forum

Protezione dei mino...
 
Notifiche
Cancella tutti

Protezione dei minori in caso di reati commessi dai genitori

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
57 Visualizzazioni
(@elda-panniello)
Post: 48
Estimable Member Registered
Topic starter
 

La legge penale e quella civile tutela i minori vittime di genitori violenti: denuncia, allontanamento dalla casa familiare ed ordini di protezione.

Le segnalazioni che pervengono quotidianamente agli uffici delle forze di polizia sulle attività d’indagine in cui sono coinvolti dei minorenni quali vittime, riguardano, in prevalenza, reati commessi in ambito familiare in primis i maltrattamenti in famiglia ma anche la violenza sessuale e psicologica. Come si attua la protezione dei minori in caso di reati commessi dai genitori? Si tratta di un argomento che tocca un po’ la coscienza di tutti. Questo perché la maggior parte dei reati che si consumano all’interno del nucleo familiare ai danni di minori sono perpetrati da persone in cui le vittime dovrebbero poter riporre la loro fiducia, ovvero i genitori. Inoltre, non sempre i comportamenti criminosi riguardano ambienti degradati. Al contrario gli autori degli illeciti possono appartenere a qualsiasi condizione socio-economica e possono avere qualsiasi età. Peraltro, la legge [1] considera i minori quali persone offese anche se i reati sono compiuti in pregiudizio di altri componenti della famiglia. In tal caso si parla di violenza assistita. Ciò che è determinante affinché sia leso il bene giuridico protetto è la presenza dei minori agli episodi di violenza e di maltrattamenti in contesti che, per definizione, dovrebbero definirsi “sicuri”. La violenza assistita si configura come aggravante comune dei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, dei delitti contro la libertà personale nonché dei maltrattamenti commessi “in presenza o in danno di un minorenne di anni 18 ovvero in danno di persona in stato di gravidanza” [2].

Vediamo allora quali sono gli illeciti penali che i genitori possono compiere in danno dei figli e cosa prevede il nostro ordinamento giuridico in materia di protezione dei minori in caso di reati consumati nel contesto familiare.

Figli minori: quali reati possono essere commessi dai genitori?

Il reato che più frequentemente viene commesso dai genitori ai danni dei figli minori è quello di maltrattamenti in famiglia [3]. In particolare l’articolo 572 del Codice penale punisce chiunque maltratti persone di famiglia o comunque conviventi, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o un’arte.

Il reato scatta non solo quando dei maltrattamenti è vittima il figlio minorenne ma anche quando questi assiste ai maltrattamenti in danno ad altri componenti del nucleo familiare (ad esempio quando la vittima è la madre). Inoltre, affinché il reato si possa configurare è necessaria la commissione di una serie ripetuta di maltrattamenti tale da integrare l’abitualità della condotta.

I comportamenti dai quali può scaturire il reato possono anche essere di per sé privi di una connotazione negativa ma se esasperati ed eccessivi possono integrare l’ipotesi di maltrattamenti. Vedi ad esempio un padre troppo geloso che vieta alla figlia di uscire di casa se non è accompagnata da adulti. In quest’ipotesi il suo comportamento di iperprotezione va a ledere lo sviluppo psicofisico della minore.

La legge non fornisce una definizione precisa di maltrattamenti per cui il reato si può configurare in vario modo ossia attraverso atti lesivi della integrità fisica, dell’onore, della libertà o del decoro dei minori, anche per il tramite di atti di minacce, di scherno o di disprezzo che si risolvono in vere e proprie sofferenze morali e sono in grado di causare uno stato fisico e psicologico di avvilimento e di disagio continuo.

I figli o le figlie minorenni possono anche subire violenza sessuale da parte di uno dei genitori o da parte di entrambi, quando l’altro è consenziente o complice dell’abuso. Il genitore che pone in essere la relativa condotta criminosa, lede la libertà di autodeterminazione sessuale del figlio, determinando uno sviamento della funzione di accudimento e di protezione tipica della figura genitoriale [4]. Altresì, il genitore – in ipotesi la madre – che consapevole del reato di violenza sessuale continuata commesso dal padre nei confronti della figlia minore, ometta di denunciare i fatti e di chiedere l’intervento dell’autorità, è ritenuto responsabile di concorso nel reato medesimo [5].

La violenza psicologica è un altro reato che può essere commesso dai genitori nei confronti dei figli minori. Per violenza psicologica si intende una serie di atteggiamenti intimidatori o minacciosi, vessatori e denigranti da parte di entrambi i genitori o di uno solo di essi. Tali atteggiamenti si possono tradurre in rifiuto dei figli, aggressione, sopraffazione, isolamento, sottomissione, ecc.

