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Procedimento disciplinare pubblico impiego: ultime sentenze

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Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale; sanzioni disciplinari.

Impiegati dello Stato: procedimento disciplinare

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine previsto dall’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale, ha natura perentoria e il suo mancato rispetto determina, pertanto, la decadenza dall’esercizio dell’azione disciplinare.

Cassazione civile sez. lav., 09/08/2022, n.24573

Decorrenza del termine per concludere il procedimento disciplinare

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, qualora non sia possibile individuare un dirigente od un responsabile dell’Ufficio interessato competenti, il termine per concludere il procedimento disciplinare, di cui all’art. 55 bis, comma 4, secondo e terzo periodo, del d.lgs n. 165 del 2001, decorre dalla data in cui la notizia dell’illecito è pervenuta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari.

(Nella specie, in un caso in cui il responsabile dell’Ufficio comunale interessato dalla commissione dell’illecito era proprio la persona accusata dello stesso, la S.C. ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza, che aveva fatto decorrere il termine dal momento in cui la notizia dell’illecito era stata appresa dal Segretario comunale e non, come sostenuto dalla difesa dal Sindaco, precisando che, in una situazione in cui mancava una disposizione regolamentare o statutaria o altro specifico provvedimento che designasse un sostituto, le funzioni correlate all’azione disciplinare non potevano essere svolte né dal Segretario comunale, né dal Sindaco).

Cassazione civile sez. lav., 28/06/2022, n.20730

Ripresa del procedimento disciplinare sospeso

Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, non trova applicazione nei procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore – anche ove ripresi o riaperti successivamente – e ciò in quanto nel lasso temporale intercorrente tra l’entrata in vigore della l. n. 97 del 2001 e il d.lgs. n. 150 del 2009, la regolamentazione dei termini relativi alla ripresa del procedimento disciplinare, sospeso in pendenza di procedimento penale, è rimessa e resta assoggettata alla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, 40, comma 1, 55, 72, comma 1, lett. f), comma 3 e comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2022, n.9637

Procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego e la decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito è necessaria una notizia ‘circostanziata’ dell’illecito, ovvero una conoscenza certa, da parte dei titolari dell’azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso. Il suddetto termine non può, pertanto, decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito e ciò comporta che la contestazione può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, nel senso anzidetto.

Corte appello Torino sez. lav., 16/02/2022, n.57

Termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare

Ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare coneguente ad una condotta che abbia originato un procedimento penale, rileva il momento in cui l’Amministrazione venga a conoscenza della sentenza integrale e non già del semplice dispositivo.

Corte appello Palermo sez. lav., 21/01/2022, n.22

Riattivazione del procedimento disciplinare in data antecedente alla formazione del giudicato

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di riattivazione del procedimento disciplinare in data antecedente alla formazione del giudicato penale, non può operare il termine iniziale previsto dal comma 4 dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, che spiega effetti solo qualora l’amministrazione attenda l’esito definitivo del processo penale, mentre resta operante quello finale indicato dalla stessa disposizione, termine che decorre dalla ripresa del procedimento, ossia dalla data di rinnovo della contestazione.

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, n.41892

Sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati

Per individuare l’organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato occorre tenere in considerazione il massimo della sanzione disciplinare stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene contestata al dipendente pubblico, essendo necessario che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare.

Tribunale Ascoli Piceno sez. lav., 16/12/2021, n.280

Contestazione dell’addebito disciplinare

Nel pubblico impiego la contestazione dell’addebito disciplinare può essere effettuata ‘per relationem’, mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del pubblico dipendente per fatti non solo sotto il profilo penale, ma anche disciplinare, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell’interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio.

Corte appello Torino sez. lav., 09/12/2021, n.649

Sospensione del procedimento disciplinare per pendenza di azione penale

La sospensione del procedimento disciplinare va disposta solo quando l’azione penale sia stata esercitata a norma del codice di procedura vigente, anche quando la p.a. stessa abbia provveduto a denunciare i fatti.

Consiglio di Stato sez. IV, 02/12/2021, n.8035

Tempestiva allegazione dei fatti

Il rilievo d’ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l’esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito.(Nella specie, la S.C. ha escluso che, in tema di pubblico impiego privatizzato, potesse essere rilevata d’ufficio la nullità del licenziamento disciplinare, intimato da organo incompetente ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, tardivamente eccepita, non risultando acquisite le circostanze di fatto relative all’organizzazione interna dell’ente ed alle modalità con cui era stato adempiuto l’obbligo di previa individuazione dell’UPD).

