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Qual è la pena per minacce?

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(@mariano-acquaviva)
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In cosa consistono le intimidazioni perseguibili penalmente? In quali casi la procedibilità è d’ufficio e quando a querela di parte? Si può sperare nel perdono?

Minacciare una persona è reato: su questo non ci sono dubbi. La legge è molto chiara nel punire ogni tipo di intimidazione, in qualsiasi modo essa si manifesti. Sono pertanto punibili non solo le classiche minacce verbali (“Ti ammazzo”, “Te la farò pagare”, “Ti faccio vedere io”, ecc.) ma anche quelle espresse sotto forma di gesti (la mano che mima la pistola, ad esempio) o di scritti (lettere minatorie, messaggi, email, ecc.). Insomma: ogni tipologia di intimidazione è punibile penalmente. In che modo? Qual è la pena per minacce?

Come vedremo a breve, il Codice penale prevede sanzioni diverse a seconda della minaccia; per la legge, infatti, una cosa è la classica intimidazione verbale, altro è, invece, la minaccia fatta con le armi: è chiaro che quest’ultima condotta sia molto più grave, in quanto estremamente pericolosa. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme qual è la pena per minacce.

Quando si può parlare di “minaccia”?

Prima di scoprire qual è la pena per minacce, bisogna precisare subito una cosa: non ogni intimidazione costituisce reato.

Secondo l’ordinamento giuridico, sono minacce penalmente perseguibili solamente le intimidazioni in grado di spaventare concretamente la vittima, in modo tale da farle temere un male ingiusto.

Questo significa che non c’è minaccia se l’intimidazione:

  • non è seria oppure non è credibile. È il caso di chi minaccia di lanciare un sortilegio, oppure di chi prospetta un male in un contesto scherzoso o goliardico;
  • non prospetta un male ingiusto. Ad esempio, minacciare di sporgere denuncia o di andare in tribunale non è reato, in quanto si tratta di lecite possibilità concesse dalla legge.

Al contrario, c’è minaccia penalmente rilevante se la stessa, pur non essendo pericolosa per la maggior parte delle persone, lo è per la vittima. È il caso dell’emofiliaco minacciato con un ago oppure della persona allergica al lattosio minacciata con un bicchiere di latte.

La minaccia, inoltre, non deve riguardare necessariamente la prospettazione di un male fisico: anche prospettare un ingiusto licenziamento può essere un reato.

Qual è la sanzione per le minacce?

Come anticipato in apertura, la legge prevede due pene diverse a seconda della gravità delle minacce:

  • per le intimidazioni “semplici”, è prevista la sola multa fino a 1.032 euro;
  • per le intimidazioni “gravi” (ad esempio, la minaccia di morte) e per quelle fatte avvalendosi di armi o di scritti anonimi, oppure da più persone riunite o anche da una sola però mascherata in viso, la pena è l’arresto fino a un anno [1].

Insomma: c’è minaccia e minaccia. Le diverse pene stabilite dalla legge non sono l’unica cosa che differenzia l’intimidazione semplice da quella grave. Prosegui nella lettura se vuoi saperne di più.

Minacce: chi può sporgere denuncia?

Le minacce possono essere denunciate solamente dalla vittima, entro tre mesi da quando le ha subite. Si tratta infatti di un reato procedibile a querela di parte, nel senso che solo la persona offesa può farne segnalazione alle forze dell’ordine.

Questo significa, in pratica, che il figlio che assiste alla minaccia di morte rivolta dal padre alla madre non potrà sostituirsi a quest’ultima nello sporgere querela.

Se la querela non è presentata alle autorità entro tre mesi da quando il fatto è avvenuto oppure da quando se ne è avuta conoscenza (si pensi a colui che scopre solamente molto tempo dopo che gli era stata recapitata una lettera minatoria), allora non si potrà più procedere contro l’autore del crimine: la querela, infatti, è condizione di procedibilità dell’azione penale.

Le minacce sono perseguibili d’ufficio solamente nella loro forma aggravata dall’uso delle armi o di scritti anonimi, oppure fatta da più persone riunite o anche da una sola però mascherata in viso: al ricorrere di queste circostanze, il reato può essere denunciato da chiunque, anche da persona diversa dalla vittima, senza limiti di tempo.

Ad esempio, se una persona assiste alle minacce che un gruppo di ragazzi rivolge a un altro, allora potrà andare dai carabinieri o dalla polizia per denunciare il fatto.

Minacce: si può rimettere la querela?

Quando il reato di minacce e procedibile a querela di parte, la persona offesa può decidere di ritirare la denuncia sporta in precedenza, determinando così l’estinzione del reato.

La remissione della querela può essere spontanea, nel senso che la vittima ha un ripensamento e decide di tornare sui suoi passi, oppure essere frutto di un accordo tra persona offesa e imputato, in base al quale il primo si impegna a ritirare la querela dietro pagamento di un risarcimento.

La remissione della querela è sempre possibile, purché nel frattempo non sia intervenuta condanna definitiva.

Quando non si viene puniti per minacce?

Il giudice può decidere di “perdonare” chi si è macchiato del reato di minacce, se la sua condotta è stata isolata e non grave.

In questi casi, sia il pm che il giudice possono optare per l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto [2]: in pratica, se si è trattato di una intimidazione lieve e non ripetuta, la magistratura decide di “chiudere un occhio”, ritenendo inutile cominciare un procedimento penale per un fatto tutto sommato lieve.

Di questo speciale “perdono”, però, si può godere solo una volta: in presenza di un nuovo reato (ad esempio, di un’altra minaccia), i giudici dovranno necessariamente proseguire con il procedimento penale.

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Pubblicato : 29 Ottobre 2022 07:00