debito, ma con una franchigia di 129,11 euro. Ad esempio, se un contribuente ha avuto spese sanitarie per 500 euro, potrà detrarre 70,47 euro (il 19% della differenza tra 500 e 129,11). È lo stesso meccanismo che si applica per la detrazione di tutte le spese sanitarie in genere (visite mediche, esami specialistici, acquisto di farmaci, ecc.).

Tutte le spese sostenute per acquistare – o anche per affittare – i dispositivi medici devono essere documentate mediante scontrino fiscale o fattura, recante la descrizione specifica del prodotto (come abbiamo anticipato, non vale la dicitura generica) e l’indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa, altrimenti la detrazione fiscale non sarà riconosciuta.

Se il documento di spesa riporta il codice AD o PI (che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici), ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità del prodotto alle direttive europee, altrimenti il contribuente deve farsela rilasciare dal venditore e conservarla.

 
Pubblicato : 28 Luglio 2023 06:30