Cassazione civile sez. lav., 23/11/2021, n.36353

Sospensione in pendenza di procedimento penale

In tema di pubblico impiego privatizzato, il dovere della P.A. di riattivazione del procedimento disciplinare all’esito del processo penale decorre solo a partire dal momento in cui sia certa la definitività della pronunzia penale, anche ai fini civili, vieppiù quando la parte civile coincide con l’amministrazione titolare del potere disciplinare; infatti, in tale evenienza, in cui il giudicato opera proprio nei riguardi del datore di lavoro, parte interessata agli effetti disciplinari di esso, l’esito dell’impugnazione della parte civile può influire anche sull’accertamento dell’entità del danno in ipotesi arrecato, con conseguente ricaduta sulla scelta della sanzione.

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2021, n.35997

Illegittimità del licenziamento

In materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di audizione a difesa fissata dal datore di lavoro in una data anteriore a quella in cui il dipendente ha avuto legale conoscenza della contestazione, l’illegittimità del licenziamento consegue senza che occorra la prova di un pregiudizio arrecato in concreto all’esercizio del diritto di difesa, in quanto il cd. termine a difesa, che precede l’audizione dell’interessato, va computato a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza degli addebiti a lui mossi e, dunque, dalla data di ricevimento della contestazione in riferimento alla quale deve essere posto in condizione di poter predisporre una difesa circostanziata in relazione ai fatti oggetto di addebito.

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, n.34702

Prospettazione dell’accusa

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato le modalità, i termini per lo svolgimento del procedimento, nonché il riparto di competenze tra il responsabile della struttura e l’Ufficio per i procedimenti disciplinari si definiscono sulla base dei fatti indicati all’atto di contestazione e delle sanzioni previste e ricollegate al fatto, sanzioni che si individuano, qualora l’ipotesi rientri tra quelle espressamente enunciate dal c.c.n.l., nella misura massima edittale, oppure, qualora si tratti di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della sanzione massima irrogabile.

Corte appello Roma sez. lav., 04/10/2021, n.3146

Decorrenza del termine per la conclusione del procedimento disciplinare

La decorrenza del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente va fatta coincidere con l’acquisizione della notizia dell’infrazione, per la quale rileva solo il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente del procedimento, riguardi una notizia di infrazione tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare. Il suddetto termine non può pertanto decorrere a fronte di una notizia talmente generica, da non consentire la formulazione dell’addebito e che richieda accertamenti preliminari volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito stesso. Ciò comporta che la contestazione può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, nel senso anzidetto.

Tribunale Marsala sez. lav., 07/07/2021, n.530

Termine di avvio del procedimento disciplinare

Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 240/2010 per l’avvio del procedimento disciplinare (come anche quello previsto per la sua conclusione) è da considerarsi perentorio per la sua fondamentale incidenza sul diritto di difesa del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare e sull’equilibrio complessivo del procedimento disciplinare stesso. Infatti, nell’ordinamento del pubblico impiego la sanzione disciplinare può riguardare anche fatti materialmente risalenti ma può essere irrogata solo se il relativo procedimento è avviato (e concluso) a ridosso della notizia acquisita; su tali basi, peraltro, è stato rimarcato che nel sistema del pubblico impiego la mancanza di prescrizione dell’illecito è oggettivamente temperata dalla previsione di estinzione della potestà disciplinare ove non esercitata nel termine di decadenza.

Ogni diversa interpretazione non sfuggirebbe a rilievi di legittimità costituzionale, oltre che a correlati profili di compatibilità con i fondamentali principi cristallizzati nelle disposizioni CEDU, stante la consistenza delle situazioni giuridiche soggettive che vengono in considerazione.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 07/07/2021, n.1142

Conclusione del procedimento disciplinare

Il termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente decorre dall’acquisizione della notizia dell’infrazione; a tal fine rileva solo il momento in cui l’ufficio competente acquisisca una notizia di infrazione di contenuto tale da dover avviare il procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione.

Tribunale Marsala sez. lav., 22/06/2021, n.480

Assenza ingiustificata dal servizio

La disposizione dell’art. 127, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957 – che prevede la decadenza dall’impiego per determinate ipotesi di assenza ingiustificata dal servizio quale conseguenza di un comportamento inadempiente e colpevole del dipendente – non è applicabile nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, nel cui ambito le predette ipotesi sono destinare ad essere regolate come vicende di rilievo disciplinare, con conseguentemente operatività delle regole procedurali previste nel predetto settore, che non ammette automatismi espulsivi.

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2021, n.16393

Termini per la riattivazione del procedimento disciplinare

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell’atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell’atto tipico entro il termine indicato, mentre – se l’atto ha carattere recettizio – la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell’atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55 bis e 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva.

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2021, n.15464

Disciplina e procedimento disciplinare

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di terzietà dell’ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con quello di imparzialità dell’organo giudicante, che solo un soggetto terzo può assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie per il dipendente, è comunque condotto dal datore, parte del rapporto.

