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Prove illegittimamente acquisite: ultime sentenze

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Prove assunte al di fuori dei casi consentiti dalla legge e inutilizzabilità.

Prova illegittimamente acquisita

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, comma 2, 111 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 Cedu, nella parte in cui non prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità della prova acquisita in violazione di un divieto di legge si applichi anche alle c.d. “inutilizzabilità derivate”, nonché, quelle, sollevate nei medesimi termini in riferimento agli artt. 13,14 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 Cedu, dell’art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Corte Costituzionale, 09/05/2022, n.116

Inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite

In mancanza di un’esplicita norma nel campo del diritto tributario, che contempli la sanzione della inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite (a differenza di quanto previsto dall’art. 191 c.p.p.), l’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale, avvenuta, eventualmente, in modo rituale, non comporta l’inutilizzabilità degli stessi da parte dell’Ufficio accertatore. Pertanto, gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso.

Comm. trib. prov.le Sondrio sez. I, 24/05/2021, n.57

Perquisizioni e ispezioni compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 c.p.p., censurato per violazione degli artt. 2,3,13,14,24,97, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui — secondo l’interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, qualificabile come diritto vivente — non prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di un divieto di legge riguardi anche gli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione e ispezione domiciliare e personale compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge, ovvero non convalidati, comunque sia, dal pubblico ministero con provvedimento motivato. Con la sentenza n. 219 del 2019, relativa a questioni sostanzialmente sovrapponibili, si è già rilevato come con la disposizione censurata il legislatore abbia inteso introdurre un meccanismo preclusivo che direttamente attingesse, dissolvendola, la stessa “idoneità” probatoria di atti vietati dalla legge, distinguendo nettamente tale fenomeno dai profili di inefficacia conseguenti alla violazione di una regola sancita a pena di nullità dell’atto.

Il petitum del rimettente si traduce, quindi, nella richiesta di una pronuncia fortemente “manipolativa”, volta a rendere automaticamente inutilizzabili gli atti di sequestro, attraverso il “trasferimento” su di essi dei “vizi” che affliggerebbero gli atti di perquisizione personale e domiciliare dai quali i sequestri sono scaturiti, in ragione di una ritenuta non congruità dell’apparato di motivazioni esibito dalla polizia giudiziaria a corredo degli atti in questione, ancorché convalidati da parte del pubblico ministero.

Ciò rende le questioni inammissibili, vertendosi in materia caratterizzata da ampia discrezionalità del legislatore (quale quella processuale), e discutendosi, per giunta, di una disciplina di natura eccezionale (quale appunto quella relativa ai divieti probatori e alle clausole di inutilizzabilità processuale) (sent. n. 219 del 2019).

Corte Costituzionale, 26/11/2020, n.252

Registrazioni effettuate nelle aree comuni condominiali

In tema di videoriprese registrate in luogo di pertinenza condominiale, si tratta di videoriprese non effettuate dalla polizia giudiziaria e che non possono essere assimilate, quanto ai presupposti di ammissibilità, ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di cui all’art. 266 c.p.p, sicché nel caso di immagini registrate derivanti videoregistrazioni provenienti da privati, installate a fronte anche di esigenze di sicurezza delle parti comuni, poi acquisite come documenti ex art. 234 c.p.p. (e non quale prova atipica), i fotogrammi estrapolati da detti filmati non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.

Cassazione penale sez. V, 19/10/2020, n.32544

Prove “illecite” nel processo penale e ammissibilità nel processo civile

La categoria dell’inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio.

Tribunale Trani, 17/09/2020

Violazione di interessi costituzionalmente tutelati

Nel giudizio civile è precluso l’accesso alle prove la cui acquisizione concretizzi una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati riferibili alla parte contro cui la prova viene utilizzata, ritenendosi errata l’affermazione secondo la quale, in assenza di norme nel codice di rito civile espressamente limitative dell’utilizzo di prove acquisite illecitamente, e considerata l’inapplicabilità dell’art. 191 c.p.p. in tema di inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite anche al giudizio civile, si ricaverebbe il principio di una generale ammissibilità di tali fonti di prova.

Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, n.8459

Fotogrammi estrapolati da videoregistrazioni effettuate da privati

Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità. (Fattispecie relativa a registrazioni audio-video di parti comuni di un condominio effettuate con telecamere installate per esigenze di sicurezza).

Cassazione penale sez. V, 21/02/2020, n.21027

Prova acquisita dall’agente infiltrato

In tema di operazioni sotto copertura, è inutilizzabile la prova acquisita dall’agente infiltrato che abbia determinato l’indagato alla commissione di un reato e non quella acquisita con l’azione di mero disvelamento di una risoluzione delittuosa già esistente, rispetto alla quale l’attività dell’infiltrato si presenti solo come occasione di estrinsecazione del reato. (Fattispecie in cui gli agenti sotto copertura si sono limitati a fingersi interessati all’acquisto di droga, concordando luogo, tempo e modalità della consegna di sostanza stupefacente già nella disponibilità dell’imputato).

