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Procedimento disciplinare notaio: ultime sentenze

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Violazione dei doveri di assistenza ai clienti; responsabilità del notaio; determinazione della sanzione disciplinare; giurisdizione.

Omesso versamento di imposte e contributi previdenziali

Incorre in responsabilità disciplinare il notaio che tiene nella vita privata una condotta lesiva della sua dignità e reputazione o del decoro e prestigio della classe notarile, consistente nel trovarsi in una situazione di gravi inadempienze fiscali per ritardi e omissioni nel versamento delli.v.a. e dei contributi Inps)

Cassazione civile sez. II, 27/09/2022, n.28133

Periodo della sospensione cautelare

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, è inammissibile, per difetto d’interesse, il ricorso in cassazione – avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo presentato contro la sospensione cautelare inflitta dalla commissione regionale di disciplina – proposto successivamente all’irrogazione di una sospensione in sede disciplinare di merito per un periodo temporale minore rispetto al periodo della sospensione cautelare, atteso che il ricorrente non può conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.

Cassazione civile sez. II, 05/05/2022, n.14250

Vita privata: condotta lesiva del decoro e prestigio della classe notarile

Incorre in responsabilità disciplinare il notaio che tiene nella vita privata una condotta lesiva della sua dignità e reputazione o del decoro e prestigio della classe notarile, consistente nel trovarsi in una gravissima situazione di indebitamento e di sottoposizione a procedure esecutive per pendenze anche tributarie.

Cassazione civile sez. II, 29/04/2022, n.13577

Atti del procedimento disciplinare notarile

In materia disciplinare notarile, la giurisdizione appartiene in toto all’autorità giudiziaria ordinaria, non essendo consentita l’impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, né degli atti dei Consigli notarili funzionali all’esercizio dell’azione disciplinare, né dell’atto d’inizio del procedimento disciplinare.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 09/03/2021, n.584

Procedimento disciplinare a carico dei notai

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 148,150-bis e 151 della l. n. 89 del 1913, relativamente alla composizione della commissione regionale di disciplina (Co.re.di.), per contrasto con l’art. 111, comma 2, e l’art. 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, § 1, della CEDU, considerando, da un lato, che la legge, nel rispetto dell’esigenza ineludibile, connaturata ad ogni valutazione giustiziale deontologica, di attingere alla categoria professionale di appartenenza, per comporre il collegio giudicante, assicura adeguate condizioni di indipendenza ed imparzialità alla commissione medesima – la quale rappresenta pur sempre un organo amministrativo, cui sono devolute funzioni giustiziali – e, dall’altro, che la garanzia giurisdizionale è assicurata, in primo luogo, dal giudizio successivo che si svolge innanzi alla corte di appello e, quindi, dall’accesso al giudizio di legittimità.

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, n.7051

Procedimento disciplinare a carico dei notai e termini

L’iniziativa del procedimento disciplinare a carico dei notai, regolata dall’art. 153 della l. n. 89 del 1913, è sottoposta a termini che, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, sono ordinatori; cionondimeno, pur non essendo prevista dall’art. 146 della l. notarile la decadenza o l’estinzione dell’azione intempestiva ed essendo il sistema presidiato dalla prescrizione, l’espressione “senza indugio”, utilizzata dal cit. art. 153, comma 2, ai fini del promovimento del procedimento, impone al giudice l’obbligo di accertare se il tempo impiegato all’uopo possa considerarsi adeguato in relazione all’esigenza di celerità richiesta, giacché la pendenza della fase delle indagini produce un inevitabile pregiudizio indiretto sulla vita e sull’esercizio della vita del notaio assoggettato, oltre a rendere progressivamente più difficile, per quest’ultimo, approntare un’adeguata difesa.