Ne consegue che qualora l’U.P.D. abbia composizione collegiale, e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell’organo non viene meno per il sol fatto che sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare, nella specie dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

(In applicazione di tale principio, la S.C. in fattispecie anteriore alla modifica dell’art. 1, comma 7, della l. n. 190 del 2012, ad opera dell’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016, ha ritenuto correttamente costituito l’ufficio disciplinare di cui era membro il responsabile della prevenzione della corruzione).

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2021, n.15239

Rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione; ciò vale anche nell’ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri una autonoma e più grave infrazione.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini della decorrenza del termine, aveva dato rilevanza al momento in cui le ripetute assenze del dipendente, globalmente valutate, avevano determinato lo scarso rendimento oggetto di addebito disciplinare).

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021, n.11635

Competenza territoriale

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 117 del d.P.R. n. 3 del 1957, vi sia stato il differimento dell’azione disciplinare all’esito del processo penale, la competenza ad avviare e concludere il procedimento, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, in caso di trasferimento successivo ad altra sede lavorativa, è dell’ufficio per i procedimenti disciplinari del luogo dove il lavoratore presta servizio al momento della contestazione, in quanto la notizia che assume rilevanza è quella che si rende disponibile all’esito del processo penale, dai cui accertamenti deriva la consistenza e fondatezza dei fatti da addebitare.

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021, n.11634

Audizione del dipendente in caso di contestazione disciplinare ed onere della prova

Nel pubblico impiego contrattualizzato, all’obbligo datoriale di procedere all’audizione del dipendente raggiunto da una contestazione disciplinare, non corrisponde un incondizionato diritto di quest’ultimo al differimento dell’incontro in cui deve essere sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall’interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicché è onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all’audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all’esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie non precludano all’incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l’invio di memorie esplicative o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano.

(In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato ad un pubblico dipendente, il quale, dopo avere ottenuto il differimento dell’audizione per un impedimento a comparire asseritamente dovuto a motivi di salute, aveva dedotto un ulteriore impedimento, sempre per motivi di salute, chiedendo il differimento anche del secondo incontro, vedendosi peraltro respingere l’istanza).

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2021, n.9313

Contestazione dell’addebito: la decorrenza del termine

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito è necessaria una notizia “circostanziata” dell’illecito, ovvero un conoscenza certa, da parte dei titolari dell’azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso; pertanto, deve ritenersi inidonea al predetto scopo l’informazione di garanzia che, ai sensi dell’art. 369 c.p.p., viene inviata dal pubblico ministero alla persona sottoposta ad indagini quando deve essere compiuta un’attività cui il difensore ha diritto di assistere, trattandosi di atto che non presuppone necessariamente alcuna precedente attività investigativa diversa dalla mera denuncia e che pertanto è privo del, pur minimo, riscontro in termini quanto meno di “fumus” della fondatezza della stessa, necessario ai fini della formulazione di una contestazione disciplinare, la quale deve essere basata su una completa e autonoma valutazione dei fatti e deve consentire all’incolpato il completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa.

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2021, n.9313

Nuova valutazione nel giudizio disciplinare

In tema di rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, l’accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, con il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità – e dunque, della ricostruzione dell’episodio posto a fondamento dell’incolpazione – operato nel giudizio penale. (Nella specie, relativa alla sanzione del licenziamento senza preavviso, inflitta dal Comune di Roma a un funzionario amministrativo che, in diverse occasioni, si era fatto corrispondere la somma di 5 euro per il rilascio di un certificato gratuito, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto che l’assoluzione dal reato di corruzione, discendente dal mancato compiuto accertamento dei fatti in seno al processo penale, non precludesse un nuovo vaglio degli stessi nell’ambito del procedimento disciplinare, sulla scorta degli elementi di prova ivi raccolti).

Cassazione civile sez. lav., 12/02/2021, n.3659

Caratteri della notizia di infrazione

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55-bis, comma 4) assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione.

Il suddetto termine non può, pertanto, decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito. Ciò comporta che la contestazione può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, nel senso anzidetto.

Cassazione civile sez. lav., 10/07/2020, n.14810

La contestazione dell’addebito

In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale e valorizzando l’idoneità dell’atto a soddisfare il diritto di difesa dell’incolpato; a tal fine, il rinvio “per relationem” a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza, restando irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, che gli è garantito dall’ art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Tribunale Taranto sez. lav., 20/05/2020, n.823

Procedimento disciplinare nel pubblico impiego

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall’azione disciplinare, il relativo procedimento, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.

Tribunale Roma sez. lav., 05/05/2020, n.2415

Decorrenza del termine di decadenza del procedimento disciplinare

Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4), in conformità con il principio del giusto procedimento, assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione.