Cassazione penale sez. VI, 04/02/2020, n.12204

Informazioni apprese da fonte confidenziale

In tema di intercettazioni, le informazioni apprese da fonte confidenziale non sono in alcun modo utilizzabili – neppure unitamente ad altri elementi – al fine di ritenere la sussistenza dei gravi indizi di reato che consentono l’impiego di tale mezzo di ricerca della prova, mentre possono essere utilizzate al diverso fine di individuare il collegamento tra il soggetto da intercettare ed una data utenza, non essendo, questa, attività di ricostruzione del quadro indiziario.

(In motivazione, la Corte ha precisato che l’eventuale inutilizzabilità conseguente all’impiego di informazioni apprese da fonte confidenziale per l’affermazione della sussistenza di indizi idonei all’attivazione di intercettazioni resta circoscritta alle prove illegittimamente acquisite, senza comunicarsi al contenuto delle ulteriori captazioni, non applicandosi all’inutilizzabilità la regola, di cui all’art. 185, comma 1, c.p.p., relativa all’estensione della nullità agli atti dipendenti da quello dichiarato nullo).

Cassazione penale sez. VI, 22/10/2019, n.18125

Inutilizzabilità delle prove per il giudizio penale

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 c.p.p., censurato per violazione degli artt. 2, 3,13, 14, 24,97, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui — secondo l’interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente — non prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall’autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività. Il petitum è infatti fondato su una richiesta fortemente “manipolativa” — pretendendo di desumere l’automatica “inutilizzabilità” degli atti di sequestro, attraverso il “trasferimento” su di essi dei “vizi” che affliggerebbero gli atti di perquisizione personale e domiciliare dai quali i sequestri sono scaturiti — che finisce ineluttabilmente per coinvolgere scelte di “politica processuale” che la stessa Costituzione riserva al legislatore. Inoltre, la richiesta di addizione non soltanto mira ad introdurre un nuovo caso di inutilizzabilità di ciò che l’ordinamento prescrive come attività obbligatoria (il sequestro del corpo del reato), ma si propone altresì di introdurre, ex novo, uno specifico divieto probatorio, sancendo la inutilizzabilità delle dichiarazioni a tal proposito rese dalla polizia giudiziaria: preclusione, quest’ultima, che si colloca in posizione del tutto eccentrica rispetto al tema costituzionale coinvolto dagli artt. 13 e 14 Cost.

Peraltro, se è vero che le regole che stabiliscono divieti probatori riposano essenzialmente sulla esigenza di introdurre misure volte anche a disincentivare possibili “abusi” è altrettanto vero che un simile obiettivo viene in ogni modo perseguito dall’ordinamento a traverso la persecuzione diretta, in sede disciplinare o, se del caso, anche penale, della condotta “abusiva” che possa essere stata posta in essere dalla polizia giudiziaria (sentt. nn. 34 del 1973, 120 del 1975, 277 del 2014, 23 del 2016, 45 del 2018; ordd. nn. 122, 254 del 2016).

Corte Costituzionale, 03/10/2019, n.219

Istituto posto a garanzia delle posizioni difensive

La sanzione della inutilizzabilità di cui all’art. 191 c.p.p. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge; ne consegue che tale inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri del processo.

Cassazione penale sez. II, 17/01/2018, n.17694

Prove illegittimamente acquisite nel diritto tributario

L’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite vale anche per il diritto tributario, cosicché l’autorizzazione giudiziaria per l’accesso ai locali adibiti ad abitazione principale del contribuente è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie. Pertanto le prove eventualmente acquisite in violazione di tale precetto comportano illegittimità dell’atto che ne segue.

Comm. trib. reg. Bari, (Puglia) sez. VII, 16/01/2017, n.74

Valenza probatoria dei documenti posti a base dell’accertamento

In ordine alla valenza probatoria dei documenti posti a base dell’accertamento, vi sono due orientamenti giurisprudenziali contrapposti: il primo che ritiene che gli accertamenti tributari sono validi comunque siano stati acquisiti gli elementi di prova non esistendo nel diritto tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, salvo la verifica dell’attendibilità in considerazione della natura e del contenuto dei documenti, nonché delle eventuali preclusioni di carattere specifico. Pertanto gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso salvo la verifica della loro attendibilità.

Un secondo orientamento che, invece, ritiene che le disposizioni che regolano le procedure rogatoriali laddove violate comportano l’inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. delle prove assunte all’estero. In proposito si deve osservare che il procedimento tributario è un procedimento avente natura documentale e, pertanto, al fine di garantire il legittimo esercizio del diritto di difesa costituzionalmente previsto, i criteri di valutazione della prova documentale devono essere particolarmente rigorosi tanto più che gli effetti che ne derivano al contribuente non sono soltanto relativi al recupero dei tributi, in ipotesi, evasi ma comportano altresì l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. IX, 13/04/2017, n.1722

Annullamento del provvedimento di sequestro probatorio 

L’annullamento del provvedimento di sequestro probatorio impedisce il mantenimento del vincolo sul bene, ma non l’utilizzabilità degli elementi acquisiti ai fini dell’emissione di un successivo decreto di sequestro preventivo, i quali non possono ritenersi prove illegittimamente acquisite ai sensi dell’art. 191cod. proc. pen.

