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Procedimento disciplinare medici: ultime sentenze

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Sanzione disciplinare; convocazione del Consiglio dell’ordine per la seduta fissata per la trattazione del procedimento.

Dentisti e odontotecnici: sanzione irrogata dall’ordine provinciale

L’impugnazione della sanzione irrogata dall’Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento, è esperibile nei termini e con i modi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950, in ossequio al principio generale sancito dall’art. 161, comma 1, c.p.c., secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, essendo l'”actio nullitatis” – esercitabile senza limitazioni di tempo – limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza del provvedimento, nei quali difetti, cioè, alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità dello steso come provvedimento giurisdizionale.

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, n.6177

Fratelli medici si scambiano l’impiego: sanzioni

Sono legittimi i provvedimenti disciplinari applicati a due fratelli medici, che si erano scambiati il lavoro, all’esito dei quali era stato revocato il rapporto convenzionale esistente tra i medici stessi e la ASL; dovendosi escludere l’ammissibilità in diritto e in fatto di un fenomeno di sostituzione di un professionista ad un altro, correttamente considerato non riconducibile alla previsione contrattuale che contempla una simile evenienza né tale da integrare l’acquiescenza della ASL per aver questa acconsentito a che vi fossero tra i fratelli sostituzioni ritenute ordinarie, in quanto destinato a concretarsi nel sostituirsi di uno di essi nello svolgimento integrale dell’attività dell’altro per consentire a questi l’esecuzione di una diversa attività lavorativa.

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2022, n.2405

Responsabilità disciplinare del medico legale

Incorre in responsabilità disciplinare il medico legale, nominato consulente del pubblico ministero in un procedimento penale su un caso di responsabilità professionale medica, che non si avvale di uno specialista in una disciplina coinvolta (nella specie, di un cardiologo, per la valutazione di un tracciato elettrocardiografico).

Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, n.1600

Divieto di pubblicità informativa

In tema di responsabilità disciplinare del medico, l’abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dal d.l. n. 223 del 2006 (conv. in l. n. 248 del 2006), non ha determinato la caducazione del divieto, previsto dall’art. 57 del codice di deontologia medica, di concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali, connotandosi tale condotta come comportamento lesivo della dignità, del decoro e della correttezza professionale.

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, n.25569

Esercenti professioni sanitarie impiegati in una pubblica amministrazione

I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l’esercizio della libera professione, possono essere iscritti all’albo e, come tali, sono soggetti al potere disciplinare dell’Ordine di appartenenza, limitatamente ai casi in cui si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione, dovendosi, peraltro, considerare illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dagli iscritti anche se nello svolgimento di attività diverse dall’esercizio della libera professione (fatti cd. extrafunzionali), quante volte il comportamento sia suscettibile di essere considerato di pregiudizio per il decoro della stessa, fermo restando che l’organo disciplinare non può sindacare gli atti che siano invece riconducibili all’attività amministrativa dell’ente pubblico.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Commissione Centrale Esercenti Professione Sanitaria, nella parte in cui questa non aveva rilevato che l’Ordine dei medici aveva agito in carenza di potere, per avere sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato un proprio iscritto in relazione ad atti – consistenti nella predisposizione di protocolli sull’impiego del personale infermieristico di una A.S.L.- compiuti da quest’ultimo nell’esercizio non già della professione di medico, ma di una funzione pubblica).

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, n.16045

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa

In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie che non alterino, nel contesto dell’articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l’offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto “vero” in maniera da renderne offensiva l’attribuzione a taluno, all’esito di una valutazione del loro peso sull’intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo “falso” e, oltre che tale, diffamatorio.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva giudicato diffamatoria, senza una verifica concreta, una notizia per il fatto in sé che il giornalista aveva riferito due circostanze inesatte, vale a dire che un medico, indicato come autore della somministrazione di sostante dopanti ad un famoso ciclista, era stato radiato dalla Federazione sportiva, mentre il procedimento disciplinare si era concluso con l’archiviazione per via delle sue dimissioni, e che il medesimo sanitario era stato condannato “definitivamente” in appello, nonostante la proposizione di ricorso per Cassazione contro la sentenza che, peraltro, era stata alla fine confermata).

Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, n.7757

Radiazione dall’albo dei medici: a chi spetta?

Non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, adottare, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm, la sanzione della radiazione dall’albo dei medici a carico dell’assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna, dott. S.V., per aver questi proposto e contribuito a formare la delibera della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 508 e al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute non provvedere a seguito dell’Atto di significazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, trasmesso in data 27 dicembre 2018, e annulla per l’effetto la sanzione disciplinare irrogata con l’atto indicato in epigrafe.