La violenza psicologica si inquadra negli articoli del codice penale che puniscono la violenza privata, la minaccia, le lesioni che provocano una malattia del corpo o della mente, l’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, i maltrattamenti in famiglia e, nel caso dell’isolamento forzato, il sequestro di persona.

I genitori possono commettere anche il reato di stalking nei confronti dei figli minori nel caso in cui intervengano in maniera eccessiva nella loro vita privata. Salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, il codice penale punisce chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta qualcuno in modo da provocare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura o un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto da costringerlo a cambiare abitudini di vita [6].

Infine, i genitori possono compiere atti di violenza fisica nei confronti dei figli minori consistenti ad esempio in schiaffi, spintoni, strattonamenti, ecc. In tali ipotesi il codice penale interviene punendo le percosse, l’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina attuati con violenza, fino al tentato omicidio o all’omicidio, nei casi più estremi.

Reati in famiglia a danno dei figli minori: cosa fare?

I minori vittime di reati commessi all’interno del contesto familiare, se hanno compiuto quattordici anni, possono sporgere querela nei confronti del padre o della madre; se non hanno ancora compiuto quattordici anni, il diritto di querela può essere esercitato dall’altro genitore o da altra persona che ne abbia la rappresentanza, come ad esempio il tutore.

Se però il minore di quattordici anni è vittima di comportamenti illeciti da parte di un genitore (vedi da parte della madre) e non c’è altra persona che ne abbia la rappresentanza (ad esempio perché il padre è morto), il giudice, su richiesta del minore stesso o del pubblico ministero, deve nominargli un curatore speciale che faccia i suoi interessi, eventualmente denunciando la madre.

I reati contro i minorenni sono sempre procedibili d’ufficio. Ciò vuol dire che gli illeciti commessi dai genitori in danno dei figli minorenni possono essere denunciati da chiunque, anche da una persona estranea al nucleo familiare, ad esempio una vicina, che vi assiste causalmente.

Nella maggior parte dei casi è la scuola che allerta i servizi sociali i quali, a loro volta, denunciano direttamente alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria l’eventuale presenza di condotte illecite all’interno della famiglia.

Come proteggere i minori in caso di reati commessi dai genitori?

La protezione dei minori in caso di reati commessi dai genitori si può attuare dal punto di vista penale e civile. Infatti, da un lato il codice di procedura penale prevede la possibilità per il giudice di disporre l’allontanamento dalla casa familiare del genitore violento dall’altro il codice civile prevede dei rimedi specifici da adottare nei confronti di quest’ultimo, nell’ipotesi in cui non si sia reso responsabile di alcun reato.

Allontanamento dalla casa familiare

Nel caso di denuncia del genitore per reati commessi contro il figlio minore, il giudice deve stabilire a chi affidare il minore medesimo. In tale ipotesi può decidere per l’affidamento esclusivo alla madre, se questa vive in un altro luogo, oppure ad altri parenti o a una famiglia disposta ad accoglierlo. Su richiesta del pubblico ministero può anche disporre l’allontanamento del genitore dalla casa familiare.

L’allontanamento dalla casa familiare è una misura cautelare che viene adottata ogni qual volta sussista l’urgenza di allontanare l’autore del reato dalla vittima, con lo scopo di tutelare quest’ultima. Peraltro, tale misura può essere disposta già durante la fase delle indagini preliminari, quindi, a prescindere da una sentenza di condanna, qualora il giudice ritenga pericolosa per la vittima la permanenza in casa del soggetto indagato.

Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive al genitore di lasciare immediatamente la casa, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza la sua autorizzazione. Inoltre, può ingiungergli il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati.

Se sussistono esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il giudice può altresì prescrivere al genitore di non avvicinarsi a luoghi determinati che sono abitualmente frequentati dalla persona offesa dal reato [7].

Ordini di protezione

Il Codice civile prevede i cosiddetti ordini di protezione che possono essere disposti dal giudice nei confronti del genitore il quale, pur non commettendo alcun reato, reca comunque pregiudizio all’educazione della prole o metta in pericolo la serenità della famiglia.

In sostanza il giudice ordina al coniuge/padre che ha tenuto una condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e l’allontanamento dalla casa familiare; può anche prescrivergli, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal partner ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro [8].

Nello stesso decreto con il quale è disposto l’ordine di protezione il giudice ne stabilisce la durata che non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrono gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

In conclusione se il genitore violento non ha commesso alcun reato, quindi, non può essere perseguito penalmente, è possibile rivolgersi al giudice civile affinché pronunci un ordine di protezione che è uguale alla misura cautelare prevista dal codice di procedura penale.

 
Pubblicato : 28 Marzo 2023 14:00