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Prescrizione risarcimento per malattia professionale

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(@paolo-florio)
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Cosa significa prescrizione nel caso di malattia professionale? Scopri quando inizia a correre il termine e come agire per ottenere un giusto risarcimento.

La malattia professionale è un argomento complesso che coinvolge sia il mondo del lavoro che quello legale. Ma qual è la prescrizione del risarcimento per malattia professionale e da quando inizia a decorrere il termine? Come incide la conoscenza o la percezione del danno sulla prescrizione? In questo articolo, esploreremo queste domande cruciali, cercando di chiarire le disposizioni legali in vigore, le recenti sentenze della Corte di Cassazione e gli aspetti pratici da considerare.

Cos’è la malattia professionale?

La malattia professionale è una patologia contratta a causa o nel corso dell’attività lavorativa. È una condizione di salute negativa che si sviluppa gradualmente a seguito dell’esposizione a determinati rischi presenti nel luogo di lavoro. Questi rischi possono includere sostanze chimiche, fisiche o biologiche, o determinate attività o ambienti di lavoro.

Dunque per malattia professionale si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa (cosiddetto rischio lavorativo). La malattia comporta un’incapacità al lavoro o la morte del lavoratore.

Le malattie professionali possono includere patologie respiratorie, come l’asma professionale o la pneumoconiosi, malattie della pelle come la dermatite da contatto, disturbi muscoloscheletrici come la sindrome del tunnel carpale, e anche alcuni tipi di cancro.

Quando spetta il risarcimento per malattia professionale?

La malattia professionale è indennizzabile a condizione che:

  • sia contratta nell’esercizio dell’attività lavorativa;
  • sia determinata dalla cosiddetta “causa lenta”, cioè una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sull’organismo del lavoratore. È questo l’elemento che la distingue dall’infortunio sul lavoro che si caratterizza invece per una lesione determinata da una causa violenta e improvvisa;
  • esista un rapporto causale diretto con l’attività lavorativa. La malattia professionale deve essere in stretto rapporto di causa ed effetto con la lavorazione, al contrario dell’infortunio sul lavoro, che può essere in rapporto indiretto, mediato e occasionale con il lavoro. 

Qual è la prescrizione per il risarcimento da malattia professionale?

In base all’art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, il diritto di chiedere il riconoscimento di una malattia di origine lavorativa scade dopo un periodo di tre anni, a partire dal giorno in cui si manifesta tale malattia.

Considerando il punto di partenza per la prescrizione, è prassi consolidata per la Corte di Cassazione considerare come tale il momento in cui il lavoratore prende reale consapevolezza della malattia e del suo nesso con l’attività lavorativa svolta.

Quando inizia la prescrizione per la malattia professionale?

La prescrizione per la malattia professionale inizia non appena il lavoratore, o i suoi eredi, hanno consapevolezza del danno. È fondamentale sottolineare che la percezione del danno deve essere intesa come un danno ingiusto derivante da un comportamento illecito da parte del datore di lavoro. Questo è ciò che è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 13806/2023 del 19 maggio.

Cosa succede se la domanda di risarcimento viene respinta per prescrizione?

In un caso recente, la Corte d’Appello ha respinto una domanda di risarcimento proposta dagli eredi di un lavoratore per malattia professionale, invocando la prescrizione. Il tribunale ha identificato l’inizio del periodo di prescrizione con la data di pubblicazione di una relazione tecnica che certificava la presenza di sostanze cancerogene all’interno del luogo di lavoro.

Secondo la Cassazione, il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando vi è la certezza della conoscibilità da parte del lavoratore dello stato morboso, della sua derivazione dal lavoro e del raggiungimento della misura minima indennizzabile. Tali parametri si basano sulla normale diligenza del lavoratore e sul livello di conoscenze scientifiche dell’epoca.

Eredi e diritto al risarcimento

Anche gli eredi sono soggetti alle regole della prescrizione. Perché inizi il decorso della prescrizione, è necessario che si verifichi la morte del lavoratore e che gli eredi siano consapevoli o possano ragionevolmente essere consapevoli della causa professionale della morte.

