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Pubblico dominio: cosa vuol dire?

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(@mariano-acquaviva)
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Cosa sono le opere dell’ingegno? Cos’è e come funziona il diritto d’autore? Dopo quanto tempo un’opera diventa di pubblico dominio?

Quante volte hai sentito parlare di un’opera diventata di pubblico dominio? Sicuramente spesso. Con la stessa frequenza ti sarai chiesto cosa significa e, in pratica, cos’è possibile fare con un’opera di questo tipo. Facciamo un esempio concreto. La famosissima canzone natalizia “Jingle bells” risale alla metà dell’800 ed è diventata di pubblico dominio, con la conseguenza che oggi sei libero di cantarla e perfino di inciderla su un disco. L’altrettanto famosa canzone napoletana “‘O sole mio”, pur essendo ugualmente molto vecchia, è invece tutelata dalla legge, che ne proibisce ogni riproduzione indebita. Perché un trattamento così differente tra due canzoni entrambe molto datate? Cosa vuol dire pubblico dominio e in quali casi si verifica questa particolare condizione?

Come diremo, la legge stabilisce con precisione quando un’opera dell’ingegno diventa di pubblico dominio, finendo così per poter essere utilizzata e sfruttata da chiunque. Questa particolare condizione dell’opera comporta, di fatto, l’estinzione del diritto d’autore avente natura patrimoniale. Per una maggior comprensione dell’argomento bisogna però per prima cosa fare chiarezza su alcune nozioni fondamentali, quali ad esempio quella di “opera dell’ingegno” e di “diritto d’autore”; solo successivamente potremo davvero capire cosa vuol dire pubblico dominio.

Cosa sono le opere dell’ingegno?

Per opera dell’ingegno si intende ogni idea creativa nel campo culturale e scientifico.

Per la precisione, la legge [1] dice che sono opere dell’ingegno di carattere creativo tutte quelle che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono quindi opere dell’ingegno tutte le opere letterarie, cinematografiche e teatrali; le sculture, i dipinti, i disegni e le incisioni; le composizioni musicali di ogni tipo; le opere fotografiche e architettoniche; i programmi per elaboratori (i software, limitatamente al linguaggio di programmazione).

Cos’è il diritto d’autore?

Il diritto d’autore è l’insieme delle norme che tutela le opere dell’ingegno. La sua protezione ha un doppio contenuto:

  • da un lato, assicura all’autore il riconoscimento della paternità della propria opera. In pratica, nessun altro potrà dirsi autore se non colui che lo è effettivamente (cosiddetto diritto morale d’autore);
  • dall’altro, garantisce il monopolio esclusivo sull’utilizzazione dell’opera e, di conseguenza, sul guadagno che dalla stessa deriva (diritto patrimoniale d’autore).

La differenza tra questi due aspetti del diritto d’autore è fondamentale in quanto solo il contenuto patrimoniale può essere ceduto a terzi e, soprattutto, è soggetto al pubblico dominio; il contenuto morale, invece, è incedibile e imprescrittibile.

Classico esempio è quello dello scrittore che, per pubblicare il proprio romanzo, cede i diritti alla casa editrice, la quale guadagnerà sulle vendite del manoscritto.

Come nasce il diritto d’autore?

Il diritto d’autore nasce contemporaneamente all’opera dell’ingegno. Ciò significa che l’autore, per ottenere tutela, non deve fare nulla: non occorre alcuna iscrizione o registrazione alla Siae, in quanto la protezione della legge è garantita dalla stessa creazione dell’opera, purché questa abbia il carattere dell’originalità e della creatività.

Questo vuol dire che le norme sul diritto d’autore proteggono anche il romanzo che hai nel cassetto ma che nessuno ha voluto pubblicare, oppure per il brano che hai composto ma che non ha fatto ascoltare a nessuno.

Cos’è il pubblico dominio?

Nell’ambito del diritto d’autore si ha pubblico dominio quando l’opera dell’ingegno può essere utilizzata e sfruttata anche da persone che non ne hanno avuto il consenso.

In pratica, il pubblico dominio fa decadere il diritto patrimoniale d’autore, con la conseguenza che l’opera di altri potrà essere impiegata da chiunque per farne ciò che si vuole.

Ad esempio, una canzone “caduta” in pubblico dominio, come ad esempio “Jingle bells” sopra citata, potrà essere cantata da chiunque, riscritta, modificata, arrangiata in maniera diversa, ecc., senza che si debba chiedere il permesso a qualcuno.

Ecco perché di alcuni brani “storici” si ascoltano infinite versioni diverse: perché chiunque può impiegare l’opera che è diventata di pubblico dominio, potendo anche guadagnarci dalla stessa.

Per la stessa ragione i grandi classici della letteratura (Manzoni, Leopardi, Foscolo, Dante Alighieri, Shakespeare, ecc.) vengono continuamente pubblicati dalle case editrici.

Quando un’opera diventa di pubblico dominio?

Un’opera diventa di pubblico dominio trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore; nel caso di più autori, dalla morte dell’ultimo di questi.

Riprendendo l’esempio di “Jingle bells” e di “‘O sole mio”, mentre l’autore della prima canzone è morto nel 1893 e, pertanto, il brano è di pubblico dominio già dal 1964, uno degli autori di “‘O sole mio” è deceduto solamente nel 1972, con la conseguenza che il brano diverrà di pubblico dominio il primo gennaio 2043, cioè a partire dall’anno successivo al 70° dalla morte dell’ultimo degli autori.

Si badi bene: il pubblico dominio riguarda solo gli aspetti economici dell’opera. Ciò significa che, trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore, questi non verrà “cancellato”, ma resterà sempre l’autore originario dell’opera dell’ingegno.

Il termine dei 70 anni dalla morte dell’autore riguarda solo i diritti patrimoniali

Sul punto la legge [2] è molto chiara: “I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte”.

Insomma: trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore, l’opera diventa di pubblico dominio, con la conseguenza che chiunque potrà trattare la stessa quasi come se fosse anche propria, potendo quindi ripubblicarla, riprodurla, modificarla, eseguirla, recitarla, rappresentarla, ecc., salvo l’obbligo di menzionare sempre l’autore originario.

Se, invece, l’opera è ancora protetta dalla legge, è necessaria l’autorizzazione dell’autore, finché è in vita, o dei suoi eredi per i 70 anni successivi alla sua morte, a cui spetterà un compenso.

 
Pubblicato : 25 Giugno 2023 12:00