L’Ordine dei medici ha agito in carenza di potere, poiché ha sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato un proprio iscritto per atti compiuti da quest’ultimo non nell’esercizio della professione di medico, ma nell’esercizio di una funzione pubblica, in qualità di assessore regionale. In tal modo ha interferito illegittimamente con l’esercizio delle prerogative dell’assessore, tra le quali rientra la facoltà di proporre e di concorrere a formare e deliberare gli atti dell’organo collegiale di appartenenza e, per il tramite dell’assessore sanzionato, esso ha interferito con le attribuzioni costituzionali della Regione in materia di organizzazione sanitaria con conseguente menomazione delle stesse (sentt. nn. 105 del 2007, 371 del 2008, 54 del 2015, 137 del 2019).

Corte Costituzionale, 06/12/2019, n.259

Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Non spetta allo Stato, e per esso alla commissione dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, adottare, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm, la sanzione della radiazione dall’albo dei medici a carico dell’assessore alle politiche della salute della regione Emilia-Romagna, per aver questi proposto e contribuito a formare la delibera della giunta regionale 11 aprile 2016, n. 508, ed al presidente del consiglio dei ministri e al ministro della salute non provvedere a seguito dell’atto di significazione della giunta regionale dell’Emilia-Romagna, trasmesso in data 27 dicembre 2018 e, di conseguenza, va annullata la sanzione disciplinare irrogata con l’atto suddetto.

Corte Costituzionale, 06/12/2019, n.259

Grave inimicizia di un componente del Consiglio dell’Ordine nei confronti di un incolpato

Ai fini della configurabilità dell’obbligo del giudice di astenersi, ai sensi dell’art. 51, n. 3, c.p.c., la “grave inimicizia” del componente di un Consiglio dell’Ordine nei confronti di un incolpato deve essere reciproca e, pertanto, non è sufficiente ad integrarla la mera presentazione di una denuncia o, comunque, di un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale, né può, in linea di principio, originare dall’attività consiliare del componente stesso per questioni inerenti all’esercizio della professione, ma deve riferirsi a ragioni private di rancore o di avversione sorte nell’ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali. (Fattispecie relativa a procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri).

Cassazione civile sez. II, 31/10/2018, n.27923

Provvedimento disciplinare: ricorso del medico veterinario

Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il ricorso proposto da un medico veterinario avverso il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti dal Consiglio direttivo dell’ Ordine dei medici veterinari, di rigetto della propria istanza di riapertura del procedimento disciplinare a suo carico, e per il risarcimento dei danni subiti.

Consiglio di Stato sez. III, 14/11/2016, n.4699

Violazione norme deontologiche in materia pubblicitaria

Nel procedimento disciplinare nei confronti di un medico che abbia violato le norme deontologiche in materia pubblicitaria, operano le norme del codice di procedura penale allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente in detto codice ed è pacifico che, nell’ambito del sistema processual-penalistico, la recidiva, comportando un aggravamento della pena, debba essere contestata.

Cassazione civile sez. II, 27/03/2014, n.7282

Medici condannati per l’omicidio di una donna

In tema di omissione di atti d’ufficio, l’art. 328, comma 2 c.p., collega l’omissione di un atto di ufficio alla mancata risposta, entro il termine di trenta giorni, alla richiesta di chi vi abbia interesse, con la quale si dovrebbero esporre le ragioni del ritardo.

L’interesse cui fa riferimento la norma deve intendersi in senso di interesse qualificato, e cioè quello di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, come si esprime l’art. 22, comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di procedimento amministrativo.

(Nella specie, relativa all’accusa di omissione di atti d’ufficio mossa nei confronti del direttore generale di una Agenzia Ospedaliera, reo di non aver attivato un procedimento disciplinare nei confronti di due medici condannati per l’omicidio di una donna, la Corte ha escluso la rilevanza penale della condotta del direttore, atteso che la richiesta formulata da marito della donna non era accompagnata da un interesse qualificato, non derivando dall’esito di una simile procedura alcuna tutela di una situazione giuridica soggettiva, con la conseguenza che il destinatario della richiesta non aveva alcun dovere di dare una risposta a una simile istanza).

Cassazione penale sez. VI, 11/04/2012, n.30463

Gli estremi dell’illecito disciplinare

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di esercente la professione sanitaria, possono integrare gli estremi dell’illecito disciplinare anche i comportamenti tenuti dall’iscritto all’ordine nello svolgimento di attività diverse dall’esercizio della professione, quante volte tali comportamenti siano suscettibili di pregiudicare il decoro della professione stessa.

