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Pubblicazione provvedimenti su social: quando si rischia la diffamazione?

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(@salvatore-cirilla)
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Sono in possesso di un titolo esecutivo. Il debitore a cui ho fornito la merce ha ceduto l’attività ma sta nascondendo il ricavato della vendita, come pure da ricerche fatte, risulta essere nullatenente. Qualsiasi esecuzione sarebbe vana. Posso utilizzare questo titolo esecutivo come leva nei social e  divulgare in rete quanto già sentenziato dal giudice per costringerlo a pagare? Cosa rischio? 

Nel campo della pubblicazione su social di atti potenzialmente diffamatori, bisogna stare attenti, soprattutto nel modo in cui qualcosa viene diffuso.

È ovvio che il potere di pubblicare atti e provvedimenti giudiziali spetta in modo assoluto ai magistrati, che possono disporre in tal senso ogniqualvolta glielo consente la legge.

Ad esempio, non integra il reato di diffamazione la pubblicazione su un quotidiano dell’avviso di un’asta giudiziaria con l’indicazione del nome del debitore soggetto al procedimento di espropriazione, allorché in considerazione dell’oggetto del procedimento esecutivo possa giovare il conoscere il nome del proprietario per la valutazione dello stato del bene e della convenienza del prezzo dell’asta. Infatti, ai sensi dell’art. 490 c.p.c., quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, deve essere affisso nell’albo dell’ufficio giudiziario, davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo “avviso contenente tutti i dati che possano interessare il pubblico” (Cassazione penale, sez. VI, 20/06/1978).

Tuttavia, quando a pubblicare è una delle parti e, in particolare, il creditore che, in tal modo, vorrebbe creare un sentimento di disprezzo ai danni del debitore o, meglio, di esporre questo al cosiddetto “pubblico ludibrio”, la questione diventa più rilevante, necessitando massima attenzione per chi pubblica, posto che occorrerà, probabilmente, difendersi da un’accusa di diffamazione.

Il rischio di essere querelati, infatti, potrebbe essere concreto.

La querela, tuttavia, non equivale a condanna, ma di certo a inutili preoccupazioni giudiziali da parte Sua, oltre che oneri economici.

Pertanto, messa in conto una possibile difesa tecnica in giudizio, occorre capire quale sia la strategia migliore per evitare una condanna penale e, quindi, oltre al danno la beffa.

Di certo, ciò che deve essere assolutamente vietato è l’utilizzo di frasi ingiuriose, offese o comunque commenti che possano denigrare evidentemente il debitore. Questo perché tale attività non rientrerebbe più nel cosiddetto “diritto di critica”, ma sfocerebbe nella classica diffamazione.

La soluzione potrebbe essere quella di pubblicare semplicemente il decreto ingiuntivo descrivendo i fatti in maniera asettica: Lei ha eseguito una fornitura mai pagata dal debitore ed è stato costretto ad ottenere un titolo esecutivo che, però, non ha potuto eseguire in virtù del fatto che il debitore risulta nullatenente. Magari potrebbe aggiungere un commento sulla non correttezza dell’operato del debitore, nella parte in cui esegue una fornitura senza avere la possibilità di pagare, ma sempre nel rispetto della continenza delle affermazioni.

Il mio consiglio è, comunque, evitare questo passaggio pubblico, in quanto non comporterà, con ogni probabilità, alcun vantaggio per Lei, anzi!

Possibilmente, il debitore potrebbe essere spinto a presentare querela, con un inutile aggravio di costi per Lei, oltre che di preoccupazioni.

Dall’altro lato, questi potrebbe decidere, come ha fatto finora, di non pagare, e di restare nullatenente.

Diversamente, monitorerei il soggetto periodicamente, al fine di verificare un suo passo falso, in termini di acquisizioni patrimoniali o, magari, penserei ad avviare un’azione giudiziale di accertamento della simulazione della vendita, tesa a porre nel nulla quell’operazione, poiché finalizzata a provocarLe un danno.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

 
Pubblicato : 13 Maggio 2023 07:00