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Prevenzione incendi scuole: cosa dice la legge

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(@paolo-remer)
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Quali sono le regole antincendio da applicare negli edifici scolastici; come sapere se la propria scuola è a norma; il vademecum di cosa controllare.

Il solo pensiero di una scuola che prende fuoco mentre i bambini sono in classe è terrorizzante. Le conseguenze potrebbero essere terribili. Per questo i genitori e gli insegnanti sono molto sensibili riguardo alla sicurezza degli ambienti scolastici. Ma anche gli operatori, come gli insegnanti e il personale ATA, hanno diritto a pretendere il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Vista l’importanza del tema, vediamo cosa dice la legge sulla prevenzione degli incendi nelle scuole.

Esiste una normativa specifica, rigorosa e molto articolata, necessaria per garantire un’adeguata prevenzione dai rischi del fuoco che potrebbe sorgere per varie cause negli edifici scolastici e dei fumi che si sviluppano durante la combustione. Con queste regole si va molto al di là della semplice collocazione degli estintori nei punti strategici; questo è solo uno degli elementi necessari ad evitare i pericoli, ma non certo l’unico. Anzi, la progettazione degli impianti antincendio è complessa e va elaborata a cura di professionisti qualificati.

È importante premettere che la normativa sulla prevenzione incendi nelle scuole opera sin dalla fase di costruzione degli edifici scolastici, ma per quelli già esistenti – e che per varie ragioni non si sono ancora adeguati ad alcune rigorose prescrizioni, introdotte più di 30 anni fa – sono state previste numerose proroghe nei termini di scadenza, l’ultima delle quali è valevole fino al 31 dicembre 2024, salvi possibili slittamenti ulteriori. Quindi attualmente esistono molte scuole formalmente a norma, perché rientrano negli ampi termini concessi per adeguarsi, ma che sostanzialmente presentano un potenziale rischio di sviluppo di incendi.

Prevenzione incendi nelle scuole: normativa vigente

La normativa sulla prevenzione degli incendi nelle scuole è definita da alcuni decreti ministeriali, tra cui i principali sono il DM 26 agosto 1992, il DM 7 agosto 2017 e il DM 14 febbraio 2020; quest’ultimo ha aggiornato le regole tecniche da rispettare nelle strutture scolastiche (ed anche in quelle turistico-alberghiere e commerciali, che esulano dal nostro discorso), precedentemente fissate nel DM 3 agosto 2015, comunemente chiamato «Codice di prevenzione incendi».

Gli adempimenti da osservare sono prettamente tecnici, e si distinguono in «orizzontali» e «verticali» a seconda della tipologia della struttura e della strategia di prevenzione adottata dagli esperti. La normativa attuale, infatti, privilegia l’aspetto prestazionale, riferito al risultato in termini di efficacia, rispetto all’aspetto prescrittivo, che si risolve in mere, e insufficienti, formalità burocratiche. Per questo motivo la gestione della sicurezza antincendio nelle scuole deve essere affidata a professionisti qualificati, a partire dalla fase di progettazione degli edifici e degli impianti (sistemi di controllo degli incendi, di rivelazione ed allarme, di compartimentazione dei vani, di resistenza al fuoco, ecc.).

A loro volta, tutte le scuole soggette alla normativa di prevenzione incendi sono distinte in tre sottoclassi – A, B e C – con diversi adempimenti da rispettare, a seconda che in esse siano presenti fino a 150 persone, da 151 a 300 o oltre 300 unità. Per queste attività, considerate ad alto rischio, è obbligatorio il certificato di prevenzione incendi (Cpi) rilasciato a seguito di sopralluogo dei Vigili del Fuoco, dell’esame della documentazione e dell’esecuzione di prove tecniche di resistenza al fuoco dei materiali di cui sono composti gli edifici e le strutture.

Normativa prevenzione incendi: quali scuole riguarda?

A fattor comune, questi provvedimenti ministeriali che abbiamo richiamato definiscono i criteri di prevenzione incendi fissando regole da rispettare nelle scuole di ogni ordine e grado, fino alle Università, e riguardano anche le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) .

Secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, anche gli asili nido – che non sono definibili scuole – sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Sono compresi nel perimetro della normativa sulla prevenzione degli incendi nelle scuole anche i collegi, le accademie e gli altri istituti formativi con presenza di più di 100 occupanti.

Sono escluse, invece, le scuole collocate nei locali aziendali e destinate alla formazione, o all’aggiornamento professionale, del personale interno dipendente, in quanto per esse il rispetto delle norme di sicurezza avviene mediante l’applicazione dell consueta normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Una nota ministeriale [1] ha chiarito che le «scuole di catechismo» (come quelle necessarie per conseguire i sacramenti della Prima Comunione e della Cresima), non riguardando un’attività scolastica, bensì un complesso parrocchiale, e perciò non rientrano nel campo di applicazione del DM 26 agosto 1992. Rimane fermo l’obbligo di rispettare le norme di prevenzioni incendi relative alle attività considerate a rischio che vengono esercitate in queste parrocchie o altri locali di comunità religiose (ad esempio, pubblici spettacoli e intrattenimenti, centrali termiche, depositi di materiali infiammabili).

Proroghe della normativa antincendio nelle scuole

Il DM del 26 agosto 1992 aveva definito le norme di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica, ma per le strutture già esistenti i termini di scadenza per l’adeguamento (inizialmente fissati in 5 anni) sono stati più volte prorogati, come abbiamo anticipato nell’introduzione. Questi slittamenti sono stati decisi in considerazione dei notevoli costi da sostenere e della scarsa disponibilità finanziaria di molti istituti scolastici (l’ultimo piano straordinario di finanziamento statale degli interventi risale al 2016 ed è stato rifinanziato nel 2019 ma con una dotazione molto esigua). Attualmente, in base al decreto “Milleproroghe” del 2023 [2] l’ultima proroga è fissata al 31 dicembre 2024.

Nel frattempo, il DM 25 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 8 settembre 2022, e in vigore dal giorno successivo, intitolato «Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica», prevede alcune misure di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento antincendio nelle scuole. Anche questa delicata fase deve essere curata e seguita da tecnici esperti e qualificati.

Come verificare se una scuola è a norma antincendio?

Concludiamo con alcuni accorgimenti pratici che risulteranno molto utili per i genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole di qualsiasi tipo, da quelle dell’infanzia alle primarie, medie e superiori, senza dimenticare le Università, che sono anch’esse soggette alla normativa di prevenzione incendi. Ecco il vademecum di cosa controllare per verificare velocemente e quasi a colpo d’occhio se una scuola è a norma antincendio oppure no:

  • presenza dei presidi di sicurezza antincendio, come estintori e idranti: devono essere integri, in buone condizioni e periodicamente revisionati (deve esserci l’apposito cartellino che riporta la data delle operazioni di verifica e di scadenza del dispositivo);
  • porte e uscite di sicurezza antincendio, ben visibili dal colore e dagli appositi maniglioni che permettono l’apertura a spinta in caso di panico;
  • segnalazioni di sicurezza delle vie da seguire e dei varchi di uscita in caso di incendio: i cartelli devono essere ben esposti in alto e visibili a chiunque percorre l’edificio;
  • funzionamento degli impianti elettrici e delle luci di sicurezza alimentate da un’apposito generatore in caso di interruzione del sistema di rete centrale;
  • presenza dei rilevatori di fumo e degli eventuali dispositivi di spegnimento automatico del fuoco mediante getto di acqua o sostanze estintive della combustione;
  • corretta tenuta e aggiornamento del registro dei controlli antincendio, che documenta tutte le verifiche tecniche compiute e le manutenzioni effettuate sui suddetti impianti dalle ditte incaricate;
  • effettuazione delle prove periodiche di evacuazione in caso di incendio: i verbali devono essere aggiornati e resi disponibili dalla segreteria scolastica per la consultazione da parte degli interessati.
 
Pubblicato : 20 Gennaio 2024 16:30