(Fattispecie relativa a procedimento disciplinare avviato nei confronti di medico al quale era stata applicata, con sentenza di « patteggiamento », una pena per reati contro il patrimonio, la fede pubblica e la pubblica amministrazione).

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2011, n.17418

La convocazione del Consiglio dell’ordine

In tema di procedimento disciplinare a carico di sanitari la verifica (da parte dello stesso Consiglio) della rituale convocazione del Consiglio dell’ordine per la seduta fissata per la trattazione del procedimento stesso deve risultare dal “verbale della seduta”, autonomo, sia rispetto al provvedimento sanzionatorio adottato, nel corso di tale seduta, sia – ancora – rispetto a “il foglio consegnato al termine della seduta” all’interessato, contenente unicamente un estratto sommario del verbale della seduta.

La eventuale violazione – da parte del Consiglio dell’ordine – delle norme sulla convocazione della Commissione di disciplina e sulla sua costituzione deve, pertanto, essere denunciata alla luce delle risultanze di tale “verbale” (eventualmente impugnate con querela di falso ove attestanti circostanze non vere) e non (come avvenuto nella specie) in termini assolutamente generici e apodittici sulla base di “documenti” (il provvedimento sanzionatorio e l’estratto del verbale) dai quali nulla emerge – in concreto – circa le modalità con cui è stata disposta la convocazione dei membri del Consiglio e si è svolta la seduta stessa.

Cassazione civile sez. III, 07/05/2009, n.10517

Assistenza di un difensore o di un esperto di fiducia

Nel procedimento disciplinare promosso a carico di un medico, l’incolpato ha la facoltà di avvalersi della assistenza di un difensore o di un esperto di fiducia, ma l’affermazione di tale facoltà di difesa non impone, nel silenzio della legge, alcun obbligo procedimentale a carico dell’organo disciplinare, dalla cui violazione possa conseguire l’illegittimità del procedimento.

Ne consegue che l’assenza di un difensore tecnico non è causa di nullità del procedimento (e non confligge con i principi costituzionali del diritto di difesa), posto che sia l’ordine sia il professionista discutono di vicende tecniche che entrambi sono perfettamente in grado di valutare in base alla propria esperienza e professionalità.

Cassazione civile sez. III, 23/05/2006, n.12121

Tutela del contraddittorio nei confronti del medico

La tutela del contraddittorio nei confronti del professionista (nella specie un medico) sottoposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell’addebito e la comunicazione di un’incolpazione che gli consenta di approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari, con la precisazione che, tuttavia, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo invece sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’incolpazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace.

(Nella specie, emergendo in atti che l’incolpato già dal verbale di audizione personale risultava informato che trattavasi di questione attinente a ricetta non conforme alla normativa e che nella precedente lettera di invito a comparire alla seduta del procedimento disciplinare si comunicava che il procedimento stesso era relativo ad inadempienze per un facsimile di ricetta, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente una valida contestazione dell’addebito disciplinare, risultando rispettato il diritto di difesa dell’incolpato).

Cassazione civile sez. III, 02/03/2005, n.4465

Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie

In tema di procedimento disciplinare a carico di professionisti esercenti la professione medico sanitaria, ogni questione relativa ad eventuali irregolarità della fase amministrativa deve essere posta dall’interessato “in limine”, o comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’insussistenza ovvero l’irrilevanza della irregolarità (nella specie, mancata presenza del relatore nella fase istruttoria).

In difetto di rilievi di sorta, in tale fase, da parte dell’incolpato, ogni questione relativa alla validità della seduta della Commissione di disciplina deve ritenersi preclusa e, dunque, non più prospettabile innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, chiamata a decidere sul ricorso dell’incolpato avverso la decisione a lui contraria.

Cassazione civile sez. III, 14/04/2005, n.7765

Procedimento disciplinare a carico dei medici: sanzioni 

In relazione al procedimento disciplinare a carico dei medici, chirurghi ed odontoiatri, in base alle disposizioni della l. 24 luglio 1985 n. 409, il potere di irrogare le sanzioni disciplinari agli iscritti è attribuito all’ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri, rappresentato all’esterno dal consiglio direttivo, e non alle commissioni istituite all’interno dell’ordine provinciale, che sono organi dello stesso, diversamente da quanto è previsto per le sanzioni disciplinari a carico degli avvocati.

Cassazione civile sez. III, 15/06/2004, n.11299

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Pubblicato : 8 Novembre 2022 05:00