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Quale legge si applica in crociera?

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(@paolo-remer)
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La giurisdizione dello Stato di bandiera della nave e gli altri criteri per stabilire chi deve giudicare gli eventuali reati commessi a bordo di una nave da crociera.

Le crociere attraversano un gran numero di Paesi, anche extraeuropei: ad esempio, la classica crociera del Mediterraneo passa, a seconda degli itinerari, in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia, Croazia, Montenegro, Marocco, Tunisia, Egitto, Cipro, Israele. Perciò è molto importante sapere quale legge si applica in crociera: in caso di infortuni, di atti illeciti o di veri e propri reati, come un furto o un’aggressione, bisogna conoscere qual è la normativa applicabile.

Per risolvere questi problemi esiste un’apposita branca del diritto: è il diritto del mare, o della navigazione, che coinvolge molti aspetti di diritto internazionale, perché le navi da crociera possono appartenere a uno Stato ma solcare i mari aperti o entrare nelle acque territoriali di un altro Stato, come avviene quando la nave fa scalo nei porti delle tappe turistiche. Il diritto internazionale si intreccia anche con il diritto penale nazionale, perché in certi casi il nostro Paese rivendica la propria potestà punitiva anche per i reati commessi all’estero dai propri cittadini, o dagli stranieri in Italia.

Qual è la nazionalità delle navi da crociera?

Ogni nave è soggetta al potere dello Stato di cui essa ha la nazionalità: è la cosiddetta «legge della bandiera», che in virtù di convenzioni internazionali [1] si applica praticamente in tutto il mondo.

Grazie alla legge della bandiera, ogni nave da crociera diventa una proiezione esterna dello Stato di appartenenza, un’appendice del suo territorio: quindi i passeggeri che si trovano a bordo, come anche i membri dell’equipaggio, sono soggetti all’ordinamento giuridico dello Stato di cui la nave batte bandiera. Lo Stato che rilascia la bandiera e ne concede l’utilizzo stabilisce anche tutte le condizioni di immatricolazione ed inserimento nei propri registri navali e di rilascio delle autorizzazioni alla navigazione.

Per evitare il fenomeno delle «bandiere ombra», o di comodo, è richiesto un legame effettivo tra la nave e lo Stato che l’ha autorizzata a battere la propria bandiera. Inoltre la nazionalità di riferimento deve essere unica: perciò, se una nave ha doppia bandiera, è considerata come se fosse priva di nazionalità [2].

Che legge si applica nelle acque internazionali?

Quando una nave da crociera parte da un porto italiano e naviga in acque internazionali, oltre che alla legge dello Stato di bandiera è sottoposta anche alla normativa della comunità viaggiante: ad esempio, una nave da crociera italiana, anche se batte bandiera panamense, è comunque soggetta alla legge italiana, con le particolarità che vedremo fra poco per l’applicazione delle leggi penali.

Il capo della comunità viaggiante è il Comandante della nave da crociera, che assume le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di responsabile della sicurezza di bordo e di ufficiale di stato civile: per questo motivo il matrimonio in crociera è valido in particolari condizioni e situazioni di emergenza, come quando la nave sta per affondare e gli sposi si trovano in imminente pericolo di vita [3].

Quale legge quando la nave entra nel mare territoriale di un altro Stato?

Quando una nave da crociera solca le acque territoriali di un altro Stato, deve garantire un «passaggio inoffensivo» [4] e deve attenersi alla normativa dello Stato costiero, che disciplina gli accessi nei propri mari e le soste nei porti (ad esempio, per particolari situazioni, anche temporanee, uno Stato potrebbe non concedere l’autorizzazione all’ingresso nelle proprie acque territoriali).

La nave da crociera, anche quando percorre i mari territoriali di uno Stato straniero o è ormeggiata nei suoi porti, continua ad essere considerata una parte del territorio dello Stato di cui batte bandiera. A bordo della nave, infatti, continua ad applicarsi la legge della bandiera; se i passeggeri sbarcano a terra, ad esempio per compiere un’escursione turistica, devono, invece, rispettare tutte le leggi ed i regolamenti di quello Stato.

Cosa succede se viene commesso un reato a bordo nave da crociera?

Come abbiamo visto, la giurisdizione dello Stato di bandiera e il criterio della comunità viaggiante si applicano nelle acque internazionali; rimane da vedere cosa succede se viene commesso un reato a bordo di una nave da crociera mentre essa si trova nelle acque territoriali di uno Stato straniero, ad esempio mentre è ormeggiata in porto.

La Convenzione di Montego Bay [5] stabilisce che lo Stato costiero «non dovrebbe» esercitare la propria giurisdizione penale su una nave straniera – da crociera o mercantile – in transito nel proprio mare territoriale, tranne quando:

  • le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero (ad esempio, se c’è un collegamento tra il reato e i cittadini dello Stato straniero, come quando da bordo nave si apre il fuoco contro una nave locale: è per questo motivo che i due “marò” italiani sono stati processati in India);
  • il reato può pregiudicare lo Stato costiero o il «buon andamento» del suo mare territoriale;
  • l’intervento delle autorità locali viene richiesto dal Comandante della nave o da un’autorità diplomatica dello Stato di cui la nave batte bandiera;
  • occorre reprimere un traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Quale legge si applica per i reati commessi su una nave da crociera?

In sostanza, il risultato dei criteri che abbiamo esaminato è questo: per i fatti illeciti compiuti su una nave da crociera e che hanno un risvolto puramente interno (ad esempio, il furto di oggetti da una cabina, o l’aggressione ad un passeggero), che non coinvolge gli Stati stranieri in cui la nave transita, vige la giurisdizione esclusiva dello Stato di appartenenza della nave, e le autorità straniere dello Stato in cui la nave si trova non intervengono, a meno che il Comandante della nave non gli chieda di farlo.

Per le navi da crociera italiane, si applica, quindi, normalmente la legge penale italiana, perché il Codice penale [6] considera «territorio dello Stato» anche «le navi e gli aeromobili ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera»: e sancisce che «chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana» [7].

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Pubblicato : 11 Dicembre 2022 16:24