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, n.7051

Collocamento a riposo del notaio sottoposto a procedimento disciplinare

La sanzione disciplinare, tanto sia nell’an sia nel quantum, ha senso soltanto con riferimento ai notai ancora in attività mentre cessa di avere qualunque rilievo rispetto a coloro che prima del passaggio in giudicato della pronuncia siano stati collocati a riposo per limite d’età di tal che, la materia del contendere cessa e il notaio perde interesse ad impugnare, ciò che rende il ricorso per cassazione inammissibile.

Cassazione civile sez. II, 26/02/2021, n.5427

Procedimento disciplinare: partecipazione necessaria del consiglio notarile

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai come regolato a seguito della novella di cui al decreto legislativo n. 249 del 2006, il Consiglio notarile cui appartiene il notaio incolpato è parte necessaria nella fase giurisdizionale soltanto nell’ipotesi in cui il Presidente di detto Consiglio abbia promosso l’azione disciplinare oppure sia intervenuto nella fase procedimentale svolta innanzi la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina. La predetta facoltà di intervento non è riconosciuta anche al Capo dell’Archivio notarile, nel caso di iniziativa disciplinare assunta da altro soggetto.

Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, n.4841

Ricorso per Cassazione

In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei notai, cui si applica l’articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello, adottata sul reclamo nei confronti del provvedimento disciplinare, deve intendersi ammesso anche per le violazioni di norme processuali riconducibili ai vizi di cui all’articolo 360, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata ed al fine di garantire la piena tutela delle garanzie primarie del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio.

Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, n.4841

Rilascio estratti autentici di scritture contabili

Incorre in responsabilità disciplinare il notaio che ripetutamente rilascia estratti autentici di scritture contabili tenute in formato elettronico, senza averne preso visione.

Cassazione civile sez. II, 22/02/2021, n.4645

Infrazioni di norme non deontologiche e potere di iniziativa disciplinare

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, per le infrazioni di norme non deontologiche emerse a seguito dell’attività ispettiva del Capo del locale archivio notarile, il potere di iniziativa disciplinare spetta non solo a quest’ultimo, ma anche al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il notaio (ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso) e al Presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio (ovvero del distretto nel quale il fatto per cui si procede è stato commesso), atteso che la funzione dell’avverbio limitatamente di cui all’articolo 153, comma 1, lettera c), della legge n. 89 del 1913 è quella di porre un limite, costituito dalle infrazioni rilevate nel corso dell’attività ispettiva, per il solo Capo dell’archivio notarile. Infatti, ove l’intento del legislatore fosse stato quello di precludere al Presidente del Consiglio notarile o al Procuratore della Repubblica di potersi attivare nel caso di infrazioni emerse a seguito dell’attività ispettiva, sarebbe stato necessario l’utilizzo del diverso avverbio esclusivamente, volto appunto a delineare una competenza esclusiva del capo dell’archivio notarile.

L’assenza di limitazioni invece al potere di iniziativa disciplinare dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 153 della legge notarile (che trova conferma, quanto al Presidente del Consiglio notarile, nella previsione di cui all’articolo 93-ter della stessa legge notarile che, per l’ipotesi di inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la per violazione di altri doveri da parte del notaio, prevede l’iniziativa disciplinare, senza alcuna limitazione) depone quindi per la correttezza della conclusione secondo cui il Presidente del Consiglio notarile ben può, e anche in via concorrente, attivarsi per la contestazione degli illeciti disciplinari, sebbene emersi a seguito dell’attività ispettiva del capo dell’archivio notarile.

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, n.4527

Giurisdizione: a chi appartiene?

In materia disciplinare notarile, la giurisdizione appartiene in toto all’autorità giudiziaria ordinaria, non essendo consentita l’impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, né degli atti dei Consigli notarili funzionali all’esercizio dell’azione disciplinare, né dell’atto d’inizio del procedimento disciplinare.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 14/01/2021, n.498

Responsabilità disciplinare dei notai

Nel campo della responsabilità disciplinare dei notai non è applicabile l’istituto della continuazione.