Cassazione penale sez. II, 20/01/2017, n.4887

Limiti e divieti all’utilizzazione della prova

L’inutilizzabilità, per carenza di spontaneità, delle dichiarazioni rese dall’indagato alla p.g. ai sensi dell’art. 350, comma 7, c.p.p. non si comunica al successivo interrogatorio cui il pubblico ministero, edotto di tali dichiarazioni, sottoponga l’indagato, poiché – non operando in tema di inutilizzabilità il principio della propagazione previsto, invece, per la materia delle nullità – la sanzione processuale della inutilizzabilità rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide sulle altre risultanze probatorie, pur se ad esse collegate.

Cassazione penale sez. I, 29/09/2015, n.45550

Videoregistrazioni effettuate con telecamere di sicurezza

Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerate prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.
Cassazione penale sez. II, 04/02/2015, n.6515

Utilizzazione della prova

Il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest’ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite.

(Fattispecie in cui si è affermato che la violazione dell’art. 430 bis c.p.p. – concretatasi nella acquisizione illegittima, da parte del p.m., di informazioni da soggetto indicato nella richiesta di incidente probatorio ammesso dal g.i.p. prima dell’illegittima assunzione delle predette informazioni – non determina la nullità dell’incidente probatorio in cui il p.m. abbia utilizzato per le contestazioni dette informazioni illegittimamente acquisite).

Cassazione penale sez. V, 20/11/2014, n.12697

Prove acquisite con interferenza illecita nella vita privata

Sono inutilizzabili, in quanto acquisite in violazione della norma dell’art. 615-bis c.p., le prove ottenute attraverso una interferenza illecita nella vita privata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabile una registrazione illegittimamente effettuata da un coniuge delle conversazioni intrattenute, in ambito domestico, dall’altro coniuge con un terzo).

Cassazione penale sez. V, 30/05/2014, n.35681

Regole per l’assunzione della prova

La violazione di una qualsiasi norma che detti regole per l’assunzione della prova può comportare una irregolarità che, avuto riguardo alla sua natura e gravità, può determinare la nullità assoluta o relativa, secondo il principio di tassatività, ex art. 177 c.p.p., conseguenza che, tuttavia, non può derivare dall’inosservanza del divieto di cui all’art. 149 disp. att. c.p.p., trattandosi di norma regolamentare cui non è collegata alcuna sanzione processuale.

Cassazione penale sez. V, 26/09/2013, n.8367

Ammissione, acquisizione e richiesta delle prove

Il saggio fonico, pur non costituendo prova “diretta” in quanto non è attività tipica di documentazione fornita di una propria autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di cui è vietata l’utilizzazione ai sensi dell’art.191 c.p.p., ma tra quelle “atipiche” non disciplinate dalla legge (art.189 c.p.p.), ed è da considerarsi legittima perché volta ad assicurare l’accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti.

(In motivazione la Corte ha precisato che il saggio fonico non è equiparabile ad una intercettazione tra presenti in quanto è del tutto indifferente il contenuto delle frasi pronunciate, non valutabile né a favore né contro chi le pronuncia, ma utilizzabile come mero parametro di riferimento ai fini dell’espletamento di una perizia e, quindi, acquisibile senza formalità).

Cassazione penale sez. II, 12/04/2013, n.18286

Estensione dell’inutilizzabilità alle prove derivanti dall’atto inutilizzabile

Il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest’ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite.

Cassazione penale sez. II, 29/11/2011, n.44877

Quali sono le prove illegittimamente acquisite?

Le “prove illegittimamente acquisite” come disciplinate dall’art. 191 c.p.p. sono quelle assunte al di fuori dei casi consentiti dalla legge e non quelle che presentino vizi parziali nel corso della loro formazione.

Di conseguenza, qualora alcune risposte della persona esaminata in sede giudiziale fossero frutto di domande poste in modo non consentito potrebbe venire in discussione l’eventuale esclusione ex art. 191 c.p.p. delle specifiche risposte dal novero del materiale utilizzabile ai fini della decisione, ma non certamente la inutilizzabilità dell’intero esame.

Cassazione penale sez. III, 04/03/2010, n.16854

Inosservanza della normativa in materia di dati personali

Le immagini registrate da un impianto di videosorveglianza di un esercizio commerciale senza l’osservanza delle forme stabilite in materia di dati personali (nella specie per la mancanza dell’informativa di cui all’art. 13 d.lg. n. 196 del 2003), benché siano qualificate inutilizzabili dall’art. 11 comma 2 d.lg. n. 196 del 2003, non possono considerarsi prove illegittimamente acquisite, delle quali a norma dell’art. 191 c.p.p. è vietata l’utilizzazione nel processo penale.

Ufficio Indagini preliminari Termini Imerese, 02/04/2009

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Pubblicato : 13 Ottobre 2022 05:00