Procedura di interdizione o di inabilitazione: come funziona
Le varie fasi del procedimento che portano alla sentenza con cui viene decisa a tutela di una persona fisicamente o mentalmente incapace.
La persona con menomazione fisica o psichica di maggiore o minore gravità che non riesce a badare ai propri interessi economici e giuridici e non riesce a compiere gli atti quotidiani può essere interessata da un provvedimento del giudice proprio per tutelare il suo patrimonio e per aiutarla a mantenere una vita dignitosa. A tale provvedimento si arriva, a seconda della situazione, tramite una procedura di interdizione o di inabilitazione. Come funziona questo meccanismo?
Quando scattano interdizione e inabilitazione?
La pronuncia di interdizione comporta l’incapacità legale del soggetto incapace quando quest’ultimo versa in uno stato di abituale infermità mentale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e la conseguente necessità di una persona incaricata di rappresentarlo nel compimento di tutti gli atti giuridici.
Per l’interdizione, quindi, è sufficiente accertare un’alterazione delle facoltà intellettive o volitive tale da determinare una totale incapacità o inattitudine di provvedere a sé stessi, ai propri interessi patrimoniali o che riguardano tutti gli atti della vita quotidiana, come la cura della propria persona e l’adempimento dei doveri familiari e sociali.
Il provvedimento di interdizione comporta l‘affidamento alle cure di un tutore, scelto dal giudice tutelare in base a una valutazione sull’idoneità della persona a ricoprire l’incarico.
L’inabilitazione, invece, può essere chiesta per le persone il cui stato fisico o psichico non è così grave da giustificare un provvedimento interdittivo, ma che li rende comunque parzialmente incapaci di intendere e volere e quindi inidonei a provvedere ai propri interessi. Per fare qualche esempio, si possono citare gli infermi di mente non gravi, chi ha la tendenza allo sperpero per incapacità di apprezzare il valore del denaro o per ostentazione, chi abusa abitualmente di alcolici o stupefacenti, ecc.
In questo caso, il giudice procede alla nomina del curatore, cioè del soggetto che si occupa esclusivamente di assistere l’incapace nell’amministrazione dei suoi beni. In particolare, svolge un controllo preventivo sugli atti di straordinaria amministrazione per il compimento dei quali è necessario che l’inabilitato riceva un doppio consenso, vale a dire quello del curatore e quello del giudice tutelare.
Interdizione e inabilitazione: come si avvia la procedura?
La domanda di interdizione o inabilitazione può essere presentata dal pubblico ministero o dai seguenti soggetti, con l’assistenza obbligatoria dell’avvocato:
- maggiorenne o minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale incapacità di provvedere ai propri interessi;
- coniuge, il convivente di fatto, la parte dell’unione civile o, comunque la persona stabilmente convivente;
- parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado;
- tutore o curatore;
Se la persona interessata si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, la domanda deve essere necessariamente presentata da uno dei genitori o dal pubblico ministero.
La domanda si propone con ricorso, il cui contenuto e i cui allegati sono analoghi a quelli per l’amministrazione di sostegno.
La competenza spetta al tribunale del luogo dove l’interdicendo o l’inabilitando hanno la residenza o il domicilio effettivi, a prescindere da ciò che risulta all’anagrafe, alla data dell’apertura del procedimento.
Il presidente del tribunale:
- ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero;
- nomina con decreto il giudice istruttore;
- fissa l’udienza di comparizione del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e di tutte le altre persone indicate in ricorso, le cui informazioni ritiene utili.
Su richiesta del pm, però, il presidente può anche rigettare il ricorso e archiviare la faccenda.
Ricorso e decreto sono notificati a cura del ricorrente a tutte le persone indicate nella domanda, le cui informazioni ritiene utili entro il termine fissati dal tribunale. Il decreto deve essere comunicato al pubblico ministero.
Interdizione e inabilitazione: la fase istruttoria
Il giudice istruttore nominato dal presidente de tribunale, con l’intervento del pm, esamina il soggetto interessato dall’eventuale provvedimento di interdizione o di inabilitazione e ascolta il parere delle altre persone citate sulle circostanze che ritiene rilevanti. Il giudice valuta le effettive condizioni fisiche e psichiche e, anche d’ufficio, può:
- nominare un consulente tecnico e farsi assistere da questo;
- disporre l’audizione dei parenti prossimi del beneficiario e interrogarli;
- assumere le informazioni ritenute utili e necessarie all’indagine;
- assumere i provvedimenti urgenti;
- ordinare accertamenti medici.
Se l’interdicendo o l’inabilitando, per legittimo impedimento, non può presentarsi al giudice istruttore, quest’ultimo può recarsi con il pubblico ministero nel luogo in cui si trovano.
Il giudice può anche nominare un tutore provvisorio per l’interdicendo e un curatore provvisorio per l’inabilitando.
Interdizione e inabilitazione: cosa può decidere il giudice?
Una volta conclusa la fase istruttoria, la causa viene rimessa al Collegio che, con sentenza, può:
- accogliere la domanda di interdizione o di inabilitazione;
- rigettare la domanda, per carenza dei presupposti;
- pronunciare l’inabilitazione, quando non ricorrono i presupposti per la pronuncia d’interdizione;
- pronunciare, all’esito del giudizio di inabilitazione per infermità di mente, l’interdizione su istanza del pm se, all’esito dell’istruttoria, sussistono i presupposti per la misura più grave.
La sentenza produce effetti dal giorno della pubblicazione, o dal giorno in cui il minore non emancipato interdetto o inabilitato ha raggiunto la maggiore età.
La sentenza è annotata in un apposito registro e a margine dell’atto di nascita. Può essere impugnata con atto di citazione da notificarsi nel termine di 30 giorni, se vi è stata notificazione ad opera di una delle parti, o nel termine semestrale ordinario. L’impugnazione spetta a chiunque ha avuto il diritto di presentare la domanda, oltre al tutore o al curatore.
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