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Prestazione occasionale: limiti e regole

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(@massimiliano-scorza)
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Lavoro occasionale svolto sotto la direzione altrui, qual è lo strumento giusto da utilizzare?

Sapevi che le attività occasionali non sono tutte uguali? Il lavoro prestato occasionalmente, infatti, può essere svolto in modo autonomo o sotto la direzione altrui. La sottoposizione al primo o al secondo regime comporta il rispetto di regole e adempimenti differenti.

Se l’attività da svolgere non verrà prestata con carattere di autonomia [1] potrai ricorrere ad uno strumento differente e più adattato rispetto alle collaborazioni con ritenuta d’acconto. Infatti, una volta aboliti i vecchi voucher nel 2017, è stata introdotta una specifica modalità per retribuire le prestazioni occasionali non di lavoro autonomo, si tratta del contratto di prestazione occasionale e del libretto famiglia.

Il libretto famiglia risulta di utilizzo non eccessivamente complicato, trattandosi di uno strumento per retribuire lavori domestici occasionali, lezioni private e, in generale, le attività saltuarie rese in favore di privati e famiglie. Al contrario, maggiormente articolata è la gestione del contratto di prestazione occasionale, anche denominato PrestO.

Ci soffermeremo, quindi, sul contratto di prestazione occasionale che è, tra i due strumenti, quello che consente a imprese, enti e professionisti di mettere in regola il lavoratore la cui attività risulta meramente saltuaria.

Vediamo di seguito regole e limiti per un corretto utilizzo.

Chi può ricorrere al contratto di prestazione occasionale?

Possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata.

Tuttavia, occorre precisare che i soggetti elencati possono avvalersi di questo strumento solo a determinate condizioni.

In via generale possono accedervi gli utilizzatori che occupano fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato.

Tale limite può essere superato nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, dove il limite dei lavoratori a tempo indeterminato arriva a 25.

Per calcolare il rispetto dei limiti esposti deve essere considerato il semestre che va dall’8° al 3° mese antecedente la data di svolgimento della prestazione. La base occupazionale da prendere a riferimento comprende i lavoratori di qualunque qualifica (anche a domicilio o dirigenti), restano esclusi solamente gli apprendisti.

Se la prestazione occasionale viene resa il giorno 23 luglio 2023: il conteggio della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato deve essere effettuato con riferimento ai mesi da novembre 2022 (ottavo mese precedente) ad aprile 2023 (terzo mese precedente).

Non possono, in ogni caso, ricorrere al contratto di prestazione occasionale:

  • le imprese che operano nel settore dell’edilizia e nei settori affini, le imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, le imprese che operano nel settore delle miniere, cave e torbiere;
  • le imprese che svolgono la propria attività nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • le imprese del settore agricolo, salvo specifiche casistiche che riguardano l’utilizzo delle prestazioni occasionali rese dai lavoratori svantaggiati.

Per le pubbliche amministrazioni e gli enti locali il ricorso alle prestazioni occasionali è possibile solo in riferimento a specifiche attività, come manifestazioni culturali, sociali, sportive o caritatevoli, attività di solidarietà, calamità o eventi naturali improvvisi e nell’ambito di progetti a favore di persone notevolmente svantaggiate.

Chi può svolgere attività come prestatore?

L’utilizzatore può avvalersi di qualsiasi soggetto per lo svolgimento di prestazioni occasionali.

È vietato l’utilizzo di un soggetto con il quale è in corso o è terminato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

In caso di violazione, qualora venga accertata la subordinazione, ci sarà la conversione sin dall’inizio in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Quanto deve essere pagata la prestazione occasionale?

Il lavoratore deve ricevere un compenso non inferiore a 9 euro netti l’ora. Tale importo viene maggiorato dei seguenti oneri:

  • € 2,97 onere INPS (0,33%);
    € 0,32 onere INAIL (3,5%);
    € 0,12 onere di gestione (1,33%).

Il costo complessivo orario che l’utilizzatore dovrà sostenere sarà quindi pari ad almeno 12,41 euro.

Attenzione: il lavoratore non può essere pagato solo per un’ora di lavoro ma, una volta attivata la prestazione, la retribuzione minima da corrispondere dovrà essere almeno pari a quella prevista per 4 ore di lavoro.

Gigi lavora per il negozio del signor Astolfo, commerciante, soltanto il 3 luglio 2020 dalle 10 alle 11 del mattino, per sostituire sua moglie alla cassa, che in quell’ora ha un appuntamento importante. Gigi, nonostante abbia lavorato complessivamente per un’ora soltanto, ha diritto alla paga netta per 4 ore di lavoro, cioè a 36 euro. 

Quanto può incassare il prestatore in un anno?

Trattandosi di un contratto volto a soddisfare esigenze saltuarie sono state previste una serie di limitazioni per evitare abusi.

Il lavoratore retribuito attraverso contratti di prestazione occasionale ha un limite d’incassi annuo: per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono difatti superare 5.000 euro, considerando il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Con riferimento allo stesso utilizzatore, poi, il limite annuo d’incassi scende a 2.500 euro.

Gli importi devono essere considerati come importi al netto dei contributi.

Il signor Astolfo decide di chiamare Gigi diverse volte per sostituire la moglie: non può erogargli, però, più di 2.500 euro complessivamente nell’anno.

  • Infine, si deve sottolineare che i compensi percepiti dal prestatore:
    sono esenti da imposizione fiscale;
    non incidono sul suo stato di disoccupato
    sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Quanto può erogare l’utilizzatore in un anno?

Come i prestatori, anche gli utilizzatori sono sottoposti ad una serie di restrizioni nell’utilizzo del contratto di prestazione occasionale.

Chi si avvale delle prestazioni occasioni può corrispondere allo stesso prestatore occasionale, nell’anno, non piùdi 2.500 euro. Verso la totalità dei lavoratori messi in regola con contratto di prestazione occasionale, non può versare compensi superiori a 10.000 euro annui.

Il signor Astolfo chiama, occasionalmente, per lavoretti nel suo negozio, Gigi, Ermanno e Luca. Non può versare a ciascuno di loro oltre 2.500 euro di compensi e non può liquidare, tra tutti e 3, oltre 10.000 euro di compensi annui.

Anche in questo caso gli importi esposti devono essere considerati al netto di contributi e costi di gestione.

Dal 2023 per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, il limite verso la totalità degli utilizzatori è stato elevato a 15.000 euro.

Alle società sportive che utilizzano steward negli stadi non si applica il limite di 10.000 euro riferito alla totalità dei prestatori di lavoro impiegati come steward.

Quali sono i benefici per i lavoratori occasionali svantaggiati?

I limiti da applicare non sono uguali per tutti i lavoratori occasionali, per alcuni, in base alla categoria di appartenenza, sono previste delle agevolazioni.

In particolare, il limite annuo dei compensi, riferito a ciascun utilizzatore riguardo alla totalità dei lavoratori, è calcolato non sul 100% dei compensi erogati, ma sul 75% del loro importo, se il lavoratore beneficiario risulta:

  • titolare una di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • un giovane studente con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado oppure a un ciclo di studi presso l’università;
  • disoccupato, in possesso dello stato di disoccupazione;
  • beneficiario di un sussidio a sostegno del reddito.

In parole semplici, l’azienda, l’ente o il professionista che utilizza il lavoro di pensionati, invalidi, studenti, disoccupati o beneficiari di un sussidio può erogare sino a 12.500 euro di compensi annui totali anziché 10.000.

I lavoratori appartenenti a queste categorie svantaggiate possono inoltre svolgere prestazioni occasionali a favore dei committenti che operano nel settore agricolo, nel rispetto di limiti particolari previsti per questo settore.

Qual è la durata massima della prestazione occasionale?

Le prestazioni occasionali non possono essere rese per più di 280 ore nell’arco dello stesso anno con lo stesso utilizzatore; inoltre, l’utilizzatore deve rispettare il riposo giornaliero minimo di 11 ore, le pause e i riposi settimanali secondo le previsioni del decreto sull’orario di lavoro [2].

Come si attiva la prestazione occasionale?

La procedura di attivazione della prestazione occasionale è piuttosto articolata.

In primo luogo, è necessaria la registrazione sia dell’utilizzatore che del lavoratore. Il servizio da utilizzare, che si trova all’interno del sito web dell’Inps, è nominato “Prestazioni di lavoro occasionale e libretto famiglia”.

L’utilizzatore deve poi aver preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, versando la provvista necessaria a coprire il compenso del lavoratore, i contributi Inps, i premi Inail e le spese di gestione. Il versamento del prestatore può avvenire tramite F24 compilabile all’interno dell’apposito portale o tramite piattaforma PagoPA

L’utilizzatore almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione deve comunicare, tramite il servizio online dedicato:

  • i dati identificativi del lavoratore;
  • il compenso stabilito per l’attività;
  • il luogo di svolgimento dell’attività, la sua durata, la sua tipologia e il settore di appartenenza dell’attività stessa;
  • le ulteriori informazioni necessarie per la gestione del rapporto.

Le prestazioni attivate e poi non rese potranno essere annullate entro il 3° giorno successivo a quello in cui la prestazione doveva essere resa. In mancanza di revoca l’INPS provvede comunque al pagamento delle spettanze.

Il prestatore di lavoro all’atto della registrazione dovrà gli estremi del proprio IBAN per permettere all’INPS di poter effettuare il pagamento delle somme dovute. In mancanza di un IBAN potrà ricevere il pagamento tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa, con spese a carico del prestatore.

 
Pubblicato : 18 Luglio 2023 08:11