Cassazione civile sez. II, 09/10/2020, n.21830

Violazione di doveri di assistenza ai clienti su atti già stipulati

Incorre in responsabilità disciplinare il notaio che vìola i doveri di assistenza ai clienti relativamente ad atti già stipulati e di cura del proprio aggiornamento professionale, nel periodo in cui è sospeso dall’esercizio della funzione.

Cassazione civile sez. II, 09/10/2020, n.21830

Procedimento disciplinare

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai come regolato a seguito della novella del d.lgs. n. 249 del 2006, il Consiglio notarile cui appartiene il notaio incolpato è parte necessaria nella fase giurisdizionale soltanto nell’ipotesi in cui il Presidente di detto Consiglio abbia promosso l’azione disciplinare oppure sia intervenuto nella fase procedimentale svolta innanzi la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina.

Cassazione civile sez. II, 29/08/2019, n.21828

Procedimento disciplinare nei confronti dei notai

In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei notai, cui si applica l’art. 26 del d. lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello, adottata sul reclamo nei confronti del provvedimento disciplinare, deve intendersi ammesso anche per le violazioni di norme processuali riconducibili ai vizi di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata ed al fine di garantire la piena tutela delle garanzie primarie del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio.

Cassazione civile sez. un., 18/01/2019, n.1415

Procedimento disciplinare: determinazione della sanzione 

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione rientra tra i poteri discrezionali dell’organo preposto ad irrogarla, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali, perché non sono previsti parametri valutativi predeterminati, sicché ogni sanzione, in considerazione della natura punitiva che le è propria, deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso ed alla personalità dell’autore, alla stregua di quanto stabilito, per gli illeciti penali, dall’art. 133 c.p. e, per quelli amministrativi, dall’art. 11 della l. n. 689 del 1981.

Cassazione civile sez. II, 28/02/2019, n.6016

Atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 93-ter, comma 1-bis, l. 16 febbraio 1913, n. 89, come introdotto dall’art. 1, comma 495, lett. c), l. 27 dicembre 2017, n. 205, e dell’art. 8, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287, censurati per violazione degli artt. 3,41 e 117, comma 1, Cost. — quest’ultimo in relazione all’art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) —, in quanto sottraggono all’applicazione della legge antitrust gli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare posti in essere dai consigli notarili.

La rimettente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non è legittimata a sollevare la questione in quanto priva dell’essenziale requisito della terzietà. Essa, infatti, è parte (resistente) del processo amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione dei suoi provvedimenti — che sono dunque sottoposti al vaglio del giudice amministrativo, al pari di qualsiasi altro provvedimento — e, inoltre, in forza dell’art. 21-bis l. 10 ottobre 1990, n. 287, introdotto dall’art. 35, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con modif., in l. 22 dicembre 2011, n. 214, ha anche assunto la inedita posizione di parte processuale ricorrente per l’impugnazione davanti al giudice amministrativo degli atti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

La veste processuale di parte riflette, del resto, la natura del potere attribuito all’Autorità: una funzione amministrativa discrezionale, il cui esercizio comporta la ponderazione dell’interesse primario, quello alla tutela della concorrenza e del mercato, con gli altri interessi pubblici e privati in gioco. L’Autorità non è quindi in posizione di indifferenza e neutralità rispetto agli interessi e alle posizioni soggettive che vengono in rilievo nello svolgimento della sua attività istituzionale.

Inoltre, l’attività dell’Autorità si sviluppa nell’ambito di un contraddittorio che non si differenzia — se non per la sua intensità — da quello procedimentale classico e che resta di natura verticale, proprio perché il privato si confronta con un soggetto che, nell’irrogazione della sanzione, in quanto titolare di un ben definito interesse pubblico, non è in posizione di parità (sentt. nn. 129 del 1957, 40 del 1963, 83, 121 del 1966, 110 del 1967, 44 del 1968, 128 del 1974, 226 del 1976, 18, 243 del 1989, 387 del 1996, 376 del 2001, 181 del 2015, 89, 213, 262 del 2017; ord. n. 249 del 1990) .