Immaginiamo un lavoratore che è stato esposto all’amianto sul luogo di lavoro negli anni ’80 e ’90. Nel 2005, gli viene diagnosticata una malattia correlata all’amianto, e muore a causa di questa malattia nel 2010. I suoi eredi avviano una causa per ottenere un risarcimento nel 2021. In questo caso, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dal 2005, quando è stata diagnosticata la malattia, né dal 2010, anno della morte del lavoratore, ma solo dal momento in cui gli eredi hanno acquisito o avrebbero potuto acquisire la consapevolezza che la malattia era collegata all’esposizione professionale all’amianto.

Inizio calcolo prescrizione 

Chiariamo meglio quanto detto sopra in merito al momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione per il risarcimento della malattia professionale. 

Considerando il punto di partenza per la prescrizione, è prassi consolidata per la Corte di Cassazione considerare come tale il momento in cui il lavoratore prende reale consapevolezza della malattia e del suo nesso con l’attività lavorativa svolta. In molteplici sentenze, la Corte ha definito diversi criteri per dettagliare l’affermazione suddetta.

Relativamente alla “comparsa” della malattia, importante per stabilire il punto di partenza, questa può essere considerata verificata quando esiste una concreta possibilità che l’esistenza della malattia, la sua natura lavorativa e la sua indennizzabilità siano riconoscibili per l’individuo coinvolto.

Per riconoscibilità (concetto distinto da conoscenza) si intende la possibilità di riconoscere un determinato elemento sulla base delle conoscenze scientifiche correnti che permettevano sicuramente di collegare la malattia sofferta al lavoro svolto (Cass. civ. sez. lav. 24.01.2020 n. 1661).

Nello specifico, è stato recentemente dichiarato che il punto di partenza deve essere cercato riferendosi al momento in cui la persona interessata ha avuto consapevolezza della malattia, della sua origine lavorativa e del suo grado indennizzabile, potendo in questo contesto avere importanza l’esistenza di eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato, che costituiscano un fatto noto ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c., come la richiesta amministrativa, i certificati medici che attestano l’esistenza della malattia al momento della certificazione o altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi precise e concordate (Cass. civ. sez. lav. dd. 06.02.2018 n. 2842).

È stato specificamente affermato dalla Corte che si presume che la consapevolezza dell’assicurato circa l’esistenza della malattia sussista dalla data della richiesta amministrativa, a meno che quest’ultimo non abbia avuto consapevolezza della malattia con precedenti diagnosi mediche (Cass. civ. sez. lav. dd. 14.12.2011 n. 26883). In una delle sentenze citate (v. Cass. civ. 1661/2020), era stato ritenuto che il termine di prescrizione iniziasse a decorrere non dalla richiesta, ma dalla diagnosi della malattia.

Per quanto riguarda questa ultima ipotesi (ossia nel caso in cui la malattia sia già stata diagnosticata in precedenza), per stabilire l’inizio della prescrizione del diritto alla pensione per malattia professionale, è rilevante il fatto che lo stesso assicurato si sia sottoposto a esami diagnostici richiesti da lui stesso per l’accertamento della malattia, si deve presumere che egli abbia avuto consapevolezza del risultato al momento dell’esecuzione degli esami stessi, o nei giorni immediatamente successivi (Cass. civ. sez. lav. dd. 03.08.2020 n. 16605).

Pertanto, nel caso in cui l’origine lavorativa della malattia venga stabilita a seguito di un esame medico, il punto di partenza non coinciderà con la data di presentazione della richiesta all’INAIL, ma il termine inizierà a decorrere dal giorno dell’esame medico o dal momento in cui si avrà consapevolezza effettiva del risultato dello stesso.

Da quanto esposto sopra appare quindi chiaro che la valutazione dovrà essere effettuata esaminando le dinamiche del singolo caso.

 
Pubblicato : 31 Maggio 2023 13:30