forum

Qual è la differenz...
 
Notifiche
Cancella tutti

Qual è la differenza tra diritto canonico e diritto ecclesiastico?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
37 Visualizzazioni
(@mariano-acquaviva)
Post: 2341
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Cosa prevede la legge con riferimento alle confessioni religiose? Cosa succede in caso di violazione delle norme emanate dalla Chiesa cattolica?

Secondo la Costituzione ogni confessione è uguale alle altre, tutti hanno diritto di professarne liberamente il culto e di farne propaganda, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Per la legge, quindi, il sentimento religioso delle persone è importantissimo; tanto è confermato dalle sanzioni che il codice penale prevede per le condotte in grado di offendere la fede delle persone, come ad esempio il vilipendio o il danneggiamento di cose consacrate a un culto (reliquie, ecc.).

Non deve quindi sorprendere che l’ordinamento giuridico italiano conosca sia il diritto canonico che quello ecclesiastico. Qual è la differenza? Scopriamolo.

Cos’è il diritto ecclesiastico?

Il diritto ecclesiastico è costituito dall’insieme delle norme intese a regolare la vita giuridica delle confessioni religiose.

Detto in altri termini, il diritto ecclesiastico si occupa di disciplinare i rapporti tra Stato e religioni, tutelando la libera manifestazione del sentimento religioso di tutti i cittadini attraverso l’eguaglianza delle varie confessioni.

Ad esempio, fanno parte del diritto ecclesiastico gli articoli della Costituzione che garantiscono l’uguaglianza delle confessioni davanti alla legge, la libertà di culto e i rapporti tra Chiesa cattolica e Stato regolati dai Patti lateranensi.

Ancora, rientrano nel diritto ecclesiastico le Intese con le diverse confessioni religiose, volte a regolarne gli aspetti più significativi e i risvolti giuridici: si pensi alle convenzioni stipulate con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Tavola valdese, l’Unione Comunità Ebraiche in Italia, ecc.

Cos’è il diritto canonico?

Il diritto canonico regola soltanto la religione cattolica; in pratica, si tratta delle norme con cui il Vaticano disciplina il cattolicesimo.

Il diritto canonico è praticamente tutto raccolto all’interno del Codice di diritto canonico promulgato dalla Chiesa cattolica.

Sono un esempio di norme di diritto canonico quelle che stabiliscono come diventare sacerdoti (frequentazione del seminario, ordinazione, ecc.), quali sono gli obblighi dei fedeli, come si amministra una parrocchia, quali sono i poteri del vescovo, ecc.

In buona sostanza, per “diritto canonico” si intende l’insieme delle regole che disciplina l’ordinamento della Chiesa cattolica, con particolare riferimento a quelle che stanno alla base dell’attività dei fedeli e delle strutture ecclesiastiche, nonché a quelle che disciplinano le relazioni ecclesiastiche con la società esterna.

Il diritto canonico è altresì il diritto che si applica nello Stato di Città del Vaticano: in questo caso, rappresenta un vero e proprio ordinamento giuridico statale.

Diritto canonico e diritto ecclesiastico: qual è la differenza?

È dunque chiara la differenza tra diritto ecclesiastico e diritto canonico:

  • il diritto ecclesiastico corrisponde alle norme emanate dallo Stato per regolare i propri rapporti con la Chiesa cattolica e con tutte le altre confessioni religiose. In sostanza, il diritto ecclesiastico disciplina la vita giuridica di tutte le confessioni religiose;
  • il diritto canonico riguarda solo la confessione cattolica, rappresentandone di fatto l’ordinamento interno. Il diritto canonico è quindi solo una piccola parte del diritto ecclesiastico, che invece riguarda tutte le confessioni religiose.

Insomma: Il diritto canonico è costituito dall’insieme di regole della Chiesa cattolica per i suoi fedeli, mentre il diritto ecclesiastico ha una portata decisamente più ampia.

Da ciò deriva un’importantissima differenza: mentre il diritto canonico non è “cogente”, nel senso che non può essere fatto rispettare con la forza, trattandosi di norme che non provengono dallo Stato, il diritto ecclesiastico è costituito da norme di legge a tutti gli effetti, con la conseguenza che la loro violazione può essere sanzionata dalle autorità competenti, sia in via amministrativa che (talvolta) penale.

Se un sacerdote viola una norma di diritto canonico, la polizia non potrà sanzionarlo, a meno che la violazione non costituisca anche un illecito per lo Stato.

Quanto appena detto trova eccezione solamente nell’ipotesi di diritto canonico inteso come ordinamento giuridico vigente all’interno dello Stato Vaticano: in tal caso, le norme hanno valore di legge.

 
Pubblicato : 25 Dicembre 2023 06:00