Corte Costituzionale, 31/01/2019, n.13

Persecuzione dell’illecito di carattere disciplinare

Ai sensi dell’art. 146 l. n. 146 del 1913, nel testo modificato dal d.lg. n. 249 del 2006, la prescrizione dell’illecito disciplinare del notaio è interrotta, analogamente a quanto avviene per la prescrizione del reato ai sensi dell’art. 160 c.p., da tutte le sentenze emesse nel corso del procedimento, siano esse confermative o modificative dell’entità della pena, posto che in ogni caso ribadiscono l’interesse dell’ordinamento alla persecuzione dell’illecito di carattere disciplinare.

(Nella specie, è stata considerata atto interruttivo della prescrizione, in quanto modificativa della sanzione, la sentenza con la quale la S.C. aveva cassato con rinvio la decisione del giudice d’appello perché, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare concretamente irrogata al notaio incolpato, aveva fatto erroneamente riferimento a una legge estranea alla fattispecie, così incidendo sul trattamento sanzionatorio).

Cassazione civile sez. II, 20/11/2018, n.29906

Notaio dispensato per rinuncia

La dispensa per rinuncia ex art. 31 della l. n. 89 del 1913 del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta in pendenza del giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare emesso dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina e prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare, non comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, del ricorso per cassazione proposto contro l’ordinanza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, in quanto idonea a incidere sul concreto esercizio delle funzioni e non sullo “status” del notaio, il quale permane seppure in condizione di quiescenza.

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, n.28905

Reclamo avverso la decisione della commissione regionale di disciplina

In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, il giudizio della corte d’appello, in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile al gravame disciplinato dal codice di procedura civile, il quale si configura come un procedimento di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di prime cure. Ne consegue che in tale giudizio non è applicabile il divieto di produzione di nuovi documenti ex art. 345 c.p.c., dovendosi escludere che nella fase amministrativa davanti alla Commissione possano determinarsi preclusioni istruttorie destinate a perpetuarsi nella fase giurisdizionale.

Cassazione civile sez. II, 12/12/2017, n.29717

Richiesta di procedimento disciplinare

In tema di responsabilità disciplinare notarile, non sussiste violazione dell’art. 103 del r.d. n. 1326 del 1914, norma eccezionale e, quindi, suscettibile solo di stretta interpretazione, se alla delibera del Consiglio notarile, con la quale sia avanzata una richiesta di procedimento disciplinare, partecipi un notaio portatore di interessi professionali concorrenziali rispetto a quelli dell’incolpato.

Cassazione civile sez. II, 06/12/2016, n.24962

Sanzioni della censura e della sospensione

Nel procedimento disciplinare a carico del notaio, l’individuazione della sanzione applicabile ai sensi dell’art. 147 della l. n. 89 del 1913, nell’alternativa tra la censura e la sospensione, deve tenere conto sia del grado di gravità della violazione, sia della circostanza che la previsione generale si riferisce al caso in cui sia realizzata una sola fra le condotte di cui alle lettere a), b) e c) della norma stessa, di modo che, ove vengano in considerazione una pluralità di condotte, tale circostanza rileva ai fini del giudizio di sussunzione per la determinazione della sanzione.

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2016, n.2592

Tassatività delle cause di improcedibilità nel procedimento disciplinare a carico dei notai

Nel procedimento disciplinare a carico dei notai, l’omesso deposito del fascicolo di parte della fase amministrativa non è causa di improcedibilità del reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio, poiché le cause dell’improcedibilità sono tassative e l’art. 26 del d.lgs. n. 150 del 2011 non la prevede al riguardo.

Cassazione civile sez. II, 21/07/2016, n.15073

Esercizio delle azioni disciplinari

Gli atti prodromici all’esercizio delle azioni disciplinari nei confronti dei notai possono essere legittimamente compiuti senza necessità di previo avviso all’interessato dell’avvio del procedimento.

Cassazione civile sez. II, 03/06/2015, n.11451

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Pubblicato : 7 Dicembre 2022 01:45