Non assume alcuna rilevanza giuridica rispetto alla decorrenza del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione disciplinare la circostanza che altri uffici e/o dipendenti della struttura in cui presta servizio il lavoratore siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo di condotte e/o vicende giudiziarie del lavoratore, acquisendo rilevanza ai fini disciplinari solo la notizia dell’infrazione pervenuta all’UPD competente che la valuterà per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Tribunale Terni sez. lav., 18/02/2020, n.63

L’irrogazione al pubblico dipendente di sanzione disciplinare

In ordine alla sospensione del procedimento disciplinare, deve tenersi in considerazione come, nel pubblico impiego, sussista vincolo indissolubile, anche successivamente all’adozione del provvedimento sanzionatorio (art. 55-ter, co. 1 e 2, art. 653 c.p.p.), rispetto al giudicato penale, sicché è naturale che a ciò si accompagni un sensibile grado di discrezionalità nel valutare se condurre a termine il procedimento disciplinare, pur a procedimento penale pendente, specie nei casi in cui, avendo la sanzione (sospensione/licenziamento) effetti sulla prestazione acquisibile medio tempore, maggiori siano anche i rischi di pregiudizio anche patrimoniale per il datore di lavoro.

Tribunale Bari sez. lav., 10/02/2020, n.731

La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, di cui all’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, il cui esercizio, peraltro, non obbliga quest’ultima ad attendere la conclusione del processo penale con sentenza irrevocabile, potendo riprendere il procedimento disciplinare allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione, alla stregua di una regola che, già ricavabile dal sistema, è stata successivamente formalizzata dalla integrazione della suddetta disposizione ad opera del d. lgs. n. 75 del 2017 (non applicabile “ratione temporis” alla fattispecie).

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2020, n.7085

Le fasi del procedimento disciplinare

Nel pubblico impiego privatizzato, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è anche l’organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura; ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità.

Corte appello Palermo sez. lav., 19/06/2019, n.611

Pubblico impiego e procedimento disciplinare: le attività istruttorie 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009, l’espletamento da parte dell’Amministrazione di ulteriori attività istruttorie dopo l’audizione a difesa del lavoratore non comporta l’obbligo di disporne la riconvocazione, in difetto di specifica previsione normativa.

Cassazione civile sez. lav., 09/01/2019, n.264

Sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato affinché inizi a decorrere il termine massimo di quaranta giorni (così raddoppiato il termine di venti giorni, in relazione alla gravità dei fatti oggetto di contestazione) tra la data in cui l’Ufficio abbia acquisito notizia dell’infrazione e la data della contestazione dell’addebito, non basta che il fatto sia appreso nella sua consistenza storica ed oggettiva, ma occorre che l’Amministrazione datoriale possa in esso ravvisare un illecito disciplinare ascrivibile al dipendente, dunque possa verosimilmente risalire alla persona di quest’ultimo come all’autore di una condotta cosciente e volontaria, idonea sotto il profilo soggettivo, oltre che materiale, a ledere il vincolo fiduciario.

Corte appello Ancona sez. lav., 22/11/2019, n.370

Il termine di decadenza per la ripresa del procedimento

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, la quale, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento, essendo legittimata, peraltro, a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione; ne deriva che il termine di decadenza per la ripresa del procedimento, di cui all’art. 55 ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferito solo al caso in cui la riattivazione sia successiva all’irrevocabilità della sentenza penale, mentre restano irrilevanti i termini entro cui il procedimento disciplinare sia ripreso (salva la conclusione entro il successivo termine di 180 giorni, o di 120 giorni, per i procedimenti cui si applichino le modifiche alla norma apportate dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017), qualora ciò avvenga anteriormente al sopravvenire di tale pronuncia definitiva.

Cassazione civile sez. lav., 13/05/2019, n.12662

La destituzione dal servizio senza procedimento disciplinare

L’istituto della destituzione di diritto dell’impiegato pubblico risulta espressamente abrogato dall’art. 9, 1° comma, della l. 7 febbraio 1990, n. 19; è esclusa la necessità del procedimento disciplinare ai fini della cessazione dal servizio solo nei casi in cui trova applicazione una pena accessoria automaticamente interdittiva della possibile continuazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 06/12/2019, n.1671

La conclusione del procedimento disciplinare nel pubblico impiego

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare, l’acquisizione della notizia dell’infrazione assume rilievo esclusivamente qualora detta notizia abbia un contenuto tale da consentire l’avvio al procedimento disciplinare nelle sue tre fasi fondamentali quali: i. la contestazione dell’addebito; ii. l’istruttoria e iii. l’irrogazione della sanzione.

Tribunale Foggia sez. lav., 27/11/2018, n.6578

L’idoneità dell’atto a soddisfare il diritto di difesa dell’incolpato

In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale e valorizzando l’idoneità dell’atto a soddisfare il diritto di difesa dell’incolpato; a tal fine, il rinvio “per relationem” a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza, restando irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, che gli è garantito dall’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Cassazione civile sez. lav., 01/10/2018, n.23771

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Pubblicato : 8 Novembre 2022 06:30