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Proprietà del vicino: confini e privacy

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(@consulenze)
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Dopo un rilievo topografico è stata riscontrata una difformità di confini sia con il mio vicino, il quale ha trasformato il granaio in abitazione sforando con tettoie e puntando tutte le telecamere di sicurezza verso la mia proprietà e occupando una parte del mio giardino, sia con la strada adiacente non privata.

Ho comprato nel 2014 e la casa è stata costruita ante 1945. Non ho ingiunzioni da parte del comune ma problemi di privacy con il vicino che avanza pretese di passaggio quando in realtà parcheggia immancabilmente sul mio terreno, vorrei recintare delimitando per bene. Cosa posso fare per regolarizzare il tutto? Devo agire tramite giudice?

La strada più semplice (ed economica) è quella di accordarsi con la controparte per individuare correttamente i confini e stabilirne i termini in modo da non creare più confusione per il futuro.

Il lettore dovrà provvedere a inviare una raccomandata con avviso di ricevimento al confinante, invitandolo a nominare un proprio tecnico di fiducia affinché, insieme al suo, si provveda nel contraddittorio a determinare l’esatto confine, ad esempio in base a:

  • le mappe catastali;
  • i titoli di proprietà posseduti;
  • i rilievi effettuati in loco.

Si tenga infatti conto che il rilevamento planimetrico consiste in un’elaborazione grafica sviluppata a tavolino che potrebbe essere confutata da sopralluoghi concreti.

Se l’invito verrà accolto:

  • i tecnici potranno effettuare le opportune misurazioni e stabilire quale sia il confine;
  • si potrà procedere alla recinzione per evitare successive invasioni.

Delle operazioni deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti, cioè dai proprietari e dai tecnici. A tal proposito, Le consiglio di affiancare un avvocato al tecnico di fiducia.

Nel caso in cui il vicino non dovesse essere favorevole a una soluzione pacifica, allora non resterebbe che la strada giudiziale. Anche in questa ipotesi, però, trattandosi di controversia riguardante diritti reali (proprietà), occorrerà tentare preliminarmente la strada della mediazione: si tratta di uno step obbligatorio, imposto dalla legge a pena di improcedibilità dell’azione giudiziaria.

Ciò che si dovrà fare è:

  • nominare un avvocato;
  • rivolgersi a uno degli organismi di mediazione presenti nel territorio provinciale;
  • invitare la controparte a partecipare.

Il mediatore fisserà una data e convocherà entrambe le parti: nel caso in cui la controparte si presenti all’invito, il mediatore esporrà la situazione e cercherà di far trovare un accordo alle parti, anche fissando successivi incontri; se la controparte non si presenta affatto, oppure si presenta ma rifiuta qualsiasi mediazione, allora il mediatore redige verbale negativo e si potrà procedere in giudizio.

Nel caso di esito positivo, cioè di accordo raggiunto, il mediatore redige verbale che fa fede esattamente come una sentenza.

L’azione da intraprendere in giudizio nel caso di fallimento della mediazione è quella prevista dagli artt. 950 e 951 del Codice civile, cioè l’azione di regolamento di confini e la successiva apposizione dei termini. Nell’atto di citazione si avrà cura di allegare:

  • la perizia del tecnico di fiducia;
  • il titolo di proprietà;
  • una visura ipocatastale dalla quale si possa risalire ai precedenti titolari.

Ed infatti, come ammette pacifica giurisprudenza (Cass., sent. n. 10062/2018), nell’azione di regolamento di confini incombe sia sull’attore sia sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.

Fondamentale per il corretto convincimento del giudice è la nomina di un ctu (consulente tecnico d’ufficio), il quale provvederà, dopo sopralluogo e operazioni tecniche, a stabilire l’esatto confine delle proprietà coinvolte.

Contro la perizia del ctu è possibile muovere contestazioni e invitare il consulente a rendere chiarimenti innanzi al giudice. Al termine del procedimento, il giudice emetterà sentenza determinando in via definitiva la consistenza delle proprietà.

Peraltro, è appena il caso di ricordare che con l’azione di regolamento di confini (e successiva apposizione dei termini) il giudice si pronuncia solamente sulla consistenza delle proprietà, cioè sull’individuazione degli esatti confini (in genere, rimandando a quelli individuati dal ctu): ciò significa che, se è intenzione chiedere anche la demolizione di opere che ritiene essere state costruite sulla proprietà, il lettore dovrà farne espressa richiesta nella stessa domanda giudiziale.

Secondo la giurisprudenza (Cass., sent. n. 14131/2016), l’azione di regolamento di confini mira a un accertamento qualificato e al recupero della porzione di terreno illegittimamente occupata, non ad imporre il compimento di opere, sicché occorre specifica domanda affinché il giudice, accertata la consistenza delle proprietà, ordini la demolizione o la costruzione di un’opera (ad esempio, la rimozione di una costruzione edificata sul terreno altrui).

Solamente dopo aver risolto il problema dell’esatta estensione delle proprietà si potrà procedere all’analisi delle altre problematiche, cioè quelle inerenti all’invasione e alla privacy. È chiaro che, se il giudice dovesse dare ragione, la controparte sarebbe condannata anche al rilascio della parte di fondo che occupa illegittimamente: a quel punto, se non dovesse rispettare il provvedimento del giudice, si potrebbe provvedere a denunciarlo per invasione di terreni e per mancata ottemperanza alla sentenza dell’autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la privacy, è pacifico in giurisprudenza che le telecamere di sicurezza non debbano inquadrare anche la proprietà altrui. La telecamera privata di videosorveglianza installata a protezione della propria abitazione non può avere un raggio di visuale tale da andare a interferire con gli spazi di proprietà del vicino. Il rischio è di commettere il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.), punito con la reclusione fino a quattro anni. Inoltre, chi viola la privacy altrui può essere tenuto:

  • a pagare il risarcimento dei danni;
  • a rimuovere le telecamere.

Per evitare tutto ciò, le telecamere devono essere installate in modo tale da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, istituzioni, ecc.).

Per quanto concerne il confine con la strada pubblica, il suggerimento è di tentare la via bonaria con l’ente che ne è responsabile, affinché si possa ripristinare l’esatta consistenza delle proprietà.

Il consiglio è di trovare un accordo stragiudiziale con l’ente, magari rivolgendosi all’ufficio tecnico comunale, atteso che non si tratta di una vera invasione della Sua proprietà, a differenza di quanto sta accadendo con il vicino confinante, per il quale occorre intervenire anche giudizialmente nel caso di mancato accordo.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Mariano Acquaviva

 
Pubblicato : 19 Aprile 2023 16:50