Prescrizione tra coniugi
Prestiti tra coniugi e assegno di mantenimento: qual è la prescrizione e quando inizia a decorrere.
Poniamo il caso di un uomo che, sposato con una donna, presti a questa del denaro per i più svariati motivi (ad esempio per la ristrutturazione di una casa a lei intestata, per l’avvio di un’attività professionale o commerciale, per un intervento di chirurgia estetica, ecc.). Quanto tempo ha il marito per chiedere la restituzione della somma una volta intervenuta, tra i due, la separazione?
La prescrizione dei crediti tra coniugi segue regole particolari, diverse da quelle ordinarie. Ciò perché si presume che, fin quando sussiste l’unione coniugale, mai un coniuge potrebbe agire in giudizio contro l’altro per ottenere la restituzione del prestito: un’azione legale di questo tipo, per quanto fondata, turberebbe la serenità familiare. Ragion per cui, secondo i giudici, è bene sospendere il decorso del termine di prescrizione e farlo partire quando ormai il matrimonio è cessato.
Ma qui sorge il vero problema: per «cessazione del matrimonio» bisogna intendere la separazione o il divorzio? In altri termini, il primo giorno dal quale inizia a calcolarsi la prescrizione è quello successivo alla separazione o al divorzio?
L’orientamento della Cassazione in tema di prescrizione tra coniugi è, di recente, radicalmente cambiato, ragion per cui sarà bene chiarire come stanno le cose con parole semplici e con esempi pratici.
I prestiti tra coniugi vanno restituiti?
In linea generale, i piccoli prestiti tra conviventi o tra coniugi non vanno mai restituiti. Essi si presumono eseguiti in forza del dovere di solidarietà ed assistenza reciproca che una famiglia – anche di fatto – implica. Quindi, tanto per fare un esempio, non troverebbe accoglimento la domanda del marito che voglia ottenere dalla moglie la restituzione di 500 euro consegnatele per un viaggio con le amiche. Né la moglie potrebbe riprendersi dal marito i soldi con cui ha pagato la ristrutturazione delle persiane se si tratta di piccoli importi.
Resta tuttavia la facoltà per le parti di stabilire diversamente purché ciò avvenga con apposito documento sottoscritto da entrambi: una scrittura privata (anche priva dell’autentica notarile) in cui si stabilisce che Tizio deve a Caia – o viceversa – un determinato importo e si impegna a restituirglielo entro una determinata scadenza.
Viceversa, quando il prestito riguarda somme elevate, che travalicano il naturale dovere di solidarietà nella coppia, la restituzione è sempre dovuta, anche se non è stato sottoscritto un apposito patto. Difatti il mutuo – tale è il nome del contratto con cui una persona presta a un’altra del denaro – non richiede necessariamente la forma scritta, potendo avvenire anche oralmente. La restituzione però richiede la prova dell’avvenuta consegna del denaro. Ciò sarà più semplice se lo scambio è avvenuto tramite strumenti tracciabili come bonifici o assegni; diventa invece molto più complicato in caso di contanti.
Quando cadono in prescrizione i crediti tra coniugi?
La prescrizione dei crediti tra coniugi è di 10 anni. Decennale è infatti la prescrizione di tutti i crediti derivanti da contratti (anche verbali) come appunto il mutuo.
Tuttavia, come anticipato in partenza, il problema – più che il termine di prescrizione in sé e per sé – è quello della decorrenza di tale termine: da quando parte il calcolo dei dieci anni: da quando è stato effettuato il prestito e quindi consegnato il denaro? Da quando la coppia si è separata? Da quando ha divorziato? Ecco cosa ne pensa a riguardo la Cassazione.
La sospensione del termine di prescrizione per i crediti tra coniugi
Come dicevamo in apertura, è inverosimile che un coniuge faccia causa all’altro, per ottenere la restituzione di un prestito, mentre i due sono ancora sposati. Ne andrebbe di mezzo l’armonia familiare. È quindi verosimile ipotizzare che vi sia una certa riluttanza a far valere i propri diritti quando i coniugi vanno ancora d’amore e d’accordo. Ma così ragionando, in un matrimonio che duri più di 10 anni, si perderebbe ogni possibilità di ottenere la restituzione di quanto prestato al coniuge.
Proprio per evitare che un comportamento così “altruistico” possa determinare la perdita del diritto di credito, l’articolo 2941 del codice civile stabilisce che, fin quando la coppia è sposata la prescrizione resta sospesa: in altre parole il termine di 10 anni non inizia a decorrere.
Ma allora da quando inizia a decorrere la sospensione dei crediti tra coniugi? Da quando cessa il matrimonio, perché è da questo momento che viene meno la riluttanza di un coniuge di far causa all’altro. E qui arriviamo al nocciolo della questione. Il matrimonio viene meno solo con il divorzio e non con la separazione, anche se con la separazione il vincolo coniugale si attenua e vengono meno alcuni elementi essenziali del matrimonio come l’obbligo di convivenza e la comunione legale. Ed allora la Cassazione si è trovata a dover stabilire se il termine di prescrizione dei crediti tra coniugi inizi a decorrere già dalla separazione o con il divorzio. Vediamo qual è stata la soluzione accolta dai giudici supremi.
Da quando decorre la prescrizione dei crediti tra coniugi?
A fronte di un iniziale orientamento secondo cui la prescrizione dei crediti tra coniugi inizia a decorrere dal momento del divorzio, oggi la Cassazione ha cambiato idea [1], anticipando i tempi: la prescrizione decorre dalla separazione e non già dal divorzio.
In particolare, se si tratta di:
- separazione consensuale: dall’omologa del provvedimento;
- separazione giudiziale: dal provvedimento presidenziale con cui dichiara la separazione.
Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza. Il che significa quindi che il coniuge è ben libero di far valere i propri diritti. In sostanza, ha concluso la Cassazione, la ratio della sospensione della prescrizione, quella cioè di evitare il turbamento dell’armonia familiare tra coniugi conviventi, non può infatti più operare allorché la crisi coniugale ha ormai trovato un riscontro formale nella separazione e la convivenza è cessata.
La prescrizione dell’assegno di mantenimento
La prescrizione dell’assegno di mantenimento è di 5 anni senza alcuna sospensione della prescrizione.
La prescrizione dell’assegno di mantenimento invece decorre a partire da quando la singola mensilità andava versata ossia dalla scadenza del pagamento. Quindi per ognuna di queste si ha una scadenza differente della prescrizione.
Come chiarito dalla Cassazione [2] «In tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a ciascun